# REGOLAMENTO (CE) N. 231/2009 DELLA COMMISSIONE

del 19 marzo 2009

recante deroga al regolamento (CE) n. 800/1999 per quanto riguarda la determinazione del tasso di restituzione per lo zucchero nel caso delle consegne di cui agli articoli 36 e 44 di detto regolamento effettuate tra il 1 o e il 25 settembre 2008

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) [^1] , in particolare l’articolo 167, paragrafo 7, in combinato disposto con l’articolo 4,

considerando quanto segue:

**(1)** A partire dal 26 settembre 2008 il regolamento (CE) n. 947/2008 della Commissione, del 25 settembre 2008, che sospende le restituzioni all’esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio esportati come tali [^2] non prevede più restituzioni all’esportazione per lo zucchero, incluso lo zucchero consegnato ai sensi degli articoli 36 e 44 del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione, del 15 aprile 1999, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all’esportazione per i prodotti agricoli [^3] .

**(2)** A norma dell’articolo 37 del regolamento (CE) n. 800/1999, gli Stati membri possono autorizzare gli esportatori a prendere in considerazione, per i prodotti imbarcati mensilmente, l’ultimo giorno del mese per determinare il tasso della restituzione applicabile alle consegne di cui agli articoli 36 e 44 del medesimo regolamento. Non è pertanto possibile determinare il tasso di restituzione applicabile alle consegne di prodotti del settore dello zucchero effettuate secondo tale procedura dal 1 o al 25 settembre 2008.

**(3)** Il diritto alla restituzione per le consegne effettuate secondo la procedura prevista dall’articolo 37 del regolamento (CE) n. 800/1999, prima dell’entrata in vigore del regolamento (CE) n. 947/2008, deve restare impregiudicato. Per determinare il tasso di restituzione applicabile occorre pertanto stabilire la data da prendere in considerazione a tale fine, in deroga all’articolo 37, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 800/1999.

**(4)** Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

In deroga all’articolo 37, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 800/1999, la data del 25 settembre 2008 dev’essere utilizzata per determinare il tasso di restituzione applicabile allo zucchero consegnato in base all’articolo 36, paragrafo 1, lettere a) e c), e all’articolo 44, paragrafo 1, lettere a) e b), di tale regolamento nel periodo dal 1 o al 25 settembre 2008.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

Esso si applica a decorrere dal 1 o settembre 2008.

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 19 marzo 2009. *Per la Commissione* Mariann FISCHER BOEL *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_299_R_TOC) .

[^2] [GU L 258 del 26.9.2008, pag. 60](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2008_258_R_TOC) .

[^3] [GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1999_102_R_TOC) .

[^1]: .
[^2]: .
[^3]: .