# REGOLAMENTO (CE) N. 813/2008 DEL CONSIGLIO

dell’11 agosto 2008

recante modifica del regolamento (CE) n. 74/2004 che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di biancheria da letto di cotone originarie dell’India

## Preamble

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio, del 6 ottobre 1997, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea [^1] ,

visto l’articolo 2 del regolamento (CE) n. 74/2004 del Consiglio, del 13 gennaio 2004, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di biancheria da letto di cotone originarie dell’India [^2] ,

vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDIMENTO PRECEDENTE

**(1)** Con il regolamento (CE) n. 74/2004 (il «regolamento originario»), il Consiglio ha istituito un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di biancheria da letto di cotone classificabile ai codici NC ex 6302 21 00 (codici TARIC 6302 21 00 81, 6302 21 00 89), ex 6302 22 90 (codice TARIC 6302 22 90 19), ex 6302 31 00 (codice TARIC 6302 31 00 90) ed ex 6302 32 90 (codice TARIC 6302 32 90 19) originarie dell’India. Considerato l’alto numero di produttori esportatori indiani del prodotto in esame che hanno collaborato all’inchiesta, è stato selezionato un campione a norma dell’articolo 27 del regolamento (CE) n. 2026/97 (il «regolamento di base») e sono state istituite aliquote individuali comprese tra il 4,4 % e il 10,4 % per le società incluse nel campione e del 7,6 % per le società che hanno collaborato non comprese nel campione. Un’aliquota di dazio residuo del 10,4 % è stato istituita per tutte le altre società.

**(2)** L’articolo 2 del regolamento originario prevede che se un nuovo produttore esportatore dell’India fornisce alla Commissione elementi di prova sufficienti a dimostrare che durante il periodo dell’inchiesta (1 o ottobre 2001-30 settembre 2002) non ha esportato nella Comunità i prodotti di cui all’articolo 1, paragrafo 1 di tale regolamento (prima condizione), che non è collegato a nessuno degli esportatori o produttori indiani soggetti alle misure compensative istituite da tale regolamento (seconda condizione) e che ha effettivamente esportato i prodotti in questione nella Comunità dopo il periodo dell’inchiesta su cui si basano le misure o che ha assunto l’obbligo contrattuale irrevocabile di esportare un ingente quantitativo del prodotto in questione nella Comunità (terza condizione), è possibile modificare l’articolo 1, paragrafo 3 di detto regolamento, concedendo ai nuovi produttori esportatori l’aliquota di dazio del 7,6 % applicabile alle società che hanno collaborato non incluse nel campione.

**(3)** Il regolamento originario è stato modificato tre volte dal regolamento (CE) n. 2143/2004 del Consiglio [^3] , dal regolamento (CE) n. 122/2006 del Consiglio [^4] e dal regolamento (CE) n. 1840/2006 del Consiglio. Questi tre regolamenti hanno aggiunto nell’allegato i nomi delle società esportatrici del prodotto in esame rispondenti alle condizioni di cui al regolamento originario.

B. RICHIESTE DI STATUS DI NUOVO PRODUTTORE ESPORTATORE

**(4)** Dalla pubblicazione del precedente regolamento di modifica, venti società indiane hanno chiesto di ottenere il trattamento riservato alle società che hanno collaborato all’inchiesta iniziale non incluse nel campione («status di nuovo produttore esportatore»).

**(5)** Le venti società che hanno presentato questa richiesta sono le seguenti:

| Società | Città |
| --- | --- |
| K.K.P. Textiles Limited | Tamil Nadu |
| Kashmiri Lal Tarun Khanna PVT LTD | Amritsar |
| Premier Polyweaves Private Limited | Coimbatore |
| Home Fashions International | Kerala |
| Y.J. Enterprises | Mumbai |
| KaLaM Designs | Ahmedabad |
| Himatsingka Linens | Bangalore |
| S.K.T. Textile Mills | Coimbatore |
| Shetty Garments Private Ltd | Mumbai |
| TAVOY Workwear | Mumbai |
| Orient Craft Limited | Haryana |
| GHCL Limited | Gujarat |
| Indo Count Industries Limited | Mumbai |
| Vijayeswari Textiles Limited | Coimbatore |
| Nest Exim | Mumbai |
| Prakash Textiles | Coimbatore |
| Prakash Woven Private Limited | Coimbatore |
| Sotexpa Qualidis Textiles India Private Ltd | Coimbatore |
| BKS Textiles Pvt. Ltd | Coimbatore |
| JDA Textiles | Chennai |

**(6)** Undici società non hanno risposto al questionario inteso a verificare se fossero soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 2 del regolamento originario e le loro richieste sono state pertanto respinte.

**(7)** Le altre nove società hanno presentato risposte complete al questionario e sono quindi state prese in considerazione per lo status di nuovo produttore esportatore.

**(8)** Le prove fornite da due dei suddetti produttori esportatori sono considerate sufficienti a dimostrare la loro rispondenza ai criteri stabiliti nel regolamento iniziale e quindi a giustificare la concessione agli stessi dell’aliquota di dazio applicabile alle società che hanno collaborato non facenti parte del campione (7,6 %) e di conseguenza la loro inclusione nell’elenco dei produttori esportatori dell’allegato del regolamento originario, modificato dal regolamento (CE) n. 2143/2004, dal regolamento (CE) n. 122/2006 e dal regolamento (CE) n. 1840/2006.

**(9)** Le richieste di status di nuovo produttore esportatore delle altre sette società sono state respinte per i motivi di seguito elencati.

**(10)** Due società non hanno fornito prove che dimostrassero che avevano esportato il prodotto in esame nella Comunità dopo il periodo dell’inchiesta o che avevano obblighi contrattuali irrevocabili di esportare un ingente quantitativo del prodotto in esame nella Comunità. Non sono state quindi considerate rispondenti alla terza condizione.

**(11)** Una società non ha fornito il registro delle vendite per il periodo considerato e non è quindi stata in grado di dimostrare di non aver esportato il prodotto in esame durante il periodo dell’inchiesta. Un’altra società è risultata aver esportato il prodotto in esame durante il periodo dell’inchiesta. Queste società non rispondevano quindi alla prima condizione.

**(12)** Una società ha inviato le risposte al questionario dopo il termine fissato e la domanda non era corredata di documenti indispensabili. Un’altra società non ha risposto a una lettera di richiesta di maggiori informazioni. Queste due società non hanno quindi fornito prove sufficienti della loro rispondenza ai criteri stabiliti dal regolamento originario.

**(13)** Infine, una società è risultata collegata a una società citata nel regolamento originario e la sua richiesta di ottenere lo status di nuovo produttore esportatore è stata perciò respinta in quanto la seconda condizione non è risultata soddisfatta.

**(14)** Le società a cui non è stato concesso lo status di nuovo produttore esportatore sono state informate dei motivi della decisione e hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto.

**(15)** Tutte le argomentazioni e le osservazioni presentate dalle parti interessate sono state esaminate e se del caso prese in debita considerazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

Le seguenti società sono aggiunte all’elenco di produttori indiani figurante nell’allegato del regolamento (CE) n. 74/2004:

| Società | Città |
| --- | --- |
| Home Fashions International | Kerala |
| GHCL Ltd | Gujarat |

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 11 agosto 2008. *Per il Consiglio* *Il presidente* B. KOUCHNER

[^1] [GU L 288 del 21.10.1997, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1997_288_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 ( [GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_077_R_TOC) ).

[^2] [GU L 12 del 17.1.2004, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_012_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1840/2006 ( [GU L 355 del 15.12.2006, pag. 4](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_355_R_TOC) ).

[^3] [GU L 370 del 17.12.2004, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_370_R_TOC) .

[^4] [GU L 22 del 26.1.2006, pag. 3](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_022_R_TOC) .

[^1]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 ().
[^2]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1840/2006 ().
[^3]: .
[^4]: .