# REGOLAMENTO (CE) N. 878/2008 DELLA COMMISSIONE

del 9 settembre 2008

recante apertura di una gara permanente relativa alla rivendita per uso industriale di zucchero detenuto dagli organismi di intervento belga, ceco, irlandese, italiano, ungherese, slovacco e svedese

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli [^1] , in particolare l’articolo 43, lettera d), in combinato disposto con l’articolo 4,

considerando quanto segue:

**(1)** A norma dell’articolo 39, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 952/2006 della Commissione, del 29 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda la gestione del mercato interno dello zucchero e il regime delle quote [^2] , gli organismi d’intervento possono vendere lo zucchero soltanto dopo che la Commissione ha adottato una decisione in tal senso. Poiché vi sono ancora scorte d’intervento, è opportuno prevedere la possibilità di procedere alla vendita per uso industriale dello zucchero detenuto dagli organismi d’intervento.

**(2)** Tale decisione è stata adottata con regolamento (CE) n. 1476/2007 della Commissione, del 13 dicembre 2007, recante apertura di una gara permanente per la rivendita di zucchero per uso industriale detenuto dagli organismi di intervento belga, ceco, irlandese, spagnolo, italiano, ungherese, slovacco e svedese e recante modifica dei regolamenti (CE) n. 1059/2007 e (CE) n. 1060/2007 [^3] . Ai sensi del suddetto regolamento, l’ultimo periodo di presentazione delle offerte va dal 10 al 24 settembre 2008.

**(3)** È prevedibile che nella maggior parte degli Stati membri interessati le scorte d’intervento di zucchero continueranno ad esistere anche dopo la scadenza di quest’ultima possibilità di presentare offerte. Per rispondere alle persistenti esigenze del mercato, è pertanto opportuno aprire una gara permanente affinché le scorte suddette siano rese disponibili per uso industriale.

**(4)** A norma dell’articolo 42, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 952/2006, è opportuno fissare una quantità minima per offerente o per partita.

**(5)** Per consentire il confronto tra i prezzi di offerta di zucchero di diverse qualità, il prezzo dell’offerta deve fare riferimento allo zucchero della qualità tipo quale definita nell’allegato IV, parte B, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

**(6)** Occorre che gli organismi di intervento belga, ceco, irlandese, italiano, ungherese, slovacco e svedese comunichino le offerte alla Commissione. Agli offerenti deve essere garantito l’anonimato.

**(7)** Per tener conto della situazione del mercato comunitario, è opportuno che la Commissione fissi un prezzo minimo di vendita per ciascuna gara parziale.

**(8)** Il prezzo minimo di vendita si riferisce allo zucchero della qualità tipo. È necessario prevedere disposizioni sull’adeguamento del prezzo di vendita qualora lo zucchero non sia di detta qualità.

**(9)** Nei quantitativi disponibili per uno Stato membro, da aggiudicare a norma del presente regolamento, va tenuto conto dei quantitativi aggiudicati in applicazione del regolamento (CE) n. 877/2008 della Commissione, del 9 settembre 2008, relativo all’apertura di una gara permanente per la rivendita sul mercato comunitario di zucchero detenuto dagli organismi di intervento belga, ceco, irlandese, italiano, ungherese, slovacco e svedese [^4] .

**(10)** Per garantire la corretta gestione dei quantitativi di zucchero all’intervento, occorre prevedere la comunicazione da parte degli Stati membri alla Commissione dei quantitativi effettivamente venduti.

**(11)** Ai quantitativi assegnati nell’ambito del presente regolamento si applicano le disposizioni relative ai registri dei trasformatori, ai controlli ed alle sanzioni previste dal regolamento (CE) n. 967/2006 della Commissione, del 29 giugno 2006, recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio riguardo la produzione fuori quota nel settore dello zucchero [^5] .

**(12)** Per assicurare l’utilizzazione dei quantitativi aggiudicati a norma del presente regolamento come zucchero industriale, occorre prevedere per gli offerenti sanzioni finanziarie che risultino dissuasive, al fine di evitare il rischio che tali quantitativi vengano impiegati per altri scopi.

**(13)** Ai sensi dell’articolo 59, secondo comma, del regolamento (CE) n. 952/2006, il regolamento (CE) n. 1262/2001 della Commissione [^6] resta di applicazione per lo zucchero ammesso all’intervento anteriormente al 10 febbraio 2006. Tuttavia, per la rivendita di zucchero d’intervento questa distinzione è superflua e la sua attuazione comporterebbe difficoltà amministrative per gli Stati membri. È pertanto opportuno escludere l’applicazione del regolamento (CE) n. 1262/2001 alla rivendita di zucchero d’intervento di cui al presente regolamento.

**(14)** Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

Gli organismi di intervento belga, ceco, irlandese, italiano, ungherese, slovacco e svedese che figurano nell’allegato I mettono in vendita, mediante apertura di una gara permanente, un quantitativo massimo di 345 539 tonnellate complessive di zucchero per uso industriale ammesso all’intervento e disponibile per la vendita per uso industriale.

I quantitativi massimi disponibili per Stato membro sono indicati nell’allegato I.

## **Articolo 2**

**1.** Il periodo di presentazione delle offerte per la prima gara parziale ha inizio il 1 o ottobre 2008 e termina il 15 ottobre 2008 alle ore 15 (ora di Bruxelles). Per la seconda gara parziale e le gare successive, i periodi di presentazione delle offerte iniziano a decorrere dal primo giorno lavorativo successivo al termine del periodo precedente. Detti periodi terminano alle ore 15 (ora di Bruxelles) dei giorni: — 29 ottobre 2008, — 12 e 26 novembre 2008, — 3 e 17 dicembre 2008, — 7 e 28 gennaio 2009, — 11 and 25 febbraio 2009, — 11 e 25 marzo 2009, — 15 e 29 aprile 2009, — 13 e 27 maggio 2009, — 10 e 24 giugno 2009, — 1 e 15 luglio 2009, — 5 e 26 agosto 2009, — 9 e 23 settembre 2009.

**2.** Il prezzo dell’offerta fa riferimento allo zucchero bianco e allo zucchero greggio della qualità tipo quale definita nell’allegato IV, parte B, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

**3.** La quantità minima dell’offerta per partita, a norma dell’articolo 42, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 952/2006, è di 100 tonnellate, a meno che il quantitativo disponibile per la partita in questione non sia inferiore a 100 tonnellate. In tal caso l’offerta deve vertere sul quantitativo disponibile.

**4.** Le offerte sono presentate agli organismi di intervento detentori dello zucchero indicati nell’allegato I del presente regolamento.

**5.** Le offerte possono essere presentate unicamente da trasformatori ai sensi dell’articolo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 967/2006.

## **Articolo 3**

Entro le due ore successive alla scadenza del termine di presentazione di cui all’articolo 2, paragrafo 1, gli organismi di intervento interessati comunicano alla Commissione le offerte presentate.

L’identità degli offerenti rimane segreta.

Le offerte presentate sono comunicate in forma elettronica utilizzando il modulo riportato nell’allegato II.

Ove non sia stata presentata alcuna offerta, lo Stato membro ne informa la Commissione entro il termine di cui al primo comma.

## **Articolo 4**

**1.** Conformemente alla procedura di cui all’articolo 195 del regolamento (CE) n. 1234/2007, la Commissione fissa per ciascuno Stato membro interessato il prezzo minimo di vendita o decide di non dare seguito alle offerte ricevute.

**2.** Per lo zucchero d’intervento che non è della qualità tipo, gli Stati membri adeguano il prezzo di vendita effettivo mediante l’applicazione, mutatis mutandis, dell’articolo 32, paragrafo 6, e dell’articolo 33, rispettivamente, del regolamento (CE) n. 952/2006. In tale contesto, il riferimento, nell’articolo 32 del regolamento (CE) n. 952/2006, all’allegato I del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio [^7] si intende come riferimento all’allegato IV, parte B, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

**3.** Il quantitativo disponibile per una partita è diminuito dei quantitativi aggiudicati lo stesso giorno per la medesima partita nell’ambito del regolamento (CE) n. 877/2008. Se l’aggiudicazione al prezzo minimo di vendita stabilito a norma del paragrafo 1 comporta il superamento del quantitativo disponibile per lo Stato membro interessato, si procede all’aggiudicazione limitatamente a detto quantitativo disponibile. Se in uno Stato membro l’aggiudicazione a tutti gli offerenti che hanno indicato lo stesso prezzo di vendita comporta il superamento del quantitativo disponibile per tale Stato membro, detto quantitativo è aggiudicato nel seguente modo: a) suddividendo tra gli offerenti interessati il quantitativo disponibile proporzionalmente al quantitativo totale indicato in ciascuna offerta; oppure b) ripartendo tra gli offerenti il quantitativo disponibile sino a concorrenza di un quantitativo massimo stabilito per ciascuno di essi; oppure c) per estrazione a sorte.

**4.** Entro il quinto giorno lavorativo successivo alla fissazione del prezzo minimo di vendita da parte della Commissione, gli organismi di intervento interessati comunicano alla Commissione, utilizzando il modulo che figura nell’allegato III, il quantitativo effettivamente venduto con gara parziale.

## **Articolo 5**

**1.** Gli articoli 11, 12 e 13 del regolamento (CE) n. 967/2006 si applicano, mutatis mutandis, ai trasformatori per quanto riguarda i quantitativi di zucchero aggiudicati nell’ambito del presente regolamento.

**2.** Su richiesta dell’aggiudicatario, l’autorità competente dello Stato membro che ha accordato il riconoscimento al trasformatore, ai sensi dell’articolo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 967/2006, può permettere che un quantitativo, in equivalente zucchero bianco, dello zucchero di quota sia utilizzato per la fabbricazione dei prodotti di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 967/2006 al posto dello stesso quantitativo, in equivalente zucchero bianco, dello zucchero d’intervento aggiudicato. Le autorità competenti degli Stati membri interessati assicurano il coordinamento dei controlli e la verifica a posteriori di tale operazione.

## **Articolo 6**

**1.** Ciascun aggiudicatario deve dimostrare, in modo ritenuto soddisfacente dalle autorità competenti delle Stato membro in questione, che i quantitativi aggiudicati con gara parziale sono stati utilizzati allo scopo di fabbricare i prodotti di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 967/2006 e in conformità del riconoscimento di cui all’articolo 5 dello stesso. La prova comprende segnatamente l’inserimento nei registri dei quantitativi di prodotti di cui trattasi, effettuato in modo informatizzato nel corso o al termine del processo di fabbricazione.

**2.** Il trasformatore che alla fine del quinto mese successivo a quello dell’aggiudicazione non ha fornito la prova di cui al paragrafo 1, paga per ogni giorno di ritardo un importo di 5 EUR per tonnellata del quantitativo di cui trattasi.

**3.** Se alla fine del settimo mese successivo quello dell’aggiudicazione il trasformatore non ha fornito la prova di cui al paragrafo 1, ai fini dell’applicazione dell’articolo 13 del regolamento (CE) n. 967/2006 il quantitativo di cui trattasi è considerato dichiarato in eccesso.

## **Articolo 7**

In deroga all’articolo 59, secondo comma, del regolamento (CE) n. 952/2006, il regolamento (CE) n. 1262/2001 non si applica alla rivendita, di cui all’articolo 1 del presente regolamento, di zucchero accettato all’intervento anteriormente al 10 febbraio 2006.

## **Articolo 8**

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

Esso si applica a decorrere dal 1 o ottobre 2008. Esso scade il 31 marzo 2010.

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 9 settembre 2008. *Per la Commissione* Mariann FISCHER BOEL *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_299_R_TOC) .

[^2] [GU L 178 dell’1.7.2006, pag. 39](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_178_R_TOC) .

[^3] [GU L 329 del 14.12.2007, pag. 17](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_329_R_TOC) .

[^4] Cfr. pag. 3 della presente Gazzetta ufficiale.

[^5] [GU L 176 del 30.6.2006, pag. 22](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_176_R_TOC) .

[^6] [GU L 178 del 30.6.2001, pag. 48](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2001_178_R_TOC) . Regolamento abrogato dal regolamento (CE) n. 952/2006.

[^7] [GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_058_R_TOC) . A decorrere dal 1 o ottobre 2008, il regolamento (CE) n. 318/2006 è sostituito dal regolamento (CE) n. 1234/2007.

Stati membri detentori di scorte di intervento di zucchero

| Stato membro | Organismo di intervento | Quantitativi detenuti dall’organismo di intervento e disponibili per la vendita sul mercato interno<br>(t) |
| --- | --- | --- |
| Belgio | Bureau d’intervention et de restitution belge<br>Rue de Trèves, 82<br>B-1040 Bruxelles<br>Tél. (32-2) 287 24 11<br>Fax (32-2) 287 25 24 | 9 360 |
| Repubblica ceca | Státní zemědělský intervenční fond<br>Oddělení pro cukr a škrob<br>Ve Smečkách 33<br>110 00 PRAHA 1<br>Tel.: (420) 222 87 14 27<br>Fax: (420) 222 87 18 75 | 30 687 |
| Irlanda | Intervention Section<br>On Farm Investment<br>Subsidies & Storage Division<br>Department of Agriculture & Food<br>Johnstown Castle Estate<br>Wexford<br>Tel. (353) 5363437<br>Fax (353) 9142843 | 12 000 |
| Italia | AGEA — Agenzia per le erogazioni in agricoltura<br>Ufficio ammassi pubblici e privati e alcool<br>Via Palestro, 81<br>I-00185 Roma<br>Tel. (39) 06 49 49 95 58<br>Fax (39) 06 49 49 97 61 | 225 014 |
| Ungheria | Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH)<br>Soroksári út 22–24.<br>H-1095 Budapest<br>Tel.: (36-1) 219 45 76<br>Fax: (36-1) 219 89 05 vagy (36-1) 219 62 59 | 21 650 |
| Slovacchia | Pôdohospodárska platobná agentúra<br>Oddelenie cukru a ostatných komodít<br>Dobrovičova 12<br>815 26 Bratislava<br>Slovenská republika<br>Tel.: (421-2) 57 51 24 15<br>Fax: (421-2) 53 41 26 65 | 34 000 |
| Svezia | Statens jordbruksverk<br>Vallgatan 8<br>S-551 82 Jönköping<br>Tfn (46-36) 15 50 00<br>Fax (46-36) 19 05 46 | 12 762 |

FORMULARIO

Modulo da utilizzare per la comunicazione alla Commissione di cui all’articolo 3

Gara permanente per la rivendita di zucchero detenuto dagli organismi di intervento

Regolamento (CE) n. 878/2008

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |
|  | ecc. |  |  |  |

FORMULARIO

Modulo da utilizzare per la comunicazione alla Commissione di cui all’articolo 4, paragrafo 4

Gara parziale del … per la rivendita di zucchero detenuto dagli organismi di intervento

Regolamento (CE) n. 878/2008

| 1 | 2 |
| --- | --- |

[^1]: .
[^2]: .
[^3]: .
[^4]: Cfr. pag. 3 della presente Gazzetta ufficiale.
[^5]: .
[^6]: . Regolamento abrogato dal regolamento (CE) n. 952/2006.
[^7]: . A decorrere dal 1o ottobre 2008, il regolamento (CE) n. 318/2006 è sostituito dal regolamento (CE) n. 1234/2007.