# REGOLAMENTO (CE) N. 1220/2008 DELLA COMMISSIONE

dell’8 dicembre 2008

recante modifica del regolamento (CE) n. 950/2006 che stabilisce, per le campagne di commercializzazione 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009, le modalità di applicazione per l'importazione e la raffinazione di prodotti del settore dello zucchero nell'ambito di taluni contingenti tariffari e di taluni accordi preferenziali

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) [^1] , in particolare l'articolo 148, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

**(1)** In base al regolamento (CE) n. 1217/2008 del Consiglio, dell’8 dicembre 2008, recante modifica dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1528/2007 al fine di aggiungere la Repubblica dello Zambia all'elenco delle regioni o degli Stati che hanno concluso negoziati [^2] , la Repubblica dello Zambia diventa uno dei paesi beneficiari del contingente tariffario supplementare di zucchero APE di cui al capitolo VIII *bis* del regolamento (CE) n. 950/2006 della Commissione [^3] .

**(2)** Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 950/2006.

**(3)** Il regolamento (CE) n. 1217/2008 entra in vigore il giorno della pubblicazione. Per consentire agli operatori di presentare domanda di titoli di importazione per lo zucchero originario della Repubblica dello Zambia nell'ambito del contingente tariffario supplementare di zucchero APE a decorrere dalla medesima data, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della sua pubblicazione.

**(4)** Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

Il regolamento (CE) n. 950/2006 è modificato come segue:

| 1) | \| «—: Comore, Madagascar, Maurizio, Seicelle, Zambia, Zimbabwe \| 75 000 tonnellate,»; \|; \| --- \| --- \| |
| --- | --- |

| 2) | \| Paesi terzi \| Numero d'ordine \|; \| --- \| --- \|; \| «Comore, Madagascar, Maurizio, Seicelle, Zambia, Zimbabwe \| 09.4431». \| |
| --- | --- |

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, l'8 dicembre 2008. *Per la Commissione* Mariann FISCHER BOEL *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_299_R_TOC) .

[^2] Cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.

[^3] [GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_178_R_TOC) .

[^1]: .
[^2]: Cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.
[^3]: .