# REGOLAMENTO (CE) N. 945/2008 DELLA COMMISSIONE

del 25 settembre 2008

recante fissazione dei prezzi rappresentativi e degli importi dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero per la campagna 2008/2009

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) [^1] , in particolare l'articolo 143 in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

**(1)** Secondo il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi [^2] , per «prezzi rappresentativi» dello zucchero bianco e dello zucchero greggio si intendono i prezzi cif all'importazione. Detti prezzi rappresentativi si intendono fissati per le qualità tipo definite rispettivamente nell'allegato IV, punti II e III, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

**(2)** Per la fissazione dei prezzi rappresentativi occorre tenere conto di tutte le informazioni previste all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 951/2006, salvo nei casi di cui all'articolo 24 dello stesso regolamento.

**(3)** Ai fini dell'adeguamento dei prezzi che non si riferiscono alla qualità tipo, per lo zucchero bianco occorre applicare alle offerte accolte le maggiorazioni o le riduzioni stabilite ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 951/2006. Per lo zucchero greggio, occorre invece applicare il metodo dei coefficienti correttori definito alla lettera b) del medesimo paragrafo.

**(4)** Qualora esista una differenza tra il prezzo limite del prodotto considerato e il prezzo rappresentativo, occorre fissare dazi addizionali all'importazione alle condizioni previste all'articolo 39 del regolamento (CE) n. 951/2006.

**(5)** Occorre stabilire i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione per i prodotti in questione, in conformità dell'articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006.

**(6)** Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006 sono indicati nell'allegato del presente regolamento.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il 1 o ottobre 2008.

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2008. *Per la Commissione* Jean-Luc DEMARTY *Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale*

[^1] [GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_299_R_TOC) .

[^2] [GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_178_R_TOC) .

Prezzi rappresentativi e dazi addizionali all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di prodotti del codice NC 1702 90 99 applicabili dal 1 o ottobre 2008

| Codice NC | Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti di prodotto | Importo del dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto |
| --- | --- | --- |
| 1701 11 10 [^1] | 24,35 | 4,12 |
| 1701 11 90 [^1] | 24,35 | 9,36 |
| 1701 12 10 [^1] | 24,35 | 3,93 |
| 1701 12 90 [^1] | 24,35 | 8,93 |
| 1701 91 00 [^2] | 26,72 | 11,87 |
| 1701 99 10 [^2] | 26,72 | 7,35 |
| 1701 99 90 [^2] | 26,72 | 7,35 |
| 1702 90 99 [^3] | 0,27 | 0,38 |

[^1] Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto III, del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ( [GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_299_R_TOC) ).

[^2] Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto II, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

[^3] Importo fissato per 1 % di tenore di saccarosio.

[^1]: Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto III, del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ().
[^2]: Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto II, del regolamento (CE) n. 1234/2007.
[^3]: Importo fissato per 1 % di tenore di saccarosio.