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Art. 20

131.212CostCCantonal Constitution1 gen 1995Fonte originale
  1. Ognuno ha il diritto di rivolgere petizioni alle autorità e di raccogliere firme a tal fine senza che gliene derivi un pregiudizio.
  2. Il diritto di presentare petizioni individuali non può essere limitato in nessun caso.
  3. L’autorità competente esamina la petizione e vi risponde nel termine di un anno.

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