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Art. 108

131.212CostCCantonal Constitution1 gen 1995Fonte originale
  1. L’esistenza, il territorio e il demanio dei Comuni sono garantiti.
  2. Il Consiglio di Stato approva la creazione, la soppressione o la modifica del territorio dei Comuni nonché la loro fusione, se i Comuni direttamente interessati vi hanno acconsentito. Se nega l’approvazione, decide il Gran Consiglio.1
  3. Il Gran Consiglio può disporre la fusione di Comuni contro la loro volontà, laddove lo esigano interessi comunali, regionali o cantonali. I Comuni direttamente interessati devono essere previamente sentiti.2
  4. La legge disciplina i dettagli, in particolare le condizioni e la procedura per disporre una fusione tra Comuni contro la loro volontà.3
  5. Il Cantone promuove la fusione di Comuni.4

Footnotes

  1. Accettato nellavotazione popolare del 23 set. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013. Garanzia dell’AF del 24 set. 2014 (FF 2014 6817art. 1 n. 23183).

  2. Accettato nellavotazione popolare del 23 set. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013. Garanzia dell’AF del 24 set. 2014 (FF 2014 6817art. 1 n. 23183).

  3. Accettato nellavotazione popolare del 23 set. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013. Garanzia dell’AF del 24 set. 2014 (FF 2014 6817art. 1 n. 23183).

  4. Accettato nellavotazione popolare del 23 set. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013. Garanzia dell’AF del 24 set. 2014 (FF 2014 6817art. 1 n. 23183).

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