# REGOLAMENTO (CE) N. 1303/2008 DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 2008

recante rettifica del regolamento (CE) n. 983/2008 che approva il piano di ripartizione tra gli Stati membri delle risorse da imputare all’esercizio finanziario 2009 per l’esecuzione delle forniture di derrate alimentari provenienti dalle scorte d’intervento a favore degli indigenti nella Comunità

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) [^1] , in particolare l’articolo 43, lettera g), in combinato disposto con l’articolo 4,

considerando quanto segue:

**(1)** A causa di una svista di carattere amministrativo, nell’allegato III del regolamento (CE) n. 983/2008 della Commissione [^2] , riguardante i trasferimenti intracomunitari di zucchero, i nomi degli organismi autorizzati a ricevere lo zucchero per la Lituania e per il Portogallo non sono corretti. È necessario correggerli per garantire la buona esecuzione del piano.

**(2)** Occorre pertanto rettificare il regolamento (CE) n. 983/2008. La rettifica deve acquistare efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore di detto regolamento.

**(3)** Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

Nell’allegato III del regolamento (CE) n. 983/2008, la quarta colonna («Destinatario») è così modificata:

1) al punto 2, «Ministério das Finanças, Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos Especiais sobre o Consumo, Direcção de Serviços de Licenciamento, Portugal» è sostituito da «IFAP, Portogallo»;

2) al punto 4, «NMA, Lituania» è sostituito da «Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūra, Lituania».

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

Esso si applica a decorrere dal 10 ottobre 2008.

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2008. *Per la Commissione* Jean-Luc DEMARTY *Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale*

[^1] [GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_299_R_TOC) .

[^2] [GU L 268 del 9.10.2008, pag. 3](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2008_268_R_TOC) .

[^1]: .
[^2]: .