# REGOLAMENTO (CE) N. 829/2008 DELLA COMMISSIONE

del 21 agosto 2008

recante deroga al regolamento (CE) n. 1973/2004, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, per quanto riguarda la data di semina del riso nel 2008 nella regione italiana Piemonte

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 [^1] , in particolare l'articolo 145, lettera c),

considerando quanto segue:

**(1)** A norma dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1973/2004 della Commissione, del 29 ottobre 2004, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio per quanto riguarda i regimi di sostegno di cui ai titoli IV e IV *bis* di detto regolamento e l'uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime [^2] , per poter beneficiare dell'aiuto specifico per il riso, la superficie dichiarata deve essere seminata al più tardi il 31 maggio precedente il raccolto in questione in tutte le regioni produttrici, tranne che in Spagna, in Portogallo e nella Guyana francese, in cui la semina è autorizzata fino al 30 giugno.

**(2)** Dalla metà di maggio 2008 la regione italiana Piemonte è stata colpita da piogge torrenziali continue e violente. Queste avversità atmosferiche hanno impedito agli agricoltori di rispettare il termine ultimo del 31 maggio 2008 per la semina del riso.

**(3)** È pertanto opportuno derogare all'articolo 12, lettera b), del regolamento (CE) n. 1973/2004 e autorizzare gli agricoltori a seminare riso nelle superfici dichiarate situate nella regione italiana Piemonte al più tardi il 30 giugno 2008.

**(4)** Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i pagamenti diretti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

In deroga all'articolo 12, lettera b), del regolamento (CE) n. 1973/2004, per poter beneficiare nel 2008 dell'aiuto specifico per il riso, la superficie dichiarata nella regione italiana Piemonte deve essere seminata al più tardi il 30 giugno 2008.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 21 agosto 2008. *Per la Commissione* Mariann FISCHER BOEL *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_270_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 674/2008 della Commissione ( [GU L 189 del 17.7.2008, pag. 5](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2008_189_R_TOC) ).

[^2] [GU L 345 del 20.11.2004, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_345_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1548/2007 ( [GU L 337 del 21.12.2007, pag. 71](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_337_R_TOC) ).

[^1]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 674/2008 della Commissione ().
[^2]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1548/2007 ().