# REGOLAMENTO (CE) N. 946/2008 DELLA COMMISSIONE

del 25 settembre 2008

recante fissazione dei prezzi rappresentativi e degli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero applicabili a decorrere dal 1 o ottobre 2008

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) [^1] , in particolare l'articolo 143 in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

**(1)** Secondo il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi [^2] , per «prezzo rappresentativo» dei melassi si intende il prezzo cif all'importazione. Tale prezzo si intende fissato per la qualità tipo definita all'articolo 27 del regolamento (CE) n. 951/2006.

**(2)** Nel determinare i prezzi rappresentativi occorre tenere conto di tutte le informazioni di cui all'articolo 29 del regolamento (CE) n. 951/2006, tranne nei casi previsti all'articolo 30 dello stesso regolamento, e per la determinazione di tali prezzi può essere eventualmente seguito il metodo di cui all'articolo 33 del medesimo regolamento.

**(3)** Per l'adeguamento di prezzi che non si riferiscono alla qualità tipo è necessario, in funzione della qualità del melasso offerta, maggiorare o diminuire i prezzi a norma dell'articolo 32 del regolamento (CE) n. 951/2006.

**(4)** Qualora esista una differenza tra il prezzo limite per il prodotto in questione e il prezzo rappresentativo, occorre fissare dazi addizionali all'importazione alle condizioni previste dall'articolo 39 del regolamento (CE) n. 951/2006. In caso di sospensione dei dazi all'importazione a norma dell'articolo 40 del regolamento (CE) n. 951/2006, occorre fissare importi specifici per i dazi suddetti.

**(5)** Occorre stabilire i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione per i prodotti in questione, in conformità all'articolo 34 del regolamento (CE) n. 951/2006.

**(6)** Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 34 del regolamento (CE) n. 951/2006 sono indicati nell'allegato del presente regolamento.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il 1 o ottobre 2008.

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2008. *Per la Commissione* Jean-Luc DEMARTY *Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale*

[^1] [GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_299_R_TOC) .

[^2] [GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_178_R_TOC) .

Prezzi rappresentativi e importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero applicabili a decorrere dal 1 o ottobre 2008

| Codice NC | Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti del prodotto considerato | Importo del dazio addizionale per 100 kg netti del prodotto considerato | Importo del dazio all'importazione applicabile a causa della sospensione di cui all'articolo 40 del regolamento (CE) n. 951/2006 per 100 kg netti del prodotto considerato [^1] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1703 10 00 [^2] | 9,06 | — | 0 |
| 1703 90 00 [^2] | 13,39 | — | 0 |

[^1] Detto importo sostituisce, a norma dell'articolo 40 del regolamento (CE) n. 951/2006, il tasso del dazio della tariffa doganale comune fissato per questi prodotti.

[^2] Importo fissato per la qualità tipo definita all'articolo 27 del regolamento (CE) n. 951/2006.

[^1]: Detto importo sostituisce, a norma dell'articolo 40 del regolamento (CE) n. 951/2006, il tasso del dazio della tariffa doganale comune fissato per questi prodotti.
[^2]: Importo fissato per la qualità tipo definita all'articolo 27 del regolamento (CE) n. 951/2006.