# REGOLAMENTO (CE) N. 1030/2008 DELLA COMMISSIONE

del 20 ottobre 2008

recante approvazione delle modifiche non secondarie del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Chasselas de Moissac (DOP)]

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari [^1] , in particolare l’articolo 7, paragrafo 4, primo comma,

considerando quanto segue:

**(1)** A norma dell’articolo 9, paragrafo 1, primo comma, e in applicazione dell’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006, la Commissione ha esaminato la domanda della Francia relativa all’approvazione delle modifiche del disciplinare della denominazione d’origine protetta «Chasselas de Moissac», registrata con il regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione [^2] .

**(2)** Trattandosi di modifiche non secondarie ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 510/2006, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* [^3] , secondo quanto disposto all’articolo 6, paragrafo 2, primo comma, del suddetto regolamento. Poiché non è stata notificata alla Commissione alcuna dichiarazione di opposizione, a norma dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, le modifiche devono essere approvate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

Le modifiche del disciplinare pubblicate nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* concernenti la denominazione che figura nell’allegato del presente regolamento sono approvate.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 20 ottobre 2008. *Per la Commissione* Mariann FISCHER BOEL *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_093_R_TOC) .

[^2] [GU L 148 del 21.6.1996, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1996_148_R_TOC) .

[^3] [GU C 43 del 16.2.2008, pag. 31](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOC_2008_043_R_TOC) .

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell’allegato I del trattato

Classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali, allo stato naturale o trasformati

FRANCIA

Chasselas de Moissac (DOP)

[^1]: .
[^2]: .
[^3]: .