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Art. 117

131.212CostCCantonal Constitution1 gen 1995Fonte originale
  1. Il dieci per cento degli aventi diritto di voto può, con un’iniziativa, chiedere l’emanazione, la modifica o l’abrogazione di un regolamento o di una decisione di competenza degli aventi diritto di voto o del Parlamento comunale.
  2. Il regolamento organizzativo può sottoporre altri oggetti al diritto di iniziativa e ridurre il numero di firme necessario.
  3. Un’iniziativa dev’essere sottoposta agli aventi diritto di voto se concerne un oggetto che sottostà a votazione popolare obbligatoria o se non è condivisa dall’autorità comunale competente.

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