# REGOLAMENTO (UE) 2017/928 DELLA COMMISSIONE

del 29 maggio 2017

recante divieto temporaneo di pesca del merluzzo carbonaro nella zona VI, nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone Vb, XII e XIV per le navi battenti bandiera spagnola

## Preamble

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca [^1] , in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

**(1)** Il regolamento (UE) 2017/127 del Consiglio [^2] fissa i contingenti per il 2017.

**(2)** In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2017.

**(3)** È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2017 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

## **Articolo 2**

Divieti

Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

## **Articolo 3**

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 29 maggio 2017 *Per la Commissione,* *a nome del presidente* João AGUIAR MACHADO *Direttore generale* *Direzione generale degli Affari marittimi e della pesca*

[^1] [GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2009_343_R_TOC) .

[^2] Regolamento (UE) 2017/127 del Consiglio, del 20 gennaio 2017, che stabilisce, per il 2017, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione ( [GU L 24 del 28.1.2017, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2017_024_R_TOC) ).

| Data di chiusura | 8.5.2017 |
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[^1]: .
[^2]: Regolamento (UE) 2017/127 del Consiglio, del 20 gennaio 2017, che stabilisce, per il 2017, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione ().