# REGOLAMENTO (CE) N. 887/2008 DELLA COMMISSIONE

dell’11 settembre 2008

recante fissazione delle restituzioni all’esportazione per gli sciroppi e alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero [^1] , in particolare l’articolo 33, paragrafo 2, secondo comma,

considerando quanto segue:

**(1)** Ai sensi dell’articolo 32 del regolamento (CE) n. 318/2006, la differenza tra i prezzi sul mercato mondiale e nella Comunità dei prodotti indicati all’articolo 1, paragrafo 1, lettere c), d) e g), del medesimo regolamento può essere coperta da una restituzione all’esportazione.

**(2)** Vista la situazione attualmente esistente sul mercato dello zucchero, occorre fissare le restituzioni all’esportazione nel rispetto delle norme e dei criteri di cui agli articoli 32 e 33 del regolamento (CE) n. 318/2006.

**(3)** A norma dell’articolo 33, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 318/2006, la restituzione può essere differenziata secondo le destinazioni, allorché ciò sia reso necessario dalla situazione del mercato mondiale o dalle particolari esigenze di taluni mercati.

**(4)** È opportuno limitare la concessione della restituzione ai prodotti che possono circolare liberamente all’interno della Comunità e che ottemperano alle disposizioni del regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi [^2] .

**(5)** Le restituzioni all’esportazione possono essere fissate in modo da colmare il divario di competitività tra le esportazioni della Comunità e dei paesi terzi. Le esportazioni comunitarie verso alcune destinazioni vicine e verso i paesi terzi che concedono un trattamento preferenziale alle merci provenienti dalla Comunità godono attualmente di una posizione concorrenziale particolarmente favorevole. Occorre pertanto sopprimere le restituzioni all’esportazione per tali destinazioni.

**(6)** Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

**1.** Le restituzioni all’esportazione di cui all’articolo 32 del regolamento (CE) n. 318/2006 sono concesse per i prodotti e per gli importi indicati nell’allegato del presente regolamento, alla condizione di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

**2.** Possono beneficiare di una restituzione ai sensi del paragrafo 1 soltanto i prodotti che soddisfano i pertinenti requisiti di cui agli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 951/2006.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il 12 settembre 2008.

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, l'11 settembre 2008. *Per la Commissione* Jean-Luc DEMARTY *Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale*

[^1] [GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_058_R_TOC) .

[^2] [GU L 178 dell’1.7.2006, pag. 24](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_178_R_TOC) .

Restituzioni all’esportazione per gli sciroppi e alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali, applicabili a decorrere dal 12 settembre 2008

| Codice prodotto | Destinazione | Unità di misura | Importo della restituzione |
| --- | --- | --- | --- |
| 1702 40 10 9100 | S00 | EUR/100 kg sostanza secca | 16,95 |
| 1702 60 10 9000 | S00 | EUR/100 kg sostanza secca | 16,95 |
| 1702 60 95 9000 | S00 | EUR/1 % saccarosio × 100 kg peso netto | 0,1695 |
| 1702 90 30 9000 | S00 | EUR/100 kg sostanza secca | 16,95 |
| 1702 90 71 9000 | S00 | EUR/1 % saccarosio × 100 kg peso netto | 0,1695 |
| 1702 90 95 9100 | S00 | EUR/1 % saccarosio × 100 kg peso netto | 0,1695 |
| 1702 90 95 9900 | S00 | EUR/1 % saccarosio × 100 kg peso netto | 0,1695 [^1] |
| 2106 90 30 9000 | S00 | EUR/100 kg sostanza secca | 16,95 |
| 2106 90 59 9000 | S00 | EUR/1 % saccarosio × 100 kg peso netto | 0,1695 |
| S00: — — tutte le destinazioni ad eccezione delle seguenti: a) paesi terzi: Andorra, Liechtenstein, Santa Sede (Stato della Città del Vaticano), Croazia, Bosnia-Erzegovina, Serbia, Kosovo , Montenegro, Albania e l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia; b) territori degli Stati membri dell’UE che non fanno parte del territorio doganale della Comunità: Isole Færøer, Groenlandia, Isola di Helgoland, Ceuta, Melilla, comuni di Livigno e Campione d’Italia, e le zone della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo; c) territori europei di cui uno Stato membro assume la rappresentanza nei rapporti con l’estero e che non fanno parte del territorio doganale della Comunità: Gibilterra. — a) — paesi terzi: Andorra, Liechtenstein, Santa Sede (Stato della Città del Vaticano), Croazia, Bosnia-Erzegovina, Serbia, Kosovo , Montenegro, Albania e l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia; — b) — territori degli Stati membri dell’UE che non fanno parte del territorio doganale della Comunità: Isole Færøer, Groenlandia, Isola di Helgoland, Ceuta, Melilla, comuni di Livigno e Campione d’Italia, e le zone della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo; — c) — territori europei di cui uno Stato membro assume la rappresentanza nei rapporti con l’estero e che non fanno parte del territorio doganale della Comunità: Gibilterra.<br>a): paesi terzi: Andorra, Liechtenstein, Santa Sede (Stato della Città del Vaticano), Croazia, Bosnia-Erzegovina, Serbia, Kosovo , Montenegro, Albania e l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia;<br>b): territori degli Stati membri dell’UE che non fanno parte del territorio doganale della Comunità: Isole Færøer, Groenlandia, Isola di Helgoland, Ceuta, Melilla, comuni di Livigno e Campione d’Italia, e le zone della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo;<br>c): territori europei di cui uno Stato membro assume la rappresentanza nei rapporti con l’estero e che non fanno parte del territorio doganale della Comunità: Gibilterra. |  |  |  |

Quale è definito nella risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.

[^1] L’importo base non si applica al prodotto definito al punto 2 dell’allegato del regolamento (CEE) n. 3513/92 della Commissione ( [GU L 355 del 5.12.1992, pag. 12](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1992_355_R_TOC) ).

[^1]: L’importo base non si applica al prodotto definito al punto 2 dell’allegato del regolamento (CEE) n. 3513/92 della Commissione ().
[^2]: .