# REGOLAMENTO (CE) N. 1264/2008 DELLA COMMISSIONE

del 16 dicembre 2008

recante fissazione della retribuzione forfettaria per scheda aziendale dall’esercizio contabile 2009 nell’ambito della rete d’informazione contabile agricola

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 79/65/CEE del Consiglio, del 15 giugno 1965, relativo all’istituzione di una rete d’informazione contabile agricola sui redditi e sull’economia delle aziende agricole nella Comunità economica europea [^1] ,

visto il regolamento (CEE) n. 1915/83 della Commissione, del 13 luglio 1983, relativo a talune modalità di applicazione per la tenuta della contabilità ai fini della constatazione dei redditi delle aziende agricole [^2] , in particolare l’articolo 5, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

**(1)** L’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1915/83 prevede che la Commissione versi agli Stati membri una retribuzione forfettaria per ogni scheda aziendale debitamente compilata e trasmessale entro i termini di cui all’articolo 3 del medesimo regolamento.

**(2)** Il regolamento (CE) n. 1453/2007 della Commissione [^3] ha fissato l’importo della retribuzione forfettaria per l’esercizio contabile 2008 a 151 EUR per scheda aziendale. L’andamento dei costi e le sue ripercussioni sulle spese di compilazione della scheda aziendale giustificano una revisione di detto importo.

**(3)** Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato comunitario per la rete d’informazione contabile agricola,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

La retribuzione forfettaria di cui all’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1915/83 è fissata a 155 EUR.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

Esso si applica a decorrere dall’esercizio contabile 2009.

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2008. *Per la Commissione* Mariann FISCHER BOEL *Membro della Commissione*

[^1] [GU 109 del 23.6.1965, pag. 1859/65](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOP_1965_109_R_TOC) .

[^2] [GU L 190 del 14.7.1983, pag. 25](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1983_190_R_TOC) .

[^3] [GU L 325 dell’11.12.2007, pag. 68](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_325_R_TOC) .

[^1]: .
[^2]: .
[^3]: .