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Art. 126

131.212CostCCantonal Constitution1 gen 1995Fonte originale
  1. Le comunità israelitiche sono riconosciute di diritto pubblico. La legge disciplina gli effetti di questo riconoscimento.
  2. Altre comunità religiose possono essere riconosciute di diritto pubblico. La legge disciplina le condizioni, la procedura e gli effetti di questo riconoscimento.

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