# REGOLAMENTO (CE) N. 1278/2008 DELLA COMMISSIONE

del 17 dicembre 2008

recante misure eccezionali di sostegno del mercato delle carni suine sotto forma di aiuti all'ammasso privato in Irlanda

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) [^1] , in particolare l'articolo 37, l'articolo 43, lettere a) e d), e l'articolo 191, in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

**(1)** L'articolo 37 del regolamento (CE) n. 1234/2007 stabilisce che se il prezzo medio comunitario di mercato delle carcasse dei suini, determinato sulla base dei prezzi rilevati in ciascuno Stato membro sui mercati rappresentativi della Comunità e ponderati mediante coefficienti che riflettono la consistenza relativa del patrimonio suinicolo di ciascuno Stato membro, è inferiore al 103 % del prezzo di riferimento ed è prevedibile che si mantenga a tale livello, la Commissione può decidere di concedere un aiuto all'ammasso privato.

**(2)** I prezzi di mercato sono scesi sotto tale livello e, tenuto conto delle tendenze stagionali e cicliche, questa situazione potrebbe persistere.

**(3)** La situazione del mercato delle carni suine in Irlanda è particolarmente critica, a causa dei livelli elevati di policlorobifenili (PCB) rilevati di recente nelle carni suine originarie di questo paese. Le autorità competenti hanno adottato varie misure per far fronte alla situazione.

**(4)** Svariati allevamenti di suini sono stati riforniti di mangimi contaminati. Gli allevamenti colpiti rappresentano il 7 % della produzione suina totale in Irlanda. Poiché i mangimi contaminati costituiscono una proporzione massiccia dell'alimentazione dei suini, le carni provenienti da tali allevamenti presentano alti livelli di diossina. Data la difficoltà di rintracciare l'allevamento d'origine delle carni suine e tenuto conto degli elevati livelli di diossina rilevati, le autorità irlandesi hanno deciso di ritirare dal mercato, in via cautelare, tutte le carni suine e i prodotti del settore delle carni suine ivi presenti.

**(5)** L'applicazione di tali misure sta perturbando gravemente il mercato delle carni suine in Irlanda. Data l'eccezionalità delle circostanze e le difficoltà pratiche cui deve far fronte tale mercato, è opportuno prevedere misure comunitarie eccezionali di sostegno del mercato mediante la concessione di aiuti all'ammasso privato in Irlanda, per un periodo limitato e per una quantità limitata di prodotti.

**(6)** In base all'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1234/2007, può essere concesso un aiuto all'ammasso privato per le carni suine, il cui importo è fissato dalla Commissione anticipatamente o mediante gara.

**(7)** Dato che la situazione del mercato delle carni suine in Irlanda richiede un intervento rapido, la procedura più adeguata per la concessione del suddetto aiuto consiste nel fissarne l'importo anticipatamente.

**(8)** Il regolamento (CE) n. 826/2008 della Commissione, del 20 agosto 2008, recante norme comuni per la concessione di aiuti all'ammasso privato per taluni prodotti agricoli [^2] , ha stabilito norme comuni per l'applicazione del regime di aiuto all'ammasso privato.

**(9)** A norma dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 826/2008, gli aiuti fissati anticipatamente sono concessi secondo le modalità e le condizioni stabilite al capo III dello stesso regolamento.

**(10)** Considerate le circostanze particolari, occorre esigere che i prodotti da conferire all'ammasso siano stati ottenuti da suini provenienti da allevamenti risultati esenti dai mangimi contaminati. È inoltre necessario disporre che i prodotti interessati siano stati ottenuti da suini allevati e macellati in Irlanda.

**(11)** Per favorire la gestione della misura, è opportuno classificare i prodotti del settore delle carni suine in funzione delle analogie nel livello del costo di ammasso.

**(12)** Per agevolare le operazioni amministrative e di controllo relative alla conclusione dei contratti, è opportuno fissare quantitativi minimi dei prodotti che ciascun richiedente deve fornire.

**(13)** Conviene fissare una cauzione per garantire che gli operatori rispettino i loro obblighi contrattuali e che la misura abbia gli effetti desiderati sul mercato.

**(14)** Le esportazioni di prodotti del settore delle carni suine contribuiscono a riequilibrare il mercato. Occorre perciò applicare le disposizioni dell'articolo 28, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 826/2008 se il periodo di ammasso è abbreviato laddove i prodotti svincolati dall'ammasso siano destinati all'esportazione. È opportuno stabilire gli importi giornalieri da applicarsi per la riduzione dell'importo dell'aiuto prevista nel suddetto articolo.

**(15)** Ai fini dell'applicazione dell'articolo 28, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (CE) n. 826/2008 e per ragioni di coerenza e chiarezza per gli operatori, è necessario esprimere in numero di giorni il periodo di due mesi ivi indicato.

**(16)** Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

Campo d'applicazione

**1.** È concesso un aiuto all'ammasso privato per i prodotti del settore delle carni suine che soddisfano le condizioni seguenti: a) sono ottenuti da suini allevati in Irlanda almeno negli ultimi due mesi prima della macellazione; b) sono di qualità sana, leale e mercantile e sono stati ottenuti da suini provenienti da allevamenti risultati esenti da mangimi contaminati da un forte tasso di policlorobifenili (PCB).

**2.** L'elenco delle categorie di prodotti ammessi a beneficiare dell'aiuto e i relativi importi figurano nell'allegato.

## **Articolo 2**

Disposizioni applicabili

Salvo disposizione contraria del presente regolamento, si applica il regolamento (CE) n. 826/2008.

## **Articolo 3**

Presentazione delle domande

**1.** Le domande di aiuto all'ammasso privato per le categorie di prodotti del settore delle carni suine ammessi a beneficiare dell'aiuto a norma dell'articolo 1 possono essere presentate in Irlanda a partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

**2.** Le domande si riferiscono ad un periodo di ammasso di 90, 120, 150 o 180 giorni.

**3.** Ogni domanda verte su una sola categoria di prodotti tra quelle figuranti nell'allegato e specifica il corrispondente codice NC all'interno di tale categoria.

**4.** Le autorità irlandesi prendono le misure necessarie per garantire il rispetto dell'articolo 1, paragrafo 1.

## **Articolo 4**

Quantitativi minimi

I quantitativi minimi per ogni domanda sono i seguenti:

**a)** 10 tonnellate per i prodotti disossati;

**b)** 15 tonnellate per tutti gli altri prodotti.

## **Articolo 5**

Cauzioni

Le domande sono accompagnate da una cauzione pari al 20 % degli importi degli aiuti figuranti nelle colonne da 3 a 6 dell'allegato.

## **Articolo 6**

Quantitativo totale

Il quantitativo totale per il quale possono concludersi contratti in conformità all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 826/2008 non supera 30 000 tonnellate in peso del prodotto.

## **Articolo 7**

Svincolo dall'ammasso di prodotti destinati all'esportazione

**1.** Ai fini dell'applicazione dell'articolo 28, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (CE) n. 826/2008 è necessario il compimento di un periodo minimo di ammasso di 60 giorni.

**2.** Ai fini dell'applicazione dell'articolo 28, paragrafo 3, terzo comma, del regolamento (CE) n. 826/2008 gli importi giornalieri sono fissati nella colonna 7 dell'allegato del presente regolamento.

## **Articolo 8**

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2008. *Per la Commissione* Mariann FISCHER BOEL *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_299_R_TOC) .

[^2] [GU L 223 del 21.8.2008, pag. 3](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2008_223_R_TOC) .

| Categoria 4 |  |  |  |  |  |  |
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| ex 0203 19 55 | Tagli corrispondenti a «middles» (parti centrali), con o senza la cotenna o il lardo, disossati [^4] | 255 | 290 | 325 | 360 | 1,17 |

[^1] Possono inoltre beneficiare dell'aiuto le mezzene, presentate secondo il taglio Wiltshire, cioè senza testa, guance, gola, piede, coda, sugna, rognone, filetto, scapola, sterno, colonna vertebrale, osso iliaco e diaframma.

[^2] Le lombate e i collari si intendono con o senza cotenna, tuttavia il lardo aderente non deve eccedere 25 mm di spessore.

[^3] La quantità contrattuale può coprire ogni combinazione dei prodotti menzionati.

[^4] La stessa presentazione dei prodotti del codice NC 0210 19 20 .

[^1]: Possono inoltre beneficiare dell'aiuto le mezzene, presentate secondo il taglio Wiltshire, cioè senza testa, guance, gola, piede, coda, sugna, rognone, filetto, scapola, sterno, colonna vertebrale, osso iliaco e diaframma.
[^2]: Le lombate e i collari si intendono con o senza cotenna, tuttavia il lardo aderente non deve eccedere 25 mm di spessore.
[^3]: La quantità contrattuale può coprire ogni combinazione dei prodotti menzionati.
[^4]: La stessa presentazione dei prodotti del codice NC 0210 19 20 .