# REGOLAMENTO (UE) N. 1139/2010 DELLA COMMISSIONE

del 7 dicembre 2010

recante centoquarantunesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talebani

## Preamble

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 che vieta l'esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talibani dell'Afghanistan [^1] , in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 7 bis, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

**(1)** Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche a norma del regolamento. Ghunia Abdrabbah, Al-Bashir Mohammed Al-Faqih e Tahir Nasuf sono stati aggiunti all’allegato 1 mediante regolamento (CE) n. 246/2006 [^2] , a seguito della decisione del Comitato per le sanzioni dell’ONU, istituito ai sensi della risoluzione 1267(1999) del Consiglio di sicurezza relativa ad Al-Qaeda, ai Talibani e alle persone ed entità associate, di aggiungerli al proprio elenco consolidato.

**(2)** Il 29 settembre 2010 il Tribunale [^3] ha annullato il regolamento (CE) n. 881/2002 nella parte che riguarda Ghunia Abdrabbah, Al-Bashir Mohammed Al-Faqih e Tahir Nasuf a motivo della violazione dei diritti della difesa, del diritto al controllo giurisdizionale e del diritto di proprietà.

**(3)** La Commissione ha fornito le motivazioni a Ghunia Abdrabbah, Al-Bashir Mohammed Al-Faqih e Tahir Nasuf, rispettivamente il 22 settembre 2009, il 7 agosto 2009 e l’11 agosto 2009, dopo l’avvio del suddetto procedimento giudiziario del Tribunale, sanando in tal modo l’inadempimento rilevato dal Tribunale.

**(4)** In considerazione di quanto precede, la decisione di inserire nell’elenco Ghunia Abdrabbah, Al-Bashir Mohammed Al-Faqih e Tahir Nasuf deve pertanto essere sostituita da una nuova decisione adottata a norma dell’articolo 7 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 881/2002 per garantire la coerenza con la decisione del Comitato per le sanzioni delle Nazioni Unite e tenendo conto degli obiettivi del congelamento dei capitali e delle risorse economiche a norma del regolamento (CE) n. 881/2002.

**(5)** Dal momento che il congelamento dei capitali e delle risorse economiche a norma del regolamento (CE) n. 881/2002 ha natura e obiettivi di prevenzione, e data la necessità di tutelare gli interessi legittimi degli operatori economici che fanno affidamento sulla decisione adottata nel 2006, questa nuova decisione deve applicarsi a decorrere dall’11 febbraio 2006.

**(6)** Ghunia Abdrabbah, Al-Bashir Mohammed Al-Faqih e Tahir Nasuf hanno già avuto la possibilità di formulare osservazioni in merito alle motivazioni ad essi fornite a norma dell'articolo 7 bis, paragrafo 3, e dell'articolo 7 quater, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 881/2002. La Commissione ha comunicato dette osservazioni al Comitato per le sanzioni e sta riesaminando, secondo la procedura di cui all’articolo 7 ter, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 881/2002, le sue decisioni di imporre misure restrittive nei loro confronti. I risultati del riesame saranno comunicati a Ghunia Abdrabbah, Al-Bashir Mohammed Al-Faqih e Tahir Nasuf,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

L’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* .

Esso si applica a decorrere dall’11 febbraio 2006.

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2010. *Per la Commissione* *Il presidente* José Manuel BARROSO

[^1] [GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2002_139_R_TOC) .

[^2] [GU L 40 dell’11.2.2006, pag. 13](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_040_R_TOC) .

[^3] Cause riunite da T-135/06 a T-138/06.

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è così modificato:

Le voci seguenti dell'elenco «Persone fisiche» sono confermate:

(a) Ghuma **Abd’rabbah** (alias (a) Ghunia Abdurabba, (b) Ghoma Abdrabba, (c) Abd’rabbah, (d) Abu Jamil, (e) Ghunia Abdrabba). Indirizzo: Birmingham, Regno Unito. Data di nascita: 2.9.1957. Luogo di nascita: Bengasi, Libia. Nazionalità: britannica. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 7.2.2006.

(b) Abd Al-Rahman **Al-Faqih** (alias (a) Mohammed Albashir, (b) Muhammad Al-Bashir, (c) Bashir Mohammed Ibrahim Al-Faqi, (d) Al-Basher Mohammed, (e) Abu Mohammed, (f) Mohammed Ismail, (g) Abu Abd Al Rahman, (h) Abd Al Rahman Al-Khatab, (i) Mustafa, (j) Mahmud, (k) Abu Khalid). Indirizzo: Birmingham, Regno Unito. Data di nascita: 15.12.1959. Luogo di nascita: Libia. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 7.2.2006.

(c) Tahir **Nasuf** (alias (a) Tahir Mustafa Nasuf, (b) Tahar Nasoof, (c) Taher Nasuf, (d) Al-Qa’qa, (e) Abu Salima El Libi, (f) Abu Rida, (g) Tahir Moustafa Nasuf, (h) Tahir Moustafa Mohamed Nasuf). Indirizzo: Manchester, Regno Unito. Data di nascita: (a) 4.11.1961, (b) 11.4.1961. Luogo di nascita: Tripoli, Libia. Nazionalità: libica. Passaporto n.: RP0178772 (passaporto libico). Numero di identificazione nazionale: PW548083D (numero di previdenza nazionale britannico). Altre informazioni: residente nel Regno Unito al gennaio 2009. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 7.2.2006.

[^1]: .
[^2]: .
[^3]: Cause riunite da T-135/06 a T-138/06.