# REGOLAMENTO (CE) N. 957/2008 DELLA COMMISSIONE

del 29 settembre 2008

recante deroga per il periodo contingentale 2008/2009 al regolamento (CE) n. 616/2007 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari nel settore del pollame originario del Brasile, della Thailandia e di altri paesi terzi

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) [^1] , in particolare l’articolo 144, paragrafo 1, e l’articolo 148, in combinato disposto con l’articolo 4,

vista la decisione 2007/360/CE del Consiglio, del 29 maggio 2007, relativa alla conclusione di accordi in forma di verbale concordato tra la Comunità europea e la Repubblica federativa del Brasile e tra la Comunità europea e il Regno di Thailandia nel quadro dell’articolo XXVIII dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (GATT 1994) sulla modifica delle concessioni per quanto riguarda le carni di pollame [^2] , in particolare l’articolo 2,

considerando quanto segue:

**(1)** Il Brasile ha pubblicato il 5 agosto 2008 una direttiva [^3] relativa alle modalità di attribuzione dei certificati di origine a decorrere dal 1 o ottobre 2008.

**(2)** Tenuto conto dell’incertezza circa le condizioni di rilascio dei certificati d’origine per i prodotti originari del Brasile è opportuno in questa fase rinviare, con riguardo alle importazioni di tale origine, il periodo di presentazione delle domande per il sottoperiodo di importazione compreso tra il 1 o gennaio e il 31 marzo 2009, che in conformità all’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 616/2007 della Commissione [^4] è fissato ai primi sette giorni del mese di ottobre 2008.

**(3)** Per il periodo contingentale 2008/2009 occorre pertanto derogare, per tale origine, alle disposizioni dell’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 616/2007.

**(4)** Tenuto conto del fatto che il periodo di presentazione delle domande per il prossimo sottoperiodo doveva iniziare il 1 o ottobre 2008, è indispensabile che il presente regolamento si applichi a decorrere dalla suddetta data.

**(5)** Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

In deroga all’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 616/2007, per il sottoperiodo contingentale che inizia il 1 o gennaio 2009 la domanda di titolo per i prodotti dei gruppi 1, 4 e 7 può essere presentata solo nel corso dei primi sette giorni del mese di novembre 2008.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

Esso si applica a decorrere dal 1 o ottobre 2008.

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 2008. *Per la Commissione* Mariann FISCHER BOEL *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_299_R_TOC) .

[^2] [GU L 138 del 30.5.2007, pag. 10](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_138_R_TOC) .

[^3] Portaria n o 16, de 1 o Agosto de 2008, Diário Oficial da União, 5.8.2008.

[^4] [GU L 142 del 5.6.2007, pag. 3](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_142_R_TOC) .

[^1]: .
[^2]: .
[^3]: Portaria no 16, de 1o Agosto de 2008, Diário Oficial da União, 5.8.2008.
[^4]: .