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CostC · Costituzione del Cantone di Berna (CostC)
Art. 20
Art. 19
Art. 21
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Art. 19
Art. 21
131.212
CostC
Cantonal Constitution
1 gen 1995
Fonte originale
Ognuno ha il diritto di rivolgere petizioni alle autorità e di raccogliere firme a tal fine senza che gliene derivi un pregiudizio.
Il diritto di presentare petizioni individuali non può essere limitato in nessun caso.
L’autorità competente esamina la petizione e vi risponde nel termine di un anno.
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