# REGOLAMENTO (CE) N. 1257/2008 DEL CONSIGLIO

del 4 dicembre 2008

recante modifica del regolamento (CE) n. 1579/2007 che fissa, per il 2008, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse afferenti applicabili nel Mar Nero per alcuni stock o gruppi di stock ittici

## Preamble

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca [^1] , in particolare l’articolo 20,

visto il regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti [^2] , in particolare l’articolo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

**(1)** Il regolamento (CE) n. 1579/2007 [^3] fissa, per il 2008, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse afferenti applicabili nel Mar Nero per alcuni stock o gruppi di stock ittici.

**(2)** Benché il regolamento (CE) n. 1579/2007 preveda che l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 non si applichi al contingente di rombo chiodato nel Mar Nero per il 2008, l’attuale situazione dello stock di rombo chiodato permetterebbe tale applicazione.

**(3)** È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1579/2007.

**(4)** Data l’urgenza della questione e tenuto conto del fatto che l’esercizio contingentale 2008 sta volgendo al termine, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

**(5)** Data l’urgenza della questione, è inoltre necessario concedere una deroga al periodo di sei settimane di cui al punto I.3 del protocollo sul ruolo dei Parlamenti nazionali nell’Unione europea, allegato al trattato sull’Unione europea e ai trattati che istituiscono le Comunità europee,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

Modifica del regolamento (CE) n. 1579/2007

Nell’allegato I del regolamento (CE) n. 1579/2007, alla voce «rombo chiodato», le parole «non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96» sono sostituite dalle parole «si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96».

## **Articolo 2**

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 4 dicembre 2008. *Per il Consiglio* *La presidente* N. KOSCIUSKO-MORIZET

[^1] [GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2002_358_R_TOC) .

[^2] [GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1996_115_R_TOC) .

[^3] [GU L 346 del 29.12.2007, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_346_R_TOC) .

[^1]: .
[^2]: .
[^3]: .