La decisione di procedere alla revisione totale è presa dal Popolo. Il Popolo decide inoltre se la revisione debba essere preparata da una Costituente o dal Gran Consiglio.
Se la preparazione della revisione totale è affidata a una Costituente, questa è eletta senza indugio secondo le disposizioni applicabili all’elezione del Gran Consiglio. Le disposizioni sulle incompatibilità e sulla durata del mandato non sono applicabili. La Costituente si dà un proprio regolamento.
Invece di una proposta subordinata ai sensi dell’articolo 63, il progetto costituzionale può contemplare anche varianti sulle quali si voterà separatamente, prima o nell’ambito della votazione sul testo integrale.
Se il Popolo respinge il progetto, l’organo incaricato della revisione totale ne elabora un secondo. Se anche questo è respinto dal Popolo, la decisione di procedere alla revisione totale decade.
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