# REGOLAMENTO (CE) N. 912/2008 DELLA COMMISSIONE

del 18 settembre 2008

recante fissazione del coefficiente di attribuzione da applicare alle domande di titoli di importazione presentate nell'ambito del contingente tariffario di importazione aperto dal regolamento (CE) n. 964/2007 per il riso originario dei paesi meno avanzati

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) [^1] ,

visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione [^2] , in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

**(1)** Il regolamento (CE) n. 964/2007 della Commissione [^3] ha aperto per la campagna 2008/2009 un contingente tariffario annuale per l'importazione di 6 694 tonnellate di riso del codice NC 1006 espresso in equivalente riso semigreggio, originario dei paesi meno avanzati (numero d'ordine 09.4178).

**(2)** Dalla comunicazione effettuata a norma dell'articolo 4, lettera a), del regolamento (CE) n. 964/2007, risulta che le domande presentate nel corso dei primi sette giorni di settembre 2008, a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, dello stesso regolamento, riguardano quantitativi superiori a quelli disponibili. Occorre pertanto determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

Le domande di titoli di importazione di riso originario dei paesi meno avanzati di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 980/2005 del Consiglio [^4] , nell'ambito del contingente aperto per la campagna di commercializzazione 2008/2009 di cui al regolamento (CE) n. 964/2007, presentate nel corso dei primi sette giorni di settembre 2008, danno luogo al rilascio di titoli per i quantitativi richiesti previa applicazione di un coefficiente di attribuzione del 70,583119 %.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 18 settembre 2008. *Per la Commissione* Jean-Luc DEMARTY *Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale*

[^1] [GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_299_R_TOC) .

[^2] [GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_238_R_TOC) .

[^3] [GU L 213 del 15.5.2007, pag. 26](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_213_R_TOC) .

[^4] [GU L 169, 30.6.2005, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_169_R_TOC) .

[^1]: .
[^2]: .
[^3]: .
[^4]: .