# REGOLAMENTO (CE) N. 1243/2008 DELLA COMMISSIONE

del 12 dicembre 2008

che modifica gli allegati III e VI della direttiva 2006/141/CE per quanto riguarda i requisiti in materia di composizione di determinati alimenti per lattanti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 89/398/CEE del Consiglio, del 3 maggio 1989, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare [^1] , in particolare l’articolo 4, paragrafo 1, terzo comma, secondo trattino,

considerando quanto segue:

**(1)** La direttiva 2006/141/CE della Commissione, del 22 dicembre 2006, riguardante gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento e recante abrogazione della direttiva 1999/21/CE [^2] stabilisce, tra l’altro, i criteri di composizione degli alimenti per lattanti.

**(2)** La direttiva 2006/141/CE dispone che unicamente le sostanze elencate nell’allegato III possano essere utilizzate per la fabbricazione di alimenti per lattanti al fine di soddisfare i requisiti relativi, tra l’altro, agli amminoacidi e ad altri composti azotati.

**(3)** Risulta opportuno modificare l’allegato III della direttiva in oggetto al fine di permettere l’impiego di L-arginina e del suo cloridrato negli alimenti per lattanti.

**(4)** La direttiva 2006/141/CE stabilisce altresì che gli alimenti per lattanti a base di idrolizzati di proteine definiti al punto 2.2 dell’allegato I aventi tenore proteico compreso tra il minimo e 0,56 g/100 kJ (2,25 g/100 kcal) devono essere conformi alle corrispondenti norme stabilite nell’allegato VI. Tale allegato fissa le norme relative al tenore proteico, alla fonte proteica e alla trasformazione delle proteine utilizzate nella fabbricazione di alimenti per lattanti a base di idrolizzati proteici del siero di latte ottenuti da proteine del latte vaccino.

**(5)** Il regolamento (CE) n. 1609/2006 della Commissione, del 27 ottobre 2006, che autorizza per un periodo di due anni la commercializzazione di alimenti per lattanti a base di idrolizzati di proteine di siero di latte derivate dalle proteine di latte vaccino [^3] autorizza la commercializzazione di alimenti per lattanti a base di idrolizzati di latte vaccino conformemente alle specifiche relative al tenore proteico, alla fonte proteica nonché alla trasformazione e alla qualità delle proteine stabilite nell’allegato. L’autorizzazione scade il 27 ottobre 2008.

**(6)** La direttiva 2006/141/CE dispone, su base permanente, l’autorizzazione stabilita nel regolamento (CE) n. 1609/2006. L’allegato VI della direttiva 2006/141/CE contiene le norme relative al tenore proteico, alla fonte proteica e alla trasformazione delle proteine degli alimenti per lattanti in oggetto. In questo allegato non sono tuttavia elencati i requisiti specifici in materia di composizione riguardanti la qualità delle proteine. L’assenza di tali requisiti impedirebbe la commercializzazione di alimenti per lattanti a base di idrolizzati di proteine in seguito alla scadenza del regolamento (CE) n. 1609/2006.

**(7)** Nell’allegato VI della direttiva 2006/141/CE occorre aggiungere i requisiti mancanti concernenti la qualità delle proteine, compresi nell’autorizzazione stabilita dal regolamento (CE) n. 1609/2006. È pertanto opportuno modificare tale allegato di conseguenza.

**(8)** Al fine di evitare perturbazioni del mercato degli alimenti per lattanti, il presente regolamento deve essere applicato a partire dal 28 ottobre 2008.

**(9)** Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

Gli allegati III e VI della direttiva 2006/141/CE sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

Esso si applica a decorrere dal 28 ottobre 2008.

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2008. *Per la Commissione* Androulla VASSILIOU *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 186 del 30.6.1989, pag. 27](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1989_186_R_TOC) .

[^2] [GU L 401 del 30.12.2006, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_401_R_TOC) .

[^3] [GU L 299 del 28.10.2006, pag. 9](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_299_R_TOC) .

Gli allegati III e VI sono modificati come segue:

1) In cima all’elenco intitolato «Amminoacidi e altri composti azotati» della sezione 3 dell’allegato III è aggiunta la seguente sostanza: «L-arginina e suo cloridrato [^1] [^1] La L-arginina e il suo cloridrato vengono utilizzati unicamente nella fabbricazione di alimenti per lattanti di cui all’articolo 7, paragrafo 1, terzo comma.»;"

| 2) | \| Valina \| 19 \| 80 \|; \| --- \| --- \| --- \| |
| --- | --- |

[^1] La L-arginina e il suo cloridrato vengono utilizzati unicamente nella fabbricazione di alimenti per lattanti di cui all’articolo 7, paragrafo 1, terzo comma.»;»

[^2] 1 kJ = 0,239 kcal.»

[^1]: La L-arginina e il suo cloridrato vengono utilizzati unicamente nella fabbricazione di alimenti per lattanti di cui all’articolo 7, paragrafo 1, terzo comma.»;»
[^2]: 1 kJ = 0,239 kcal.»
[^3]: .