# REGOLAMENTO (CE) N. 1086/2008 DELLA COMMISSIONE

del 5 novembre 2008

recante modifica del regolamento (CE) n. 1438/2003 che stabilisce le modalità d'applicazione della politica comunitaria per la flotta di cui al capitolo III del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca [^1] , in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

**(1)** Secondo il disposto dell’articolo 12 del regolamento (CE) n. 2371/2002, la Commissione stabilisce per ogni Stato membro i livelli di riferimento espressi in GT e kW relativi alla capacità di pesca complessiva dei pescherecci comunitari battenti bandiera dello Stato membro considerato. Tali livelli di riferimento sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1438/2003 della Commissione, del 12 agosto 2003, che stabilisce le modalità d'applicazione della politica comunitaria per la flotta di cui al capitolo III del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio [^2] .

**(2)** Conformemente all’articolo 1 del regolamento (CE) n. 1438/2003, detto regolamento si applica alla capacità di pesca dei pescherecci comunitari, fatta eccezione per le navi che sono utilizzate esclusivamente per l'acquacoltura o immatricolate nelle regioni ultraperiferiche della Francia, del Portogallo e della Spagna.

**(3)** La nota in calce (1) dell’allegato I del regolamento (CE) n. 1438/2003 dispone che i livelli di riferimento possono essere modificati per tener conto delle navi che esistevano al 31 dicembre 2002 ma che non erano né interessate dal POP IV né registrate al momento in cui è stata redatta la tabella dell’allegato.

**(4)** Il 26 settembre 2006 i Paesi Bassi hanno comunicato alla Commissione che un certo numero di navi, la cui capacità è attualmente inclusa nel livello di riferimento stabilito per tale Stato membro, sono utilizzate esclusivamente per l’acquacoltura e hanno chiesto alla Commissione di ridurre di 15 540 GT e 39 258 kW il livello di riferimento per la capacità di pesca totale dei pescherecci comunitari battenti bandiera olandese.

**(5)** L’attuale livello di riferimento per la flotta irlandese non comprende parte della flotta artigianale principalmente dedita alla pesca di specie non soggette a contingenti. Benché la capacità di queste navi sia stata inclusa negli obiettivi del POP IV, esse non erano state ancora registrate al momento in cui sono stati fissati i livelli di riferimento. Il 4 aprile 2008 l’Irlanda ha presentato l’elenco definitivo delle navi alla Commissione, chiedendole di modificare di conseguenza il livello di riferimento della flotta irlandese. Inoltre, è necessario tener conto della capacità di pesca delle draghe da mitili che non erano state precedentemente registrate. Occorre quindi aumentare di 1 719 GT e 14 608 kW i livelli di riferimento per l’Irlanda.

**(6)** Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il settore della pesca e dell'acquacoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1438/2003 della Commissione è sostituito dal testo figurante nell’allegato del presente regolamento.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 5 novembre 2008. P *er la Commissione* Joe BORG *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2002_358_R_TOC) .

[^2] [GU L 204 del 13.8.2003, pag. 21](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_204_R_TOC) .

«ALLEGATO I Livelli di riferimento per Stato membro [^1] Stato membro Livelli di riferimento 1 o gennaio 2003 R(GT) 03 R(kW) 03 Belgio 23 372 67 857 Danimarca 132 706 459 526 Germania 84 262 175 927 Grecia 119 910 653 497 Spagna (esclusa la capacità registrata nelle isole Canarie al 31.12.2002) 728 344 1 671 739 Francia (esclusi gli obiettivi del POP IV per i segmenti dei dipartimenti francesi d'oltremare) 230 257 920 969 Irlanda 88 700 244 834 Italia 229 862 1 338 971 Paesi Bassi 197 599 487 809 Portogallo (esclusi gli obiettivi del POP IV per i segmenti delle Azzorre e di Madeira) 171 502 412 025 Finlandia 23 203 216 195 Svezia 51 993 261 028 Regno Unito 286 120 1 129 194 Totale 2 367 830 8 039 571

[^1] I livelli di riferimento possono essere modificati per tener conto delle navi che esistevano al 31 dicembre 2002 ma che non erano né interessate dal POP IV né registrate al momento in cui è stata redatta la presente tabella.»

[^1]: I livelli di riferimento possono essere modificati per tener conto delle navi che esistevano al 31 dicembre 2002 ma che non erano né interessate dal POP IV né registrate al momento in cui è stata redatta la presente tabella.»
[^2]: .