# REGOLAMENTO (CE) N. 1007/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 24 settembre 2008

che modifica il regolamento (CE) n. 460/2004 che istituisce l'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione per quanto riguarda la durata dell'Agenzia

(Testo rilevante ai fini del SEE)

## Preamble

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo [^1] ,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato [^2] ,

considerando quanto segue:

**(1)** Il 10 marzo 2004 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato il regolamento (CE) n. 460/2004 [^3] che istituisce l'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (in seguito denominata «l'Agenzia») per un periodo di cinque anni.

**(2)** Il 23 marzo 2007, dopo la valutazione dell'Agenzia, il consiglio di amministrazione dell'Agenzia ha formulato raccomandazioni sulle modifiche che è opportuno apportare al regolamento (CE) n. 460/2004.

**(3)** Conformemente alla strategia per legiferare meglio, la Commissione ha avviato una consultazione pubblica relativa alla proroga e al futuro dell'Agenzia, che ha avuto luogo dal 13 giugno al 7 settembre 2007.

**(4)** Dato che il mandato dell'Agenzia scadrà il 13 marzo 2009 e per garantire la coerenza e la continuità, è necessario adottare una proroga che consentirà un'ulteriore discussione sull'Agenzia, che rifletterà i risultati del processo di valutazione dell'Agenzia, le raccomandazioni del consiglio di amministrazione e la revisione in corso del quadro regolamentare per le reti e i servizi di comunicazioni elettroniche. Essa consentirà inoltre un'ulteriore riflessione sull'orientamento generale degli sforzi europei volti ad aumentare la sicurezza della rete e delle informazioni. Il prolungamento della durata dell'Agenzia non dovrebbe influire sui risultati di tale discussione.

**(5)** La durata dell'Agenzia dovrebbe pertanto essere prorogata al 13 marzo 2012,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

Modifica del regolamento (CE) n. 460/2004

L'articolo 27 del regolamento (CE) n. 460/2004 è sostituito dal seguente:

«Articolo 27 Durata L'Agenzia è istituita il 14 marzo 2004 per un periodo di otto anni.»

## **Articolo 2**

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Strasburgo, addì 24 settembre 2008. *Per il Parlamento europeo* *Il presidente* H.-G. PÖTTERING *Per il Consiglio* *Il presidente* J.-P. JOUYET

[^1] Parere del 13 febbraio 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

[^2] Parere del Parlamento europeo del 17 giugno 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 15 settembre 2008.

[^3] [GU L 77 del 13.3.2004, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_077_R_TOC) .

[^1]: Parere del 13 febbraio 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
[^2]: Parere del Parlamento europeo del 17 giugno 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 15 settembre 2008.
[^3]: .