# REGOLAMENTO (CE) N. 1224/2008 DELLA COMMISSIONE

del 9 dicembre 2008

che stabilisce in che misura possano essere accettate le domande di titoli di importazione presentate nel mese di novembre 2008 per determinati prodotti lattiero-caseari nell’ambito di taluni contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 2535/2001

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) [^1] ,

visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l’importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione [^2] , in particolare l’articolo 7, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

**(1)** Le domande di titoli di importazione presentate dal 20 al 30 novembre 2008 per taluni contingenti tariffari indicati nell’allegato I del regolamento (CE) n. 2535/2001 della Commissione, del 14 dicembre 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di latte e prodotti lattiero-caseari e l’apertura di contingenti tariffari [^3] , hanno ad oggetto quantitativi superiori a quelli disponibili. Occorre pertanto determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando i coefficienti di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

Le domande di titoli di importazione per prodotti dei contingenti tariffari indicati nelle parti I.A, I.D, I.F, I.H, I.I e I.J dell’allegato I del regolamento (CE) n. 2535/2001, presentate nel periodo dal 20 al 30 novembre 2008, danno luogo al rilascio di titoli di importazione per i quantitativi richiesti, previa applicazione dei coefficienti di attribuzione fissati nell’allegato del presente regolamento.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il 10 dicembre 2008.

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 2008. *Per la Commissione* Jean-Luc DEMARTY *Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale*

[^1] [GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_299_R_TOC) .

[^2] [GU L 238 dell’1.9.2006, pag. 13](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_238_R_TOC) .

[^3] [GU L 341 del 22.12.2001, pag. 29](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2001_341_R_TOC) .

I.A

| Numero del contingente tariffario | Coefficiente di attribuzione |
| --- | --- |
| 09.4590 | 100 % |
| 09.4599 | — |
| 09.4591 | 100 % |
| 09.4592 | — |
| 09.4593 | — |
| 09.4594 | — |
| 09.4595 | 2,040816 % |
| 09.4596 | 100 % |
| «—»: alla Commissione non è stata trasmessa alcuna domanda di titolo. |  |

I.D

Prodotti originari della Turchia

| Numero del contingente tariffario | Coefficiente di attribuzione |
| --- | --- |
| 09.4101 | — |
| «—»: alla Commissione non è stata trasmessa alcuna domanda di titolo. |  |

I.F

Prodotti originari della Svizzera

| Numero del contingente tariffario | Coefficiente di attribuzione |
| --- | --- |
| 09.4155 | 99,009900 % |

I.H

Prodotti originari della Norvegia

| Numero del contingente tariffario | Coefficiente di attribuzione |
| --- | --- |
| 09.4179 | 100 % |

I.I

Prodotti originari dell’Islanda

| Numero del contingente tariffario | Coefficiente di attribuzione |
| --- | --- |
| 09.4205 | 100 % |
| 09.4206 | 100 % |

I.J

Prodotti originari della Repubblica moldova

| Numero del contingente tariffario | Coefficiente di attribuzione |
| --- | --- |
| 09.4210 | — |
| «—»: alla Commissione non è stata trasmessa alcuna domanda di titolo. |  |

[^1]: .
[^2]: .
[^3]: .