# REGOLAMENTO (CE) N. 1112/2008 DELLA COMMISSIONE

del 10 novembre 2008

che modifica il regolamento (CE) n. 1731/2006 recante modalità particolari di applicazione delle restituzioni all’esportazione per talune conserve di carni bovine

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) [^1] , in particolare l’articolo 170 in combinato disposto con l’articolo 4,

considerando quanto segue:

**(1)** Il regolamento (CE) n. 1731/2006 della Commissione [^2] stabilisce le misure e le condizioni necessarie per garantire che le conserve ammissibili al beneficio di restituzioni all’esportazione siano prodotte esclusivamente con carni bovine di origine comunitaria.

**(2)** Si è constatato che i vincoli imposti dal regolamento (CE) n. 1731/2006 in ordine alla presentazione delle carni alle autorità doganali creano agli operatori problemi pratici inutili. Le condizioni imposte dal regolamento per l’espletamento delle formalità di esportazione complicano i compiti delle autorità doganali negli Stati membri in cui sono già di applicazione sistemi doganali elettronici.

**(3)** Per agevolare l’applicazione del regolamento (CE) n. 1731/2006 occorre pertanto semplificare le condizioni per la presentazione delle carni alle autorità doganali e le relative formalità di esportazione, ferma restando tuttavia l’efficacia e la trasparenza dei controlli da parte delle autorità doganali.

**(4)** Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 1731/2006.

**(5)** Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

Il regolamento (CE) n. 1731/2006 è così modificato:

1) all’articolo 3, paragrafo 1, il terzo comma è sostituito dal seguente: «Le carni sono presentate ed etichettate in modo da poter essere chiaramente identificate ed agevolmente associate alla dichiarazione che le accompagna.»;

2) all’articolo 6, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Gli operatori indicano il numero di riferimento della dichiarazione o delle dichiarazioni di cui all’articolo 3, paragrafo 1, sulla o sulle dichiarazioni di esportazione di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 800/1999, nonché le quantità e l’identificazione delle conserve esportate corrispondenti a ciascuna dichiarazione.»

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 10 novembre 2008. *Per la Commissione* Mariann FISCHER BOEL *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_299_R_TOC) .

[^2] [GU L 325 del 24.11.2006, pag. 12](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_325_R_TOC) .

[^1]: .
[^2]: .