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Art. 123

131.212CostCCantonal Constitution1 gen 1995Fonte originale
  1. Le Chiese nazionali designano le loro autorità secondo principi democratici.
  2. Esse si organizzano in parrocchie.
  3. Sovvengono alle loro spese con i contributi delle parrocchie e con le prestazioni del Cantone designate dalla legge.

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