# REGOLAMENTO (CE) N. 1181/2008 DELLA COMMISSIONE

del 28 novembre 2008

che modifica il regolamento (CE) n. 616/2007 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari nel settore del pollame originario del Brasile, della Thailandia e di altri paesi terzi

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) [^1] , in particolare l’articolo 144, paragrafo 1, e l’articolo 148, in combinato disposto con l’articolo 4,

vista la decisione 2007/360/CE del Consiglio, del 29 maggio 2007, relativa alla conclusione di accordi in forma di verbale concordato tra la Comunità europea e la Repubblica federativa del Brasile e tra la Comunità europea e il Regno di Thailandia nel quadro dell’articolo XXVIII dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (GATT 1994) sulla modifica delle concessioni per quanto riguarda le carni di pollame [^2] , in particolare l’articolo 2,

considerando quanto segue:

**(1)** A norma dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 616/2007 della Commissione [^3] , all’atto della presentazione di una domanda di titolo occorre costituire una cauzione di 50 EUR/100 kg.

**(2)** Tenendo conto delle nuove condizioni applicabili alle importazioni di prodotti originari del Brasile è opportuno fissare l’importo della cauzione relativa al titolo a un livello che permetta di garantire una gestione adeguata dei contingenti tariffari e un accesso soddisfacente degli operatori ai medesimi.

**(3)** Sempre ai fini di una gestione adeguata, tenendo conto della riduzione della cauzione, è opportuno aumentare la quantità massima che ogni operatore è autorizzato a chiedere per i contingenti del gruppo 1.

**(4)** Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 616/2007.

**(5)** Dato che il periodo di presentazione delle domande per il prossimo sottoperiodo inizia il 1 o dicembre 2008 è indispensabile che il presente regolamento si applichi a decorrere dalla medesima data.

**(6)** Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

All’articolo 4 del regolamento (CE) n. 616/2007, il testo del paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5. La domanda di titolo verte su un quantitativo di almeno 100 tonnellate e non superiore al 10 % del quantitativo disponibile per il contingente di cui trattasi nel periodo o nel sottoperiodo considerato. Tuttavia, per i gruppi 2 e 3 la domanda di titolo verte su un quantitativo non superiore al 5 % del quantitativo disponibile per il contingente di cui trattasi nel sottoperiodo considerato. Per i gruppi 3, 6 e 8, il quantitativo minimo su cui deve vertere la domanda di titolo è ridotto a 10 tonnellate.».

## **Articolo 2**

All’articolo 5 del regolamento (CE) n. 616/2007, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. All’atto della presentazione di una domanda di titolo è depositata una cauzione pari a 50 EUR/100 kg. Tuttavia, per le domande relative ai gruppi 1, 4 e 7, l’importo della cauzione è pari a 10 EUR/100 kg».

## **Articolo 3**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

Esso si applica a decorrere dal 1 o dicembre 2008.

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 2008. *Per la Commissione* Mariann FISCHER BOEL *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_299_R_TOC) .

[^2] [GU L 138 del 30.5.2007, pag. 10](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_138_R_TOC) .

[^3] [GU L 142 del 5.6.2007, pag. 5](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_142_R_TOC) .

[^1]: .
[^2]: .
[^3]: .