# REGOLAMENTO (CE) N. 1304/2008 DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 2008

che modifica il regolamento (CE) n. 1266/2007 per quanto riguarda le condizioni per l’esenzione di alcuni animali di specie sensibili dal divieto di uscita di cui alla direttiva 2000/75/CE del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2000/75/CE del Consiglio, del 20 novembre 2000, che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini [^1] , in particolare l’articolo 9, paragrafo 1, lettera c), gli articoli 11 e 12 e l’articolo 19, terzo comma,

considerando quanto segue:

**(1)** Il regolamento (CE) n. 1266/2007 della Commissione [^2] fissa norme relative alla lotta, al controllo, alla vigilanza e alle restrizioni dei movimenti degli animali, per quanto riguarda la febbre catarrale, all’interno delle e in provenienza dalle zone soggette a restrizioni.

**(2)** L’articolo 8, paragrafo 1, di tale regolamento stabilisce che i movimenti di animali e del loro sperma, ovuli ed embrioni da un’azienda o da un centro di raccolta o di magazzinaggio dello sperma situati in una zona soggetta a restrizioni verso un’altra azienda o centro sono esentati dal divieto di uscita previsto dalla direttiva 2000/75/CE, purché tali animali, sperma, ovuli ed embrioni risultino conformi a determinate condizioni indicate in tale articolo.

**(3)** L’esperienza ha dimostrato che in vari Stati membri l’efficacia delle misure previste dal regolamento (CE) n. 1266/2007 per garantire la protezione degli animali dagli attacchi dei vettori potrebbe essere pregiudicata da una combinazione di fattori. Tali fattori comprendono la specie del vettore, le condizioni climatiche e il tipo di allevamento dei ruminanti sensibili.

**(4)** Pertanto, come disposizione transitoria, l’articolo 9 *bis* del regolamento (CE) n. 1266/2007, modificato dal regolamento (CE) n. 394/2008 [^3] , stabilisce che fino al 31 dicembre 2008 gli Stati membri di destinazione possono disporre che i movimenti degli animali cui si applica l’esenzione di cui all’articolo 8, paragrafo 1, del medesimo regolamento soddisfino condizioni supplementari, sulla base dei risultati di una valutazione dei rischi che tiene conto delle condizioni entomologiche ed epidemiologiche in cui gli animali sono introdotti.

**(5)** Nel periodo successivo all’adozione di tale disposizione transitoria, l’esperienza ha dimostrato che in vari Stati membri l’applicazione delle misure per garantire la protezione degli animali dagli attacchi dei vettori è inefficace. Inoltre, nel suo parere sulla febbre catarrale del 19 giugno 2008 [^4] , l’Autorità europea per la sicurezza alimentare afferma che nella Comunità non è stato approvato formalmente alcun protocollo di trattamento per proteggere efficacemente gli animali dagli attacchi dei *Culicoïdes* .

**(6)** In considerazione di queste circostanze e in attesa di un’ulteriore valutazione scientifica, è opportuno prorogare il periodo di applicazione della disposizione transitoria di cui all’articolo 9 *bis* del regolamento (CE) n. 1266/2007.

**(7)** Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1266/2007.

**(8)** Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

Nella frase introduttiva dell’articolo 9 *bis* , paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1266/2007, la data «31 dicembre 2008» è sostituita dalla data «31 dicembre 2009».

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2008. *Per la Commissione* Androulla VASSILIOU *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 327 del 22.12.2000, pag. 74](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2000_327_R_TOC) .

[^2] [GU L 283 del 27.10.2007, pag. 37](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_283_R_TOC) .

[^3] [GU L 117 dell’1.5.2008, pag. 22](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2008_117_R_TOC) .

[^4] Parere del gruppo di esperti scientifici sulla salute e il benessere degli animali formulato in seguito a una richiesta della Commissione europea (DG SANCO) e relativo alla febbre catarrale. The EFSA Journal (2008) 735, 1-69.

[^1]: .
[^2]: .
[^3]: .
[^4]: Parere del gruppo di esperti scientifici sulla salute e il benessere degli animali formulato in seguito a una richiesta della Commissione europea (DG SANCO) e relativo alla febbre catarrale. The EFSA Journal (2008) 735, 1-69.