# REGOLAMENTO (CE) N. 861/2008 DELLA COMMISSIONE

del 2 settembre 2008

che abroga il regolamento (CE) n. 634/2008 che stabilisce gli elementi agricoli ridotti e i dazi addizionali applicabili alle importazioni dalla Svizzera nella Comunità di talune merci contenenti prodotti lattieri di cui al regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli [^1] , in particolare l'articolo 7,

considerando quanto segue:

**(1)** Con l'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera [^2] , del 26 ottobre 2004, il protocollo n. 2 dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera, del 22 luglio 1972 è stato sostituito da un nuovo protocollo n. 2, concernente taluni prodotti agricoli trasformati. In applicazione di tale protocollo, il comitato misto CE-Svizzera, con decisione n. 1/2008 [^3] , ha modificato i prezzi di riferimento interno dal 1 o febbraio 2008, con la conseguente istituzione di dazi sulle importazioni nella Comunità di talune merci contenenti prodotti lattieri che rientrano nell'ambito del regolamento (CE) n. 3448/93.

**(2)** Nel regolamento (CE) n. 634/2008 della Commissione [^4] figurano pertanto gli elementi agricoli ridotti e i dazi addizionali applicabili alle importazioni nella Comunità di talune merci contenenti prodotti lattieri.

**(3)** Nell'attuazione del protocollo n. 2 il comitato misto CE-Svizzera, con decisione n. 2/2008 [^5] , ha modificato i prezzi di riferimento interno a decorrere dal 1 o agosto 2008, con il risultato che le misure di compensazione dei prezzi di cui all'articolo 3, paragrafo 3, del protocollo sono fissate a zero. Pertanto, a decorrere da tale data, non dovranno più essere versati dazi sulle importazioni dalla Svizzera nella Comunità di talune merci contenenti prodotti lattieri, che rientrano nell'ambito del regolamento (CE) n. 3448/1993.

**(4)** Occorre pertanto abrogare il regolamento (CE) n. 634/2008.

**(5)** Poiché i prezzi di riferimento modificati conformemente al protocollo n. 2 si applicano a decorrere dal 1 o agosto 2008, la misura di cui al presente regolamento si applica a partire dalla medesima data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

Il regolamento (CE) n. 634/2008 è abrogato.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* .

Esso si applica a decorrere dal 1 o agosto 2008.

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 2 settembre 2008. *Per la Commissione* Günter VERHEUGEN *Vicepresidente*

[^1] [GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1993_318_R_TOC) .

[^2] [GU L 23 del 26.1.2005, pag. 19](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_023_R_TOC)

[^3] [GU L 69 del 13.3.2008, pag. 34](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2008_069_R_TOC)

[^4] [GU L 176 del 4.7.2008, pag. 3](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2008_176_R_TOC) .

[^5] Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

[^1]: .
[^4]: .
[^5]: Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.