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Art. 101b

131.212CostCCantonal Constitution1 gen 1995Fonte originale
  1. L’autofinanziamento degli investimenti netti deve ammontare almeno al 100 per cento a medio termine.
  2. Un grado preventivato di autofinanziamento degli investimenti netti inferiore al 100 per cento dev’essere compensato nella programmazione dei compiti e finanziaria sempre che non sia coperto da eccedenze di finanziamento dei cinque anni precedenti l’anno del bilancio di previsione.1
  3. Un disavanzo di finanziamento esposto nel rapporto di gestione deve essere compensato entro cinque anni sempre che non sia coperto da eccedenze di finanziamento dei cinque anni precedenti il periodo di riferimento.2
  4. Con l’approvazione dei tre quinti dei suoi membri, il Gran Consiglio può decidere se protrarre a nove anni il termine di compensazione del disavanzo di finanziamento o rinunciare interamente alla compensazione.3
  5. I capoversi da 1 a 4 si applicano allorché la quota dell’indebitamento netto, definita come debito netto I rapportato al prodotto interno lordo cantonale, eccede il sei per cento. È determinante la quota alla fine dell’anno civile precedente.4

Footnotes

  1. Accettato nellavotazione popolare del 18 giu. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024. Garanzia dell’AF del 18 set. 2024 (FF 2024 2375art. 1,1245).

  2. Accettato nellavotazione popolare del 18 giu. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024. Garanzia dell’AF del 18 set. 2024 (FF 2024 2375art. 1,1245).

  3. Accettato nellavotazione popolare del 18 giu. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024. Garanzia dell’AF del 18 set. 2024 (FF 2024 2375art. 1,1245).

  4. Accettato nellavotazione popolare del 18 giu. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024. Garanzia dell’AF del 18 set. 2024 (FF 2024 2375art. 1,1245).

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