# REGOLAMENTO (CE) N. 798/2008 DELLA COMMISSIONE

dell’8 agosto 2008

che istituisce un elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nella Comunità di pollame e prodotti a base di pollame e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria

(Testo rilevante ai fini del SEE)

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/539/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1990, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova [^1] , in particolare l’articolo 21, paragrafo 1, l’articolo 22, paragrafo 3, l’articolo 23, l’articolo 24, paragrafo 2, e gli articoli 26 e 27 *bis* ,

vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE [^2] , in particolare gli articoli 10 e 18,

vista la direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE [^3] , in particolare l’articolo 29, paragrafo 1, quarto comma,

vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità [^4] , in particolare l’articolo 22, paragrafo 1,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l’introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano [^5] , in particolare l’articolo 8, l’articolo 9, paragrafo 2, lettera b), e l’articolo 9, paragrafo 4,

visto il regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sul controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici specifici presenti negli alimenti [^6] , in particolare l’articolo 10, paragrafo 2,

visto il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale [^7] , in particolare l’articolo 9,

visto il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano [^8] , in particolare l’articolo 11, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

**(1)** La direttiva 90/539/CEE definisce le norme di polizia sanitaria che disciplinano le importazioni nella Comunità in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova. Tale direttiva stabilisce che il pollame e le uova da cova debbano soddisfare le condizioni in essa previste e provenire da un paese terzo o da una sua parte figurante in un elenco redatto in conformità della direttiva stessa.

**(2)** La direttiva 2002/99/CE definisce le norme che disciplinano l’introduzione dai paesi terzi di prodotti di origine animale e di prodotti derivati destinati al consumo umano. Essa stabilisce che tali prodotti possano essere importati nella Comunità soltanto se corrispondono alle condizioni applicabili a tutte le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione dei prodotti stessi nella Comunità o se offrono garanzie equivalenti in materia di polizia sanitaria.

**(3)** La decisione 2006/696/CE della Commissione, del 28 agosto 2006, che istituisce un elenco di paesi terzi da cui sono consentiti le importazioni e il transito nella Comunità di pollame, uova da cova, pulcini di un giorno, carni di pollame, ratiti e selvaggina da penna selvatica, uova e ovoprodotti e uova esenti da organismi patogeni specifici e definisce le condizioni di certificazione veterinaria applicabili [^9] istituisce un elenco di paesi terzi da cui tali prodotti possono essere importati nella Comunità, e vi possono transitare, e stabilisce le condizioni di certificazione veterinaria.

**(4)** La decisione 93/342/CEE della Commissione, del 12 maggio 1993, che stabilisce i criteri per la classificazione dei paesi terzi in riferimento all’influenza aviaria e alla malattia di Newcastle ai fini delle importazioni di pollame vivo e di uova da cova [^10] e la decisione 94/438/CE della Commissione, del 7 giugno 1994, che stabilisce i criteri per la classificazione dei paesi terzi o di parti di paesi terzi in riferimento all’influenza aviaria e alla malattia di Newcastle ai fini delle importazioni di carni fresche di pollame [^11] stabiliscono criteri per la classificazione dei paesi terzi in riferimento all’influenza aviaria e alla malattia di Newcastle ai fini delle importazioni di pollame vivo, uova da cova e carni di pollame.

**(5)** La legislazione comunitaria in materia di lotta contro l’influenza aviaria è stata recentemente aggiornata dalla direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l’influenza aviaria [^12] , per tener conto delle conoscenze e degli sviluppi scientifici più recenti sull’epidemiologia dell’influenza aviaria nella Comunità e nel mondo. L’ambito delle misure di lotta da applicarsi nel caso di focolai della malattia è stato esteso oltre l’influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) in modo da includere anche i focolai di influenza aviaria a bassa patogenicità (LPAI) e in modo da introdurre una sorveglianza attiva obbligatoria dell’influenza aviaria e un ricorso più ampio alla vaccinazione contro questa malattia.

**(6)** Le importazioni dai paesi terzi dovrebbero pertanto conformarsi a condizioni equivalenti a quelle applicate all’interno della Comunità e in linea con le condizioni modificate per gli scambi internazionali di pollame e prodotti a base di pollame definite dagli standard del Codice sanitario per gli animali terrestri dell’Ufficio internazionale delle epizoozie (UIE) [^13] e dal Manuale dei test diagnostici e dei vaccini per animali terrestri [^14] dell’UIE.

**(7)** L’Argentina e Israele hanno presentato alla Commissione i propri programmi di sorveglianza dell’influenza aviaria, affinché questa li valutasse. La Commissione ha esaminato detti programmi trovandoli conformi alle disposizioni comunitarie pertinenti, e pertanto una valutazione positiva in merito dovrebbe essere inserita alla colonna 7 dell’allegato I, parte 1, del presente regolamento.

**(8)** L’articolo 21, paragrafo 2, della direttiva 90/539/CEE stabilisce alcuni elementi di cui occorre tener conto al momento di decidere se un paese terzo o sua parte possa o no essere inserito nell’elenco dei paesi terzi da cui sono consentite le importazioni nella Comunità di pollame e uova da cova, come lo stato sanitario del pollame, la regolarità e rapidità delle informazioni fornite dal paese terzo per quanto riguarda la presenza di malattie contagiose degli animali, comprese l’influenza aviaria e la malattia di Newcastle, e la regolamentazione del paese terzo relativa alla prevenzione e alla lotta contro le malattie degli animali.

**(9)** L’articolo 8 della direttiva 2002/99/CE stabilisce che, al momento di redigere gli elenchi di paesi terzi o regioni degli stessi da cui sono consentite le importazioni nella Comunità di determinati prodotti di origine animale, si tenga conto in particolare di alcuni elementi, come la situazione sanitaria del patrimonio zootecnico, la regolarità e velocità con cui il paese terzo fornisce informazioni e loro accuratezza circa la presenza nel suo territorio di malattie infettive o contagiose degli animali, in particolare l’influenza aviaria e la malattia di Newcastle, e la situazione sanitaria generale del paese terzo in questione che potrebbe presentare un rischio per la salute pubblica o degli animali nella Comunità.

**(10)** Nell’interesse della salute degli animali, è opportuno che il presente regolamento stabilisca che i prodotti in questione siano importati nella Comunità soltanto da paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti che dispongono di programmi di sorveglianza dell’influenza aviaria e di piani di vaccinazione contro tale malattia, laddove tale vaccinazione sia effettuata.

**(11)** In conformità del regolamento (CE) n. 2160/2003, l’ammissione o il mantenimento negli elenchi dei paesi terzi previsti dalla legislazione comunitaria dai quali gli Stati membri sono autorizzati a importare alcuni prodotti ottenuti dal pollame contemplati da tale regolamento sono subordinati alla presentazione alla Commissione, da parte del paese terzo interessato, di un programma equivalente ai programmi nazionali di lotta alla salmonella che devono essere istituiti dagli Stati membri e all’approvazione di tale programma da parte della Commissione. La valutazione positiva di tali programmi dovrebbe essere indicata alla parte 1 dell’allegato I del presente regolamento.

**(12)** La Comunità e alcuni paesi terzi desiderano consentire gli scambi di pollame e prodotti a base di pollame provenienti da compartimenti autorizzati, per cui il principio della compartimentazione per le importazioni di pollame e prodotti a base di pollame dovrebbe essere meglio integrato nella legislazione comunitaria. Il principio della compartimentazione è stato stabilito recentemente dall’UIE al fine di agevolare gli scambi mondiali di pollame e prodotti a base di pollame, e dovrebbe quindi essere inserito nella legislazione comunitaria.

**(13)** Attualmente la legislazione comunitaria non prevede certificati per l’importazione nella Comunità di carni macinate e carni separate meccanicamente ottenute da pollame, ratiti e selvaggina da penna selvatica per motivi sanitari specifici, in particolare la rintracciabilità delle carni usate come materia prima. Pertanto, il presente regolamento dovrebbe stabilire dei modelli di certificati veterinari relativi ai prodotti in questione, sulla base delle opportune indagini scientifiche svolte.

**(14)** Per conferire alle autorità competenti maggiore flessibilità, in alcune situazioni e ai fini della certificazione veterinaria, e sulla base di diverse richieste pervenute dai paesi terzi che esportano verso la Comunità pulcini di un giorno di pollame e ratiti, il presente regolamento dovrebbe stabilire che i prodotti in questione siano esaminati al momento della spedizione della partita, anziché al momento dell’emissione del certificato veterinario.

**(15)** Per evitare interruzioni degli scambi, le importazioni nella Comunità dei prodotti in questione ottenuti prima dell’introduzione delle restrizioni di polizia sanitaria di cui all’allegato I, parte 1, del presente regolamento dovrebbero continuare a essere consentite per i 90 giorni successivi all’introduzione delle restrizioni alle importazioni di tali prodotti.

**(16)** Tenuto conto della situazione geografica di Kaliningrad, che riguarda soltanto Lettonia, Lituania e Polonia, è opportuno prevedere condizioni specifiche per il transito nella Comunità di partite destinate alla e provenienti dalla Russia.

**(17)** Il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) [^15] stabilisce norme sanitarie comunitarie di portata generale applicabili alle importazioni e al transito nella Comunità dei prodotti di cui al regolamento.

**(18)** Inoltre la direttiva 96/93/CE del Consiglio, del 17 dicembre 1996, relativa alla certificazione di animali e di prodotti di origine animale [^16] stabilisce norme di certificazione necessarie a garantire una certificazione valida e ad evitare le frodi. È opportuno pertanto garantire mediante il presente regolamento che le norme e i principi applicati dai funzionari autorizzati dei paesi terzi offrano garanzie equivalenti a quelle previste dalla suddetta direttiva e che i modelli di certificati veterinari di cui al presente regolamento riflettano unicamente quegli elementi che possono essere attestati al momento del rilascio del certificato.

**(19)** A fini di chiarezza e di coerenza del diritto comunitario le decisioni 93/342/CEE, 94/438/CE e 2006/696/CE vanno abrogate e sostituite dal presente regolamento.

**(20)** È opportuno prevedere un periodo transitorio al fine di consentire agli Stati membri e all’industria di prendere le misure necessarie al rispetto delle condizioni applicabili di certificazione veterinaria di cui al presente regolamento.

**(21)** Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I OGGETTO, CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI Articolo 1 Oggetto e campo di applicazione 1. Il presente regolamento stabilisce le condizioni in materia di certificazione veterinaria per le importazioni e il transito nella Comunità, compreso lo stoccaggio durante il transito, dei seguenti prodotti («i prodotti in questione»): a) pollame, uova da cova, pulcini di un giorno e uova esenti da organismi patogeni specifici; b) carni, carni macinate e carni separate meccanicamente di pollame, compresi i ratiti e la selvaggina da penna selvatica, uova e ovoprodotti. Esso istituisce un elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui i prodotti in questione possono essere importati nella Comunità. 2. Il presente regolamento non si applica al pollame destinato a esposizioni, mostre o competizioni. 3. Il presente regolamento si applica fatte salve le condizioni specifiche di certificazione contemplate da accordi tra la Comunità e paesi terzi. Articolo 2 Definizioni Ai fini del presente regolamento si intende per: 1) «pollame»: polli, tacchini, faraone, anatre, oche, quaglie, piccioni, fagiani, pernici e ratiti ( *Ratitae* ), allevati o tenuti in cattività per la riproduzione, per la produzione di carne o di uova destinate al consumo o al ripopolamento della selvaggina da penna; 2) «uova da cova»: uova deposte dal pollame, destinate all’incubazione; 3) «pulcini di un giorno»: tutto il pollame di meno di 72 ore, non ancora nutrito, e le anatre di Barberia ( *Cairina moschata* ) o i loro ibridi di meno di 72 ore, nutriti o no; 4) «pollame riproduttore»: il pollame di 72 ore o più, destinato alla produzione di uova da cova; 5) «pollame da reddito»: il pollame di 72 ore o più, allevato per: a) la produzione di carne e/o uova destinate al consumo; oppure b) il ripopolamento della selvaggina da penna; 6) «uova esenti da organismi patogeni specifici»: le uova da cova ottenute da «allevamenti di polli esenti da organismi patogeni specifici» secondo quanto descritto nella Farmacopea europea [^17] , e destinate esclusivamente a usi diagnostici, di ricerca o farmaceutici; 7) «carni»: le parti commestibili dei seguenti animali: a) pollame, termine con cui — per quanto riguarda le carni — vengono designati i volatili d’allevamento, compresi i volatili allevati come animali domestici senza essere considerati tali, ad eccezione dei ratiti; b) selvaggina da penna selvatica cacciata ai fini del consumo umano; c) ratiti; 8) «carni separate meccanicamente»: il prodotto ottenuto mediante rimozione della carne da ossa carnose dopo il disossamento o da carcasse di pollame, utilizzando mezzi meccanici che conducono alla perdita o modifica della struttura delle fibre muscolari; 9) «carni macinate»: le carni disossate che sono state sottoposte a macinazione in frammenti e contengono meno dell’1 % di sale; 10) «zona»: una parte chiaramente definita di un paese terzo che contiene una sottopopolazione animale con una qualifica sanitaria distinta rispetto a una malattia specifica relativamente alla quale siano state applicate le misure di sorveglianza, lotta e biosicurezza previste per le importazioni a norma del presente regolamento; 11) «compartimento»: uno o più stabilimenti di pollame in un paese terzo sottoposti a un sistema comune di gestione della biosicurezza e contenenti una sottopopolazione di pollame con una qualifica sanitaria distinta rispetto a una malattia o a malattie specifiche relativamente alle quali siano state applicate le misure di sorveglianza, lotta e biosicurezza previste per le importazioni a norma del presente regolamento; 12) «stabilimento»: l’impianto o la parte di impianto situati in uno stesso luogo e destinati a una o più delle seguenti attività: a) stabilimento di selezione: lo stabilimento la cui attività consiste nella produzione di uova da cova destinate alla produzione di pollame riproduttore; b) stabilimento di moltiplicazione: lo stabilimento la cui attività consiste nella produzione di uova da cova destinate alla produzione di pollame da reddito; c) stabilimento di allevamento: i) lo stabilimento per l’allevamento di pollame riproduttore, la cui attività consiste nell’allevamento di pollame riproduttore prima dello stadio riproduttivo; oppure ii) lo stabilimento per l’allevamento di pollame da reddito, la cui attività consiste nell’allevamento di pollame da reddito ovaiolo prima dello stadio di produzione delle uova; d) stabilimento per l’allevamento di altro pollame da reddito; 13) «incubatoio»: lo stabilimento la cui attività consiste nell’incubazione e schiusa di uova e nella fornitura di pulcini di un giorno; 14) «allevamento (flock)»: tutto il pollame della medesima qualifica sanitaria, tenuto negli stessi locali o nello stesso recinto e che costituisca un’unica unità epidemiologica. Nel caso del pollame allevato al chiuso, questa definizione comprende tutti i volatili che condividono la stessa cubatura d’aria; 15) «influenza aviaria»: un’infezione del pollame causata da qualsiasi virus influenzale A: a) dei sottotipi H5 o H7; b) avente un indice di patogenicità intravenosa (IVPI) superiore a 1,2 nei pulcini di sei settimane; oppure c) che causa almeno il 75 % di mortalità nei pulcini dalle 4 alle 8 settimane di età infettati per via intravenosa; 16) «influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI)»: un’infezione del pollame causata da: a) virus dell’influenza aviaria dei sottotipi H5 o H7 con una sequenza genomica che codifica per molteplici amminoacidi basici a livello del sito di clivaggio dell’emoagglutinina, analoga a quella osservata per altri virus della HPAI, indicativa del fatto che l’emoagglutinina può essere clivata da una proteasi ubiquitaria dell’ospite; b) influenza aviaria secondo la definizione di cui al punto 15, lettere b) e c); 17) «influenza aviaria a bassa patogenicità» (LPAI): un’infezione del pollame causata dai virus dell’influenza aviaria dei sottotipi H5 o H7 e diversa dalla HPAI; 18) «malattia di Newcastle»: un’infezione del pollame: a) causata da un ceppo aviario del paramixovirus 1 con un indice di patogenicità intracerebrale (ICPI) superiore a 0,7 nei pulcini di un giorno; oppure b) nel virus si sono rilevati molteplici amminoacidi basici (direttamente o per deduzione) al C-terminale della proteina F2 e fenilalanina al residuo 117, che è l’N-terminale della proteina F1; il termine «molteplici amminoacidi basici» si riferisce ad almeno tre residui di arginina o lisina tra i residui 113 e 116; in mancanza di una dimostrazione della configurazione caratteristica dei residui di amminoacidi secondo la descrizione di questo punto si rende necessario caratterizzare il virus isolato mediante un test ICPI; in questa definizione, i residui di amminoacidi sono contati a partire dall’N-terminale della sequenza di amminoacidi dedotta dalla sequenza nucleotidica del gene F0, 113-116 corrisponde ai residui da – 4 a – 1 dal sito di clivaggio; 19) «veterinario ufficiale»: il veterinario designato dall’autorità competente; 20) «strategia di distinzione degli animali infetti dagli animali vaccinati (DIVA)»: strategia di vaccinazione che, attraverso un test diagnostico finalizzato all’individuazione di anticorpi contro il virus di campo e mediante l’impiego di volatili sentinella non vaccinati, consente di distinguere tra animali vaccinati/infetti e animali vaccinati/non infetti.

CAPITOLO II CONDIZIONI GENERALI D’IMPORTAZIONE E TRANSITO Articolo 3 Elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti di origine da cui i prodotti in questione possono essere importati e transitare nella Comunità I prodotti in questione possono essere importati e transitare nella Comunità soltanto dai paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti elencati alle colonne 1 e 3 della tabella di cui all’allegato I, parte 1. Articolo 4 Certificazione veterinaria 1. I prodotti in questione importati nella Comunità sono accompagnati da un certificato veterinario, come indicato alla colonna 4 della tabella di cui all’allegato I, parte 1, relativo al prodotto interessato, compilato in conformità delle note e dei modelli di certificato veterinario di cui alla parte 2 di tale allegato («il certificato»). 2. Se il trasporto di pollame e pulcini di un giorno comprende, anche solo per parte del viaggio, un tragitto via nave, ai certificati veterinari per l’importazione di tali prodotti è allegata una dichiarazione del comandante della nave in conformità dell’allegato II. 3. Il pollame, le uova da cova e i pulcini di un giorno in transito attraverso la Comunità sono accompagnati: a) dal certificato veterinario di cui al paragrafo 1 recante la dicitura «per il transito attraverso la CE»; e b) dal certificato richiesto dal paese terzo di destinazione. 4. Le uova esenti da organismi patogeni specifici, le carni, le carni macinate e le carni separate meccanicamente di pollame, ratiti e selvaggina da penna selvatica, le uova e gli ovoprodotti che transitano attraverso la Comunità sono accompagnati da un certificato redatto in conformità del modello di cui all’allegato XI e sono conformi alle condizioni ivi stabilite. 5. Ai fini del presente regolamento, il transito può comprendere lo stoccaggio durante il transito in conformità degli articoli 12 e 13 della direttiva 97/78/CE. 6. È consentito l’utilizzo della certificazione elettronica e di altri sistemi concordati armonizzati a livello comunitario. Articolo 5 Condizioni per le importazioni e il transito 1. I prodotti importati e in transito nella Comunità sono conformi alle condizioni di cui agli articoli 6 e 7 e al capo III. 2. Il paragrafo 1 non si applica a singole partite di meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti e loro uova da cova o pulcini di un giorno. Tuttavia, tali singole partite possono essere importate soltanto dai paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono autorizzate tali importazioni, e se sono soddisfatte le seguenti condizioni: a) il paese terzo, suo territorio, zona o compartimento è elencato alle colonne 1 e 3 della tabella di cui all’allegato I, parte 1, e la colonna 4 di tale tabella contiene un modello di certificato veterinario per il prodotto in questione; b) non vi è un divieto di importazione dovuto a motivi di polizia sanitaria; c) le condizioni per l’importazione comprendono un obbligo di isolamento o quarantena in seguito all’importazione. 3. I prodotti di cui al paragrafo 1 sono conformi a quanto segue: a) le garanzie complementari di cui alla colonna 5 della tabella figurante all’allegato I, parte 1; b) le condizioni specifiche enunciate nella colonna 6 e, se del caso, le date di chiusura di cui alla colonna 6A e le date di apertura di cui alla colonna 6B della tabella figurante nell’allegato I, parte 1; c) le garanzie complementari di salute animale eventualmente richieste dallo Stato membro di destinazione e di cui al certificato; d) le restrizioni relative all’approvazione di un programma di lotta alla salmonella si applicano soltanto se sono indicate all’opportuna colonna della tabella figurante nell’allegato I, parte 1. Articolo 6 Procedure di esame, campionamento e test Quando, per le importazioni dei prodotti in questione nella Comunità, i certificati prevedono esami, campionamento e test per individuare influenza aviaria, micoplasma, malattia di Newcastle, salmonella e altri agenti patogeni rilevanti per la salute pubblica e animale, tali prodotti sono importati nella Comunità soltanto se sono stati effettuati tali esami, campionamento e test ad opera dell’autorità competente del paese terzo interessato o, se del caso, dall’autorità competente dello Stato membro di destinazione in conformità dell’allegato III. Articolo 7 Obbligo di segnalazione delle malattie I prodotti in questione sono importati nella Comunità dai paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti soltanto se il terzo paese interessato: a) informa la Commissione in merito alla situazione della malattia entro le 24 ore dalla conferma di qualsiasi focolaio iniziale di HPAI o della malattia di Newcastle; b) presenta senza indugio gli isolati virali dei focolai iniziali di tali malattie al laboratorio comunitario di riferimento per l’influenza aviaria e la malattia di Newcastle [^18] ; tali isolati virali però non sono necessari per le importazioni di uova, ovoprodotti e uova esenti da organismi patogeni specifici provenienti da paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti dai quali è autorizzata l’importazione di tali prodotti nella Comunità; c) presenta alla Commissione aggiornamenti regolari sulla situazione della malattia.

CAPO III QUALIFICA ZOOSANITARIA DEI PAESI TERZI, LORO TERRITORI, ZONE O COMPARTIMENTI D’ORIGINE IN RELAZIONE ALL’INFLUENZA AVIARIA E ALLA MALATTIA DI NEWCASTLE Articolo 8 Paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti indenni dall’influenza aviaria 1. Ai fini del presente regolamento, un paese terzo, suo territorio, zona o compartimento da cui i prodotti in questione sono importati nella Comunità è considerato indenne da influenza aviaria quando: a) l’influenza aviaria non è presente nel paese terzo, suo territorio, zona o compartimento da almeno 12 mesi prima della certificazione da parte del veterinario ufficiale; b) qualora richiesto dal certificato, è stato realizzato un programma di sorveglianza dell’influenza aviaria in conformità dell’articolo 10 per un periodo di almeno sei mesi prima della certificazione di cui alla lettera a) del presente paragrafo. 2. Quando si verifica un focolaio di influenza aviaria in un paese terzo, suo territorio, zona o compartimento precedentemente indenne da tale malattia in base al paragrafo 1, tale paese terzo, suo territorio, zona o compartimento è nuovamente considerato indenne dall’influenza aviaria qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni: a) nel caso della HPAI, è stata realizzata una politica di abbattimento totale (stamping out) per lottare contro la malattia; b) nel caso della LPAI, è stata realizzata una politica di abbattimento totale oppure il pollame è stato macellato per lottare contro la malattia; c) si è proceduto a una pulizia e disinfezione adeguata in tutti gli stabilimenti precedentemente infetti; d) si è effettuata con risultati negativi la sorveglianza dell’influenza aviaria in conformità dell’allegato IV, parte II, per un periodo di tre mesi dopo il completamento della pulizia e disinfezione di cui alla lettera c) del presente paragrafo. Articolo 9 Paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti indenni dalla HPAI 1. Ai fini del presente regolamento, un paese terzo, suo territorio, zona o compartimento da cui i prodotti in questione sono importati nella Comunità è considerato indenne da HPAI quando tale malattia non è stata presente nel paese terzo, suo territorio, zona o compartimento per un periodo di almeno 12 mesi prima della certificazione da parte del veterinario ufficiale. 2. Quando si verifica un focolaio di HPAI in un paese terzo, suo territorio, zona o compartimento precedentemente indenne da tale malattia in base al paragrafo 1, tale paese terzo, suo territorio, zona o compartimento è nuovamente considerato indenne da HPAI qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni: a) per lottare contro la malattia si è proceduto a una politica di abbattimento totale comprensiva di una pulizia e disinfezione adeguata in tutti gli stabilimenti precedentemente infetti; b) si è effettuata la sorveglianza dell’influenza aviaria in conformità dell’allegato IV, parte II, per un periodo di tre mesi dopo il completamento della politica di abbattimento totale e della pulizia e disinfezione di cui alla lettera a). Articolo 10 Programmi di sorveglianza dell’influenza aviaria Se il certificato prevede un programma di sorveglianza dell’influenza aviaria, i prodotti in questione sono importati nella Comunità dai paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti soltanto se: a) il paese terzo, suo territorio, zona o compartimento ha realizzato, per un periodo di almeno sei mesi, un programma di sorveglianza dell’influenza aviaria indicato alla colonna 7 di cui all’allegato I, parte 1, e tale programma soddisfa le condizioni: i) indicate all’allegato IV, parte I; oppure ii) del Codice sanitario per gli animali terrestri dell’UIE [^19] ; b) il paese terzo informa la Commissione di tutti i cambiamenti del suo programma di sorveglianza dell’influenza aviaria. Articolo 11 Vaccinazione contro l’influenza aviaria Se nei paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti si procede alla vaccinazione contro l’influenza aviaria, il pollame o i prodotti derivati dal pollame vaccinato sono importati nella Comunità soltanto se: a) il paese terzo effettua la vaccinazione contro l’influenza aviaria in conformità di un piano di vaccinazione indicato alla colonna 8 della tabella figurante all’allegato I, parte 1, e tale piano soddisfa i requisiti di cui all’allegato V; b) il paese terzo informa la Commissione di tutti i cambiamenti del suo piano di vaccinazione contro l’influenza aviaria. Articolo 12 Paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti indenni dalla malattia di Newcastle 1. Ai fini del presente regolamento, un paese terzo, suo territorio, zona o compartimento da cui i prodotti in questione sono importati nella Comunità è considerato indenne dalla malattia di Newcastle se sono soddisfatte le seguenti condizioni: a) non si sono verificati focolai della malattia di Newcastle nel pollame del paese terzo, suo territorio, zona o compartimento per un periodo di almeno 12 mesi prima della certificazione da parte del veterinario ufficiale; b) non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro la malattia di Newcastle utilizzando vaccini non conformi ai criteri riguardanti i vaccini riconosciuti contro la malattia di Newcastle di cui all’allegato VI almeno nel periodo di cui alla lettera a) del presente paragrafo. 2. Quando si verifica un focolaio della malattia di Newcastle in un paese terzo, suo territorio, zona o compartimento precedentemente indenne da tale malattia in base al paragrafo 1, tale paese terzo, suo territorio, zona o compartimento è nuovamente considerato indenne dalla malattia di Newcastle qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni: a) si è attuata una politica di abbattimento totale per lottare contro la malattia; b) si è proceduto a una pulizia e disinfezione adeguata in tutti gli stabilimenti precedentemente infetti; c) per un periodo di almeno tre mesi dopo il completamento della politica di abbattimento totale e della pulizia e disinfezione di cui alle lettere a) e b): i) l’autorità competente del paese terzo può dimostrare l’assenza di tale malattia nel paese terzo, suo territorio, zona o compartimento mediante intense indagini comprendenti test di laboratorio in relazione al focolaio; ii) non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro la malattia di Newcastle utilizzando vaccini non conformi ai criteri riguardanti i vaccini riconosciuti contro la malattia di Newcastle di cui all’allegato VI. Articolo 13 Deroghe per l’utilizzo di vaccini contro la malattia di Newcastle 1. Per i prodotti di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), e in deroga all’articolo 12, paragrafo 1, lettera b), e all’articolo 12, paragrafo 2, lettera c), punto ii), un paese terzo, suo territorio, zona o compartimento è considerato indenne dalla malattia di Newcastle se sono rispettate le seguenti condizioni: a) il paese terzo, suo territorio, zona o compartimento consente l’utilizzo di vaccini conformi ai criteri generali di cui all’allegato VI, parte I, ma non ai criteri specifici di cui alla parte II di tale allegato; b) sono rispettate le ulteriori condizioni sanitarie di cui all’allegato VII, parte I. 2. Per i prodotti di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), e in deroga all’articolo 12, paragrafo 1, lettera b), e all’articolo 12, paragrafo 2, lettera c), punto ii), un paese terzo, suo territorio, zona o compartimento da cui sono consentite le importazioni di carne di pollame nella Comunità è considerato indenne dalla malattia di Newcastle se sono rispettate le ulteriori condizioni sanitarie di cui all’allegato VII, parte II.

CAPO IV CONDIZIONI SPECIFICHE D’IMPORTAZIONE Articolo 14 Condizioni specifiche per le importazioni di pollame, uova da cova e pulcini di un giorno 1. Oltre alle condizioni di cui ai capi II e III le seguenti condizioni specifiche si applicano alle importazioni di: a) pollame riproduttore e da reddito diverso dai ratiti e uova da cova e pulcini di un giorno diversi da quelli dei ratiti, le condizioni di cui all’allegato VIII; b) ratiti da riproduzione e da reddito e loro uova da cova e pulcini di un giorno, le condizioni di cui all’allegato IX. 2. Le condizioni di cui al paragrafo 1 non si applicano a singole partite di meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti e loro uova da cova o pulcini di un giorno. Articolo 15 Condizioni specifiche per le importazioni di uova esenti da organismi patogeni specifici Oltre ai requisiti previsti agli articoli da 3 a 6, le uova esenti da organismi patogeni specifici importate nella Comunità rispettano le seguenti condizioni: a) recano una stampigliatura che comprende un timbro recante il codice ISO del paese terzo di origine e il numero di riconoscimento dello stabilimento di origine; b) ciascuna confezione di uova esenti da organismi patogeni specifici contiene unicamente uova dello stesso paese terzo di origine, dello stesso stabilimento e dello stesso speditore e reca perlomeno le seguenti indicazioni: i) le informazioni stampigliate sulle uova secondo quanto disposto alla lettera a); ii) un’indicazione, apposta in modo ben visibile e leggibile, che la partita contiene uova esenti da organismi patogeni specifici; iii) il nome o la denominazione sociale e l’indirizzo dello speditore; c) le uova esenti da organismi patogeni specifici importate nella Comunità sono trasportate direttamente verso la loro destinazione finale una volta completati con esito soddisfacente i controlli all’importazione. Articolo 16 Condizioni specifiche per il trasporto di pollame e pulcini di un giorno Il pollame e i pulcini di un giorno importati nella Comunità non possono: a) essere caricati su mezzi che trasportino altro pollame e pulcini di un giorno di qualifica sanitaria inferiore; b) durante il trasporto verso la Comunità, essere fatti transitare attraverso o scaricati in un paese terzo, suo territorio, zona o compartimento da cui non sono consentite le importazioni di pollame e pulcini di un giorno nella Comunità. Articolo 17 Condizioni specifiche per le importazioni di carni di ratiti Possono essere importate nella Comunità solo le carni ottenute da ratiti che siano stati sottoposti alle misure di protezione contro la febbre emorragica del Congo e della Crimea di cui all’allegato X, parte II.

CAPO V CONDIZIONI SPECIFICHE DI TRANSITO Articolo 18 Deroga per il transito attraverso Lettonia, Lituania e Polonia 1. In deroga all’articolo 4, paragrafo 4, è autorizzato il transito su strada o ferrovia, tra i posti d’ispezione frontalieri della Lettonia, della Lituania e della Polonia elencati nell’allegato della decisione 2001/881/CE della Commissione [^20] , di partite di carni, carni macinate e carni separate meccanicamente di pollame, compresi i ratiti e la selvaggina da penna selvatica, di uova e ovoprodotti e di uova esenti da organismi patogeni specifici provenienti dalla Russia e ad essa destinate, direttamente o attraverso un altro paese terzo, purché siano rispettate le seguenti condizioni: a) il veterinario ufficiale in servizio presso il posto d’ispezione frontaliero di entrata sigilla la partita con un sigillo numerato progressivamente; b) ogni pagina dei documenti di cui all’articolo 7 della direttiva 97/78/CE, che accompagnano la partita, reca il timbro «Solo per il transito attraverso la CE verso la Russia», apposto dal veterinario ufficiale in servizio presso il posto d’ispezione frontaliero d’entrata; c) sono soddisfatti i requisiti procedurali di cui all’articolo 11 della direttiva 97/78/CE; d) l’ammissione della partita al transito è certificata dal documento veterinario comune di entrata rilasciato dal veterinario ufficiale presso il posto d’ispezione frontaliero d’entrata. 2. Le partite di cui al paragrafo 1 non possono essere scaricate o immagazzinate nel territorio della Comunità secondo quanto disposto dall’articolo 12, paragrafo 4, o dall’articolo 13 della direttiva 97/78/CE. 3. L’autorità competente effettua controlli regolari volti a garantire che il numero delle partite di cui al paragrafo 1 e i quantitativi corrispondenti dei prodotti in uscita dal territorio comunitario corrispondano al numero di partite e ai quantitativi in entrata.

CAPO VI DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI Articolo 19 Abrogazioni Le decisioni 93/342/CEE, 94/438/CE e 2006/696/CE sono abrogate. I riferimenti alle decisioni abrogate si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato XII. Articolo 20 Disposizioni transitorie I prodotti per i quali siano stati rilasciati i pertinenti certificati veterinari a norma delle decisioni 93/342/CEE, 94/438/CE e 2006/696/CE possono essere importati o transitare nella Comunità fino al 15 febbraio 2009. Articolo 21 Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* . Essa si applica a decorrere dal 1 o gennaio 2009.

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, l’8 agosto 2008. *Per la Commissione* Androulla VASSILIOU *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 303 del 31.10.1990, pag. 6](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1990_303_R_TOC) . Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2007/729/CE della Commissione ( [GU L 294 del 13.11.2007, pag. 26](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_294_R_TOC) ).

[^2] [GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1991_268_R_TOC) . Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/104/CE ( [GU L 363 del 20.12.2006, pag. 352](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_363_R_TOC) ).

[^3] [GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1996_125_R_TOC) . Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/104/CE.

[^4] [GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1998_024_R_TOC) . Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/104/CE.

[^5] [GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_018_R_TOC) .

[^6] [GU L 325 del 12.12.2003, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_325_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1237/2007 della Commissione ( [GU L 280 del 24.10.2007, pag. 5](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_280_R_TOC) ).

[^7] [GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_139_R_TOC) ; rettifica nella [GU L 226 del 25.6.2004, pag. 22](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_226_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1243/2007 della Commissione ( [GU L 281 del 25.10.2007, pag. 8](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_281_R_TOC) ).

[^8] [GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_139_R_TOC) ; rettifica nella [GU L 226 del 25.6.2004, pag. 83](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_226_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio ( [GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_363_R_TOC) ).

[^9] [GU L 295 del 25.10.2006, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_295_R_TOC) . Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1237/2007.

[^10] [GU L 137 dell’8.6.1993, pag. 24](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1993_137_R_TOC) . Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2006/696/CE.

[^11] [GU L 181 del 15.7.1994, pag. 35](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1994_181_R_TOC) ; rettifica nella [GU L 187 del 26.5.2004, pag. 8](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_187_R_TOC) .

[^12] [GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_010_R_TOC) .

[^13] http://www.oie.int/eng/normes/mcode/en\_sommaire.htm (ultima edizione).

[^14] http://www.oie.int/eng/normes/en\_mmanual.htm?e1d10 (ultima edizione).

[^15] [GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_299_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo del regolamento (CE) n. 510/2008 della Commissione ( [GU L 149 del 7.6.2008, pag. 61](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2008_149_R_TOC) ).

[^16] [GU L 13 del 16.1.1997, pag. 28](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1997_013_R_TOC) .

[^17] http://www.edqm.eu (ultima edizione).

[^18] Veterinary Laboratories Agency, New Haw, Weybridge, Surrey KT 153NB, Regno Unito.

[^19] http://www.oie.int/eng/normes/mcode/en\_sommaire.htm

[^20] [GU L 326 dell’11.12.2001, pag. 44](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2001_326_R_TOC) .

PARTE 1

Elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti

| Modelli | Garanzie complementari | Data di chiusura [^1] | Data di apertura [^2] |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6A | 6B | 7 | 8 | 9 |
| AL — Albania | AL-0 | L’intero paese | EP, E |  |  |  |  |  |  |  |
| AR — Argentina | AR-0 | L’intero paese | SPF |  |  |  |  | A |  |  |
| POU, RAT, EP, E |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WGM | VIII |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AU — Australia | AU-0 | L’intero paese | SPF |  |  |  |  |  |  | P1 |
| EP, E |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BPP, DOC, HEP, SRP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BPR | I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DOR | II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HER | III |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| POU | VI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAT | VII |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BR — Brasile | BR-0 | L’intero paese | SPF |  |  |  |  |  |  |  |
| BR-1 | Stati di:<br>Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul | RAT, BPR, DOR, HER, SRA |  |  |  |  |  |  | P1 |  |
| BR-2 | Stati di:<br>Mato Grosso, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo | BPP, DOC, HEP, SRP |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BR-3 | Distrito Federal e stati di:<br>Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo | WGM | VIII |  |  |  |  |  |  |  |
| EP, E, POU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BW — Botswana | BW-0 | L’intero paese | SPF |  |  |  |  |  |  |  |
| EP, E |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BPR | I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DOR | II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HER | III |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAT | VII |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CA — Canada | CA-0 | L’intero paese | SPF |  |  |  |  |  |  |  |
| EP, E |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRA, SRP | IV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WGM | VIII |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| POU, RAT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CH — Svizzera | CH-0 | L’intero paese | [^3] |  |  |  |  |  |  |  |
| CL — Cile | CL-0 | L’intero paese | SPF |  |  |  |  |  |  | P1 |
| EP, E, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRA, SRP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WGM | VIII |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| POU, RAT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CN — Cina | CN-0 | L’intero paese | EP |  |  |  |  |  |  |  |
| CN-1 | Province of Shandong | POU, E | VI | P2 | 6.2.2004 | — |  |  |  |  |
| GL — Groenlandia | GL-0 | L’intero paese | SPF |  |  |  |  |  |  |  |
| EP, WGM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HK — Hong Kong | HK-0 | L’intero territorio della Regione amministrativa speciale di Hong Kong | EP |  |  |  |  |  |  |  |
| HR — Croazia | HR-0 | L’intero paese | SPF |  |  |  |  |  |  | P1 |
| BPR, BPP, DOR, DOC, HEP, HER, SRA, SRP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EP, E, POU, RAT, WGM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IL — Israele | IL-0 | L’intero paese | SPF |  |  |  |  | A |  |  |
| BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP | IV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WGM | VIII |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EP, E, POU, RAT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IN — India | IN-0 | L’intero paese | EP |  |  |  |  |  |  |  |
| IS — Islanda | IS-0 | L’intero paese | SPF |  |  |  |  |  |  |  |
| EP, E |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KR — Repubblica di Corea | KR-0 | L’intero paese | EP, E |  |  |  |  |  |  |  |
| ME — Montenegro | ME-O | L’intero paese | EP |  |  |  |  |  |  |  |
| MG — Madagascar | MG-0 | L’intero paese | SPF |  |  |  |  |  |  |  |
| EP, E, WGM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MY — Malaysia | MY-0 | — | — |  |  |  |  |  |  |  |
| MY-1 | Occidentale peninsulare | EP |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E |  | P2 | 6.2.2004 |  |  |  |  |  |  |  |
| MK — Ex Repubblica iugoslava di Macedonia [^4] | MK-0 [^4] | L’intero paese | EP |  |  |  |  |  |  |  |
| MX — Messico | MX-0 | L’intero paese | SPF |  |  |  |  |  |  |  |
| EP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NA — Namibia | NA-0 | L’intero paese | SPF |  |  |  |  |  |  |  |
| BPR | I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DOR | II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HER | III |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAT, EP, E | VII |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NC — Nuova Caledonia | NC-0 | L’intero paese | EP |  |  |  |  |  |  |  |
| NZ — Nuova Zelanda | NZ-0 | L’intero paese | SPF |  |  |  |  |  |  | P1 |
| BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRA, SRP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WGM | VIII |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EP, E, POU, RAT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PM — Saint Pierre e Miquelon | PM-0 | L’intero paese | SPF |  |  |  |  |  |  |  |
| RS — Serbia [^5] | XS-0 [^5] | L’intero paese | EP |  |  |  |  |  |  |  |
| RU — Federazione russa | RU-0 | L’intero paese | EP |  |  |  |  |  |  |  |
| SG — Singapore | SG-0 | L’intero paese | EP |  |  |  |  |  |  |  |
| TH — Thailandia | TH-0 | L’intero paese | SPF, EP |  |  |  |  |  |  |  |
| WGM | VIII | P2 | 23.1.2004 |  |  |  |  |  |  |  |
| E, POU, RAT |  | P2 | 23.1.2004 |  |  |  |  |  |  |  |
| TN — Tunisia | TN-0 | L’intero paese | SPF |  |  |  |  |  |  |  |
| DOR, BPR, BPP, HER | IV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WGM | VIII |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EP, E, POU, RAT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TR — Turchia | TR-0 | L’intero paese | SPF |  |  |  |  |  |  |  |
| E, EP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| US — Stati Uniti | US-0 | L’intero paese | SPF |  |  |  |  |  |  |  |
| BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRA, SRP | IV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WGM | VIII |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EP, E, POU, RAT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UY — Uruguay | UY-0 | L’intero paese | SPF |  |  |  |  |  |  |  |
| EP, E, RAT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZA — Sudafrica | ZA-0 | L’intero paese | SPF |  |  |  |  |  |  |  |
| EP, E |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BPR | I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DOR | II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HER | III |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAT | VII |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZW — Zimbabwe | ZW-0 | L’intero paese | RAT | VII |  |  |  |  |  |  |
| EP, E |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

PARTE 2

Modelli di certificati veterinari

Modelli:

| «BPP» | : | modello di certificato veterinario per pollame riproduttore o da reddito diverso dai ratiti. |
| --- | --- | --- |
| «BPR» | : | modello di certificato veterinario per ratiti da riproduzione o da reddito. |
| «DOC» | : | modello di certificato veterinario per pulcini di un giorno diversi da quelli dei ratiti. |
| «DOR» | : | modello di certificato veterinario per pulcini di un giorno di ratiti. |
| «HEP» | : | modello di certificato veterinario per uova da cova di pollame diverso dai ratiti. |
| «HER» | : | modello di certificato veterinario per uova da cova di ratiti. |
| «SPF» | : | modello di certificato veterinario per uova esenti da organismi patogeni specifici. |
| «SRP» | : | modello di certificato veterinario per pollame da macellazione e pollame per il ripopolamento della selvaggina da penna diverso dai ratiti. |
| «SRA» | : | modello di certificato veterinario per ratiti da macellazione. |
| «POU» | : | modello di certificato veterinario per le carni di pollame. |
| «POU-MI/MSM» | : | modello di certificato veterinario per le carni macinate e le carni separate meccanicamente di pollame. |
| «RAT» | : | modello di certificato veterinario per le carni di ratiti d’allevamento destinate al consumo umano. |
| «RAT-MI/MSM» | : | modello di certificato veterinario per le carni macinate e le carni separate meccanicamente di ratiti d’allevamento destinate al consumo umano. |
| «WGM» | : | modello di certificato veterinario per le carni di selvaggina da penna selvatica. |
| «WGM-MI/MSM» | : | modello di certificato veterinario per le carni macinate e le carni separate meccanicamente di selvaggina da penna selvatica. |
| «E» | : | modello di certificato veterinario per le uova. |
| «EP» | : | modello di certificato veterinario per gli ovoprodotti. |

Garanzie complementari (GC):

| «I» | : | Garanzie per i ratiti riproduttori e da reddito provenienti da un paese terzo, suo territorio o zona non indenne dalla malattia di Newcastle, certificate in conformità del modello BPR. |
| --- | --- | --- |
| «II» | : | Garanzie per i pulcini di un giorno di ratiti provenienti da un paese terzo, suo territorio o zona non indenne dalla malattia di Newcastle, certificate in conformità del modello DOR. |
| «III» | : | Garanzie per le uova da cova di ratiti provenienti da un paese terzo, suo territorio o zona non indenne dalla malattia di Newcastle, certificate in conformità del modello HER. |
| «IV» | : | Garanzie pertinenti per pollame da riproduzione di *Gallus gallus* , per pulcini di un giorno di *Gallus gallus* destinati alla riproduzione e per uova da cova di *Gallus gallus* , conformi alle norme UE sul controllo della salmonella, sono state fornite e verranno certificate in conformità rispettivamente con il modello BPP, DOC e HEP. |
| «V» | : | Garanzie per i ratiti da macellazione provenienti da un paese terzo, suo territorio o zona non indenne dalla malattia di Newcastle, certificate in conformità del modello SRA. |
| «VI» | : | Garanzie complementari per le carni di pollame certificate conformemente al modello POU. |
| «VII» | : | Garanzie complementari per le carni di ratiti d’allevamento destinate al consumo umano, certificate conformemente al modello RAT. |
| «VIII» | : | Garanzie complementari per le carni di selvaggina da penna selvatica certificate conformemente al modello WGM. |

Programma di lotta contro la salmonella:

«P1» : Divieto di importazione nella Comunità di pollame da riproduzione di *Gallus gallus* , pulcini di un giorno di *Gallus gallus* destinati alla riproduzione e uova da cova di *Gallus gallus* , giacché non è stato presentato alla Commissione o approvato dalla stessa un programma di lotta alla salmonella conforme al regolamento (CE) n. 2160/2003.

Condizioni specifiche:

| «P2» | : | Divieto di importazione o transito nella Comunità dovuto a restrizioni connesse con un focolaio di HPAI. |
| --- | --- | --- |
| «P3» | : | Divieto di importazione o transito nella Comunità dovuto a restrizioni connesse con un focolaio di ND. |

Programma di sorveglianza dell’influenza aviaria e piano di vaccinazione contro tale malattia:

| «A» | : | Il paese terzo, suo territorio, zona o compartimento realizza un programma di sorveglianza dell’influenza aviaria in conformità del regolamento (CE) n. 798/2008. |
| --- | --- | --- |
| «B» | : | Il paese terzo, suo territorio, zona o compartimento procede alla vaccinazione contro l’influenza aviaria in conformità del regolamento (CE) n. 798/2008. |

Note

Note generali:

**a)** I certificati veterinari sono rilasciati dal paese terzo esportatore, suo territorio, zona o compartimento secondo i modelli di cui al presente allegato, parte 2, in base a quello corrispondente al prodotto interessato. Essi contengono, nell’ordine indicato nel modello, le attestazioni richieste per qualsiasi paese terzo e, se del caso, gli ulteriori requisiti sanitari richiesti per il paese terzo esportatore, suo territorio, zona o compartimento. Le garanzie complementari eventualmente richieste dallo Stato membro dell’UE di destinazione per il prodotto interessato sono riportate anch’esse sull’originale del certificato veterinario.

**b)** Un unico certificato a sé stante deve essere presentato per ogni partita del prodotto interessato, esportata nello stesso luogo di destinazione da un territorio che figuri nel presente allegato, parte 1, alle colonne 2 e 3 e trasportata nel medesimo vagone ferroviario, camion, aereo o nella medesima nave.

**c)** L’originale dei certificati consta di un unico foglio stampato su entrambi i lati; nei casi in cui occorrano più pagine, il certificato deve essere costituito in modo tale che dette pagine formino un tutto unico e indivisibile.

**d)** Il certificato è redatto in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro dell’UE nel quale viene effettuata l’ispezione al posto di frontiera e in una delle lingue ufficiali dello Stato membro dell’UE di destinazione. Tali Stati membri possono tuttavia consentire l’uso di una lingua comunitaria diversa dalla propria, accompagnata se necessario da una traduzione ufficiale.

**e)** Qualora al certificato siano allegate pagine supplementari per l’identificazione dei vari elementi che compongono la partita, anche queste pagine sono considerate parte integrante dell’originale del certificato, purché su ciascuna di esse figurino la firma e il timbro del veterinario ufficiale responsabile della certificazione.

**f)** Se il certificato, comprese le pagine supplementari di cui alla nota e), si compone di più pagine, ciascuna pagina deve recare, in basso, una numerazione del tipo: «- *x(numero di pagina)/y(numero totale di pagine)* -» e, in alto, il numero di codice del certificato attribuito dall’autorità competente.

**g)** L’originale del certificato deve essere compilato e firmato da un veterinario ufficiale non oltre 24 ore prima del carico della partita destinata all’importazione nella Comunità, tranne quando altrimenti specificato. A tal fine le autorità competenti del paese esportatore assicurano l’applicazione di criteri di certificazione equivalenti a quelli previsti dalla direttiva 96/93/CE. Il colore della firma deve essere diverso da quello del testo stampato. La stessa norma si applica ai timbri diversi da quelli a secco o in filigrana.

**h)** L’originale del certificato accompagna la partita fino al posto d’ispezione frontaliero dell’UE.

Note aggiuntive per il pollame e i pulcini di un giorno:

**i)** La validità del certificato è di 10 giorni a decorrere dalla data del rilascio, salvo diversa indicazione. In caso di trasporto via nave, la validità è prorogata in misura corrispondente alla durata del viaggio. A tal fine al certificato veterinario è allegato l’originale della dichiarazione del comandante della nave, redatta conformemente all’allegato II.

**j)** Il pollame e i pulcini di un giorno non devono essere trasportati con altro pollame e pulcini di un giorno che non siano destinati alla Comunità europea o che siano di qualifica sanitaria inferiore.

**k)** Durante il trasporto verso la Comunità, il pollame e i pulcini di un giorno non devono essere fatti transitare attraverso o scaricati in un paese terzo, suo territorio, zona o compartimento da cui non sono consentite le importazioni di pollame e pulcini di un giorno nella Comunità.

Modello di certificato veterinario per pollame riproduttore o da reddito diverso dai ratiti (BPP)

PAESE Certificato veterinario per l’esportazione nell’UE Parte I: Informazioni sulla partita spedita I.1. Speditore I.2. Numero di riferimento del certificato I.2.a. Nome I.3. Autorità centrale competente Indirizzo I.4. Autorità locale competente Tel. I.5. Destinatario I.6. Nome Indirizzo Codice postale Tel. I.7. Paese di origine Codice ISO I.8. Regione di origine Codice I.9. Paese di destinazione Codice ISO I.10. I.11. Luogo di origine I.12. Nome Numero di riconoscimento Indirizzo Nome Numero di riconoscimento Indirizzo Nome Numero di riconoscimento Indirizzo I.13. Luogo di carico I.14. Data di partenza Orario di partenza Indirizzo Numero di riconoscimento I.15. Mezzo di trasporto I.16. PIF di entrata nell’UE Aereo Nave Vagone Autocarro Altro I.17. Numero/i CITES Identificazione: Riferimento documentale: I.18. Descrizione della merce I.19. Codice del prodotto (codice NC) I.20. Numero di animali/Peso lordo I.21. I.22. Numero di colli I.23. Numero del sigillo e numero del container I.24. I.25. Merce certificata per: Allevamento I.26. I.27. Per importazione o ammissione nell’UE I.28. Identificazione della merce Specie (Nome scientifico) Razza/Categoria Quantità

PAESE BPP (pollame riproduttore o da reddito diverso dai ratiti) Parte II: Certificazione II. Informazioni sanitarie II.a. Numero di riferimento del certificato II.b. II.1. Attestato di polizia sanitaria Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che il pollame ( 1 ) di cui al presente certificato: II.1.1. è conforme alle disposizioni della direttiva 90/539/CEE; II.1.2. ha soggiornato: ( 2 ) ( 3 ) [nel territorio contrassegnato dal codice …;] ( 3 ) ( 4 ) oppure [nel o nei compartimenti …;] per almeno tre mesi o dal momento della schiusa delle uova se di età inferiore a tre mesi; se si tratta di pollame importato nel paese di origine, suo territorio, zona o compartimento, l’importazione è avvenuta conformemente a condizioni veterinarie almeno altrettanto rigorose quanto i requisiti pertinenti della direttiva 90/539/CEE e delle eventuali decisioni complementari; II.1.3. proviene: ( 2 ) ( 3 ) [dal territorio contrassegnato dal codice …;] ( 3 ) ( 4 ) oppure [dal o dai compartimenti …;] a) che, alla data del rilascio del presente certificato, era/no indenne/i dalla malattia di Newcastle quale definita dal regolamento (CE) n. 798/2008; b) in cui è realizzato un programma di sorveglianza dell’influenza aviaria in conformità del regolamento (CE) n. 798/2008; II.1.4. proviene: ( 2 ) ( 3 ) [dal territorio contrassegnato dal codice …;] ( 3 ) ( 4 ) oppure [dal o dai compartimenti …;] ( 3 ) [II.1.4.1. che, alla data del rilascio del presente certificato, era/no indenne/i dall’influenza aviaria ad alta e bassa patogenicità quali definite dal regolamento (CE) n. 798/2008;] ( 3 ) oppure [II.1.4.1. che, alla data del rilascio del presente certificato, era indenne dall’influenza aviaria ad alta patogenicità quale definita dal regolamento (CE) n. 798/2008; e ( 3 ) [a) il pollame proviene da uno stabilimento in cui entro i 21 giorni precedenti all’importazione nella Comunità si è effettuata con risultati negativi la sorveglianza dell’influenza aviaria;] ( 3 ) oppure [a) negli ultimi 21 giorni prima dell’importazione nella Comunità, il pollame è stato tenuto separato da altri volatili ed è stato effettuato, con esito negativo, un test per rilevare il virus dell’influenza aviaria su un campione casuale di tamponi cloacali e tracheali o orofaringei prelevati da almeno 60 animali della partita o da tutti se la partita conta meno di 60 esemplari;] b) il pollame proviene da uno stabilimento: — attorno al quale, entro un raggio di 1 km, negli ultimi 30 giorni non si è rilevata influenza aviaria a bassa patogenicità in nessuno stabilimento, — che non abbia alcun collegamento epidemiologico con uno stabilimento nel quale sia stata rilevata l’influenza aviaria negli ultimi 30 giorni;] II.1.5. proviene da un allevamento che non è stato vaccinato contro l’influenza aviaria; II.1.6. proviene da uno o da stabilimenti di cui al riquadro I.11 della parte I, ufficialmente riconosciuto/i in base a requisiti almeno equivalenti a quelli che figurano nell’allegato II della direttiva 90/539/CEE, in cui è stato tenuto dal momento della schiusa o per almeno sei settimane subito prima dell’esportazione; e a) il cui riconoscimento non è stato né sospeso né revocato; b) che, al momento della spedizione, non era/no soggetto/i ad alcuna restrizione di polizia sanitaria; c) intorno a cui, in un raggio di 10 chilometri, comprendente se del caso il territorio di un paese limitrofo, non si sono verificati focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità o di malattia di Newcastle per almeno i 30 giorni precedenti;

II.1.7. proviene da un allevamento che: a) è stato esaminato non oltre 24 ore prima del carico e non ha mostrato alcun segno clinico di malattie né elementi che facessero sospettare eventuali malattie; b) è stato sottoposto a un programma di sorveglianza per: ( 3 ) [Salmonella pullorum, S. gallinarum e Mycoplasma gallisepticum (polli);] ( 3 ) oppure [Salmonella arizonae, S. pullorum e S. gallinarum, Mycoplasma meleagridis e M. gallisepticum (tacchini);] ( 3 ) oppure [Salmonella pullorum e S. gallinarum (faraone, quaglie, fagiani, pernici e anatre);] secondo quanto prescritto dall’allegato II, capitolo III, della direttiva 90/539/CEE e non è risultato infettato da tali agenti né ha mostrato elementi che facessero sospettare un’infezione da parte di tali agenti; ( 3 ) [c) non è stato vaccinato contro la malattia di Newcastle;] ( 3 ) oppure [c) è stato vaccinato contro la malattia di Newcastle con: … (nome e tipo del ceppo virale — vivo o inattivato — della malattia di Newcastle usato nel o nei vaccini) all’età di … settimane;] ( 5 ) e/oppure [d) è stato vaccinato con vaccini ufficialmente autorizzati il … contro … (ripetere se necessario);] II.1.8. è stato esaminato all’atto del rilascio del presente certificato e non ha mostrato alcun segno clinico di malattie né elementi che facessero sospettare eventuali malattie; II.1.9. durante il periodo di cui al punto II.1.6 non ha avuto alcun contatto con pollame non conforme ai requisiti indicati nel presente certificato o con uccelli selvatici. II.2. Garanzie aggiuntive di sanità pubblica ( 6 ) [II.2.1. Il programma di lotta alla salmonella di cui all’articolo 10 del regolamento (CE) n. 2160/2003 e le disposizioni specifiche sull’uso degli antimicrobici e dei vaccini di cui al regolamento (CE) n. 1177/2006 sono state applicate all’allevamento di origine e l’allevamento è stato sottoposto a prove riguardo alla presenza di sierotipi di salmonella rilevanti per la salute pubblica. Data dell’ultimo prelievo di campioni dall’allevamento, il cui risultato sia noto: … Risultato di tutte le prove effettuate sull’allevamento: ( 3 ) ( 6 ) [positivo;] ( 3 ) ( 6 ) oppure [negativo;] Per ragioni diverse dal programma di lotta alla salmonella, entro le ultime tre settimane prima dell’importazione: ( 3 ) [non sono stati somministrati antimicrobici al pollame riproduttore e da reddito diverso dai ratiti;] ( 3 ) ( 8 ) oppure [sono stati somministrati i seguenti antimicrobici al pollame riproduttore e da reddito diverso dai ratiti: …;] ( 6 ) [II.2.2. Se si tratta di pollame riproduttore, nel quadro del programma di controllo di cui al punto II.2.1 non è stata individuata né la Salmonella enteritidis né la Salmonella typhimurium.] II.3. Garanzie aggiuntive di polizia sanitaria Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica inoltre che: ( 9 ) [II.3.1. nel caso di partita destinata a uno Stato membro la cui qualifica sia stata definita in conformità dell’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 90/539/CEE, il pollame di cui al presente certificato: a) non è stato vaccinato contro la malattia di Newcastle;

**b)** è stato tenuto in isolamento per 14 giorni prima della spedizione in uno stabilimento sotto la supervisione di un veterinario ufficiale. A tale proposito nessun capo di pollame presso lo stabilimento di origine o la stazione di quarantena, a seconda dei casi, è stato vaccinato contro la malattia di Newcastle nei 21 giorni precedenti la spedizione e nessun volatile non destinato alla spedizione è entrato durante tale periodo; c) è stato sottoposto, nei 14 giorni precedenti la spedizione, a esami sierologici per la ricerca di anticorpi della malattia di Newcastle ed è risultato negativo;] ( 5 ) [II.3.2. vengono fornite le seguenti garanzie complementari stabilite dallo Stato membro di destinazione a norma degli articoli 13 e/o 14 della direttiva 90/539/CEE: … ;] ( 9 ) [II.3.3. [se lo Stato membro di destinazione è la Finlandia o la Svezia: ( 3 ) [il pollame riproduttore è risultato negativo conformemente alle norme previste dalla decisione 2003/644/CE della Commissione;] ( 3 ) oppure [le galline ovaiole (pollame da reddito allevato per la produzione di uova da consumo) sono risultate negative conformemente alle norme previste dalla decisione 2004/235/CE della Commissione.] II.4. Ulteriori requisiti sanitari ( 10 ) [Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica inoltre che: benché l’uso di vaccini contro la malattia di Newcastle non conformi ai requisiti specifici di cui all’allegato VI, parte II, del regolamento (CE) n. 798/2008 non sia vietato: ( 2 ) ( 3 ) [nel territorio contrassegnato dal codice … ;] ( 3 ) ( 4 ) oppure [nel o nei compartimenti … ;] il pollame di cui al presente certificato: a) non è stato vaccinato con tali vaccini per almeno i 12 mesi precedenti; b) proviene da un allevamento che è stato sottoposto, almeno 14 giorni prima della spedizione, a un test di isolamento del virus della malattia di Newcastle, eseguito presso un laboratorio ufficiale su un campione casuale di tamponi cloacali di almeno 60 volatili di ciascun allevamento, il quale non ha rivelato paramixovirus aviari con un indice di patogenicità intracerebrale (ICPI) superiore a 0,4; c) nei 60 giorni precedenti la spedizione non è venuto a contatto con pollame che non soddisfa le condizioni di cui alle lettere a) e b); d) è stato tenuto in isolamento sotto controllo ufficiale nello stabilimento di origine durante il periodo di 14 giorni di cui alla lettera b).] ( 11 ) II.5. Attestato per il trasporto degli animali Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica inoltre che il pollame verrà trasportato in casse o gabbie che: a) contengono unicamente pollame della stessa specie, categoria e tipo, proveniente dal medesimo stabilimento; b) recano il numero di riconoscimento dello stabilimento di origine; c) sono chiuse secondo le istruzioni dell’autorità competente in modo tale da escludere qualsiasi possibilità di sostituzione del contenuto; d) sono progettate (così come i veicoli nei quali saranno trasportate) in modo tale da: i) evitare la fuoriuscita di escrementi e ridurre al minimo la perdita di piume durante il trasporto; ii) consentire l’ispezione visiva del pollame; iii) consentire la pulizia e la disinfezione; e) sono state pulite e disinfettate (così come i veicoli nei quali saranno trasportate) prima del carico, conformemente alle istruzioni impartite dall’autorità competente.

Note Parte I: — Riquadro I.8: indicare il codice della zona o il nome del compartimento d’origine, se necessario, come definito nell’allegato I, parte 1, colonna 2, del regolamento (CE) n. 798/2008. — Riquadro I.11: nome, indirizzo e numero di riconoscimento dello stabilimento di riproduzione e di allevamento. — Riquadro I.15: indicare i numeri di registrazione/immatricolazione dei vagoni ferroviari e degli autocarri, il nome delle navi e, se noti, i numeri dei voli degli aerei. In caso di trasporto in contenitori o scatole, indicare al riquadro I.23 il loro numero totale, i numeri di registrazione e i numeri di sigillo, se presenti. — Riquadro I.19: utilizzare il codice appropriato del sistema armonizzato (NC) dell’Organizzazione mondiale delle dogane: 01.05 oppure 01.06.39. — Riquadro I.28 (categoria): scegliere una delle seguenti voci: linea pura/riproduttori («grandparent») /riproduttori («parent») /pollastre ovaiole/altri. Parte II: (1) Pollame riproduttore e da reddito così come definito al regolamento (CE) n. 798/2008. (2) Codice del territorio, così come figura nell’allegato I, parte 1, colonna 2, del regolamento (CE) n. 798/2008. (3) Cancellare se non pertinente. (4) Inserire il nome del o dei compartimenti. (5) Cancellare se non pertinente. (6) Questa garanzia si applica soltanto al pollame appartenente alla specie Gallus gallus. (7) Se uno qualsiasi dei risultati è stato positivo per i serotipi sottoindicati durante il ciclo vitale dell’allevamento, indicare come positivo: — allevamenti di pollame da riproduzione: Salmonella Hadar, Salmonella Virchow e Salmonella infantis, — allevamenti di pollame da reddito: Salmonella enteritidis e Salmonella typhimurium. (8) Compilare se pertinente: indicare il nome e la sostanza attiva degli antimicrobici utilizzati. (9) Barrare se la spedizione non è destinata alla Finlandia o alla Svezia. (10) Questa garanzia deve essere fornita unicamente per il pollame proveniente da paesi, loro territori, zone o compartimenti cui si applicano le disposizioni dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 798/2008. (11) Va osservato che, in base al regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, gli animali saranno controllati dalle autorità competenti degli Stati membri per verificare se siano idonei a continuare il viaggio dopo l’ingresso nella Comunità. Se i requisiti non risulteranno soddisfatti, gli animali dovranno essere scaricati e occorrerà adottare ulteriori misure. Il presente certificato è valido 10 giorni. Veterinario ufficiale Cognome e nome (in stampatello): Data: Timbro: Qualifica e titolo: Firma:

Modello di certificato veterinario per ratiti da riproduzione o da reddito (BPR)

PAESE Certificato veterinario per l’esportazione nell’UE Parte I: Informazioni sulla partita spedita I.1. Speditore I.2. Numero di riferimento del certificato I.2.a. Nome I.3. Autorità centrale competente Indirizzo I.4. Autorità locale competente Tel. I.5. Destinatario I.6. Nome Indirizzo Codice postale Tel. I.7. Paese di origine Codice ISO I.8. Regione di origine Codice I.9. Paese di destinazione Codice ISO I.10. I.11. Luogo di origine I.12. Nome Numero di riconoscimento Indirizzo Nome Numero di riconoscimento Indirizzo Nome Numero di riconoscimento Indirizzo I.13. Luogo di carico I.14. Data di partenza Orario di partenza Indirizzo Numero di riconoscimento I.15. Mezzo di trasporto I.16. PIF di entrata nell’UE Aereo Nave Vagone Autocarro Altro I.17. Numero/i CITES Identificazione: Riferimento documentale: I.18. Descrizione della merce I.19. Codice del prodotto (codice NC) 01.06.39 I.20. Numero di animali/Peso lordo I.21. I.22. Numero di colli I.23. Numero del sigillo e numero del container I.24. I.25. Merce certificata per: Allevamento I.26. I.27. Per importazione o ammissione nell’UE I.28. Identificazione della merce Specie (Nome scientifico) Razza/Categoria Sistema di identificazione Numero di identificazione Quantità

PAESE BPR (ratiti da riproduzione o da reddito) Parte II: Certificazione II. Informazioni sanitarie II.a. Numero di riferimento del certificato II.b. II.1. Attestato di polizia sanitaria Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che i ratiti ( 1 ) di cui al presente certificato: II.1.1. sono conformi alle disposizioni della direttiva 90/539/CEE; II.1.2. hanno soggiornato: ( 2 ) ( 3 ) [nel territorio contrassegnato dal codice …;] ( 3 ) ( 4 ) oppure [nel o nei compartimenti …;] per almeno tre mesi o dal momento della schiusa delle uova se di età inferiore a tre mesi; se si tratta di ratiti importati nel paese di origine, suo territorio, zona o compartimento, l’importazione è avvenuta conformemente a condizioni veterinarie almeno altrettanto rigorose quanto i requisiti pertinenti della direttiva 90/539/CEE e delle eventuali decisioni complementari; II.1.3. provengono: ( 2 ) ( 3 ) [dal territorio contrassegnato dal codice …;] ( 3 ) ( 4 ) oppure [dal o dai compartimenti …;] ( 3 ) [a) indenne dalla malattia di Newcastle quale definita dal regolamento (CE) n. 798/2008;] ( 3 ) ( 5 ) oppure [a) non indenne dalla malattia di Newcastle quale definita dal regolamento (CE) n. 798/2008;] b) in cui è realizzato un programma di sorveglianza dell’influenza aviaria in conformità del regolamento (CE) n. 798/2008; II.1.4. provengono: ( 2 ) ( 3 ) [dal territorio contrassegnato dal codice …;] ( 3 ) ( 4 ) oppure [dal o dai compartimenti …;] ( 3 ) [II.1.4.1. che, alla data del rilascio del presente certificato, era/no indenne/i dall’influenza aviaria ad alta e bassa patogenicità quali definite dal regolamento (CE) n. 798/2008;] ( 3 ) oppure [II.1.4.1. che, alla data del rilascio del presente certificato, era/no indenne/i dall’influenza aviaria ad alta patogenicità quale definita dal regolamento (CE) n. 798/2008; e ( 3 ) [a) i ratiti provengono da uno stabilimento in cui entro i 21 giorni precedenti all’importazione nella Comunità si è effettuata con risultati negativi la sorveglianza dell’influenza aviaria;] ( 3 ) oppure [a) negli ultimi 21 giorni prima dell’importazione nella Comunità, i ratiti sono stati tenuti separati da altri volatili ed è stato effettuato, con esito negativo, un test per rilevare il virus dell’influenza aviaria su un campione casuale di tamponi cloacali e tracheali o orofaringei prelevati da almeno 60 animali della partita o da tutti se la partita conta meno di 60 esemplari;] b) i ratiti provengono da uno stabilimento: — attorno al quale, entro un raggio di 1 km, non si è rilevata influenza aviaria a bassa patogenicità in nessuno stabilimento, — che non abbia alcun collegamento epidemiologico con uno stabilimento nel quale sia stata rilevata l’influenza aviaria negli ultimi 30 giorni;] II.1.5. provengono da un allevamento che non è stato vaccinato contro l’influenza aviaria; II.1.6. provengono da uno o da stabilimenti di cui al riquadro I.11 della parte I, ufficialmente riconosciuto/i in base a requisiti almeno equivalenti a quelli che figurano nell’allegato II della direttiva 90/539/CEE, in cui sono stati tenuti dal momento della schiusa o per almeno sei settimane subito prima dell’esportazione; e i) il cui riconoscimento non è stato né sospeso né revocato; ii) che non è o non sono soggetti ad alcuna restrizione di polizia sanitaria;

iii) intorno a cui, in un raggio di 10 chilometri, comprendente se del caso il territorio di un paese limitrofo, non si sono verificati focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità o di malattia di Newcastle per almeno i 30 giorni precedenti; II.1.7. provengono da un allevamento che: a) è stato esaminato non oltre 24 ore prima del carico e non ha mostrato alcun segno clinico di malattie né elementi che facessero sospettare eventuali malattie; ( 3 ) [b) non è stato vaccinato contro la malattia di Newcastle;] ( 3 ) oppure [b) è stato vaccinato contro la malattia di Newcastle con: … (nome e tipo del ceppo virale — vivo o inattivato — della malattia di Newcastle usato nel o nei vaccini) all’età di … settimane;] ( 6 ) e/o [c) è stato vaccinato con vaccini ufficialmente autorizzati il … contro … (ripetere se necessario);] ( 6 ) [II.1.8. se originari di paesi dell’Asia o dell’Africa: ( 3 ) [sono stati tenuti in isolamento in un ambiente reso esente da zecche nel quadro di un programma ufficiale di lotta contro i roditori per almeno 21 giorni prima dell’importazione nella Comunità;] ( 3 ) oppure [prima di essere trasferiti nell’ambiente reso esente da zecche sono stati sottoposti a un trattamento atto a eliminare tutte le zecche di cui fossero portatori; caratteristiche del trattamento: …;] ( 3 ) oppure [dopo aver soggiornato 14 giorni in un ambiente reso esente da zecche, sono stati sottoposti a un saggio ELISA competitivo per la ricerca di anticorpi della febbre emorragica del Congo e della Crimea e tutti i ratiti al termine dell’isolamento sono risultati negativi;]] II.1.9. sono stati esaminati all’atto del rilascio del presente certificato e non hanno mostrato alcun segno clinico di malattie né elementi che facessero sospettare eventuali malattie; II.1.10. durante il periodo di cui al punto II.1.6 non hanno avuto alcun contatto con ratiti non conformi ai requisiti indicati nel presente certificato o con altri volatili. II.2. Garanzie complementari Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica inoltre che: ( 7 ) [II.2.1. nel caso di partita destinata a uno Stato membro la cui qualifica sia stata definita in conformità dell’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 90/539/CEE, i ratiti di cui al presente certificato: a) non sono stati vaccinati contro la malattia di Newcastle; b) sono stati tenuti in isolamento per 14 giorni prima della spedizione in uno stabilimento sotto la supervisione di un veterinario ufficiale. A tale proposito, nessun capo di pollame o ratiti presso lo stabilimento è stato vaccinato contro la malattia di Newcastle nei 21 giorni precedenti la spedizione e nessun volatile non destinato alla spedizione è entrato durante tale periodo; c) sono stati sottoposti, nei 14 giorni precedenti la spedizione, a esami sierologici per la ricerca di anticorpi della malattia di Newcastle e sono risultati negativi ai test;] ( 6 ) [II.2.1. vengono fornite le seguenti garanzie complementari stabilite dallo Stato membro di destinazione a norma degli articoli 13 e/o 14 della direttiva 90/539/CEE: …;] ( 7 ) [II.2.2. se lo Stato membro di destinazione è la Finlandia o la Svezia: ( 3 ) [i ratiti da riproduzione sono risultati negativi conformemente alle norme previste dalla decisione 2003/644/CE della Commissione;] ( 3 ) oppure [le galline ovaiole (i ratiti da reddito allevati per la produzione di uova da consumo) sono risultate negative conformemente alle norme previste dalla decisione 2004/235/CE della Commissione.]

II.3. Ulteriori requisiti sanitari previsti per i paesi non indenni dalla malattia di Newcastle ( 5 ) [Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica inoltre che i ratiti di cui al presente certificato: a) sono stati tenuti sotto controllo ufficiale in una stazione di quarantena quale definita dall’articolo 2 della direttiva 90/539/CEE e riconosciuta dalle autorità competenti, per almeno 21 giorni prima dell’importazione nella Comunità: (numero di riconoscimento e indirizzo della stazione di quarantena: …); b) da sette a dieci giorni dopo l’ingresso nella stazione di quarantena sono stati sottoposti a una prova di isolamento del virus della malattia di Newcastle, eseguita presso un laboratorio ufficiale su tamponi cloacali o campioni di feci prelevati da ogni volatile senza che venissero riscontrati isolati dei paramixovirus aviari di tipo 1 con un indice di patogenicità intracerebrale (ICPI) superiore a 0,4. Per tutti i volatili della partita erano stati ottenuti risultati favorevoli prima che essi lasciassero la stazione di quarantena in vista dell’importazione nella Comunità; c) provengono da allevamenti nei quali la sorveglianza della malattia di Newcastle è stata effettuata mediante un piano di campionamento statistico risultato negativo per almeno sei mesi prima dell’importazione nella Comunità.] ( 8 ) II.4. Attestato per il trasporto degli animali Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica inoltre che i ratiti verranno trasportati in casse o gabbie che: a) contengono unicamente ratiti della stessa specie, categoria e tipo, provenienti dal medesimo stabilimento; b) recano il numero di riconoscimento dello stabilimento di origine; c) sono chiuse secondo le istruzioni dell’autorità competente in modo tale da escludere qualsiasi possibilità di sostituzione del contenuto; d) sono progettate (così come i veicoli nei quali saranno trasportate) in modo tale da: i) evitare la fuoriuscita di escrementi e ridurre al minimo la perdita di piume durante il trasporto; ii) consentire l’ispezione visiva dei ratiti; iii) consentire la pulizia e la disinfezione; e) sono state pulite e disinfettate (così come i veicoli nei quali saranno trasportate) prima del carico, conformemente alle istruzioni impartite dall’autorità competente. Note Parte I: — Riquadro I.8: indicare il codice della zona o il nome del compartimento d’origine, se necessario, come definito nell’allegato I, parte 1, colonna 2, del regolamento (CE) n. 798/2008. — Riquadro I.11: nome, indirizzo e numero di riconoscimento dello stabilimento di riproduzione e di allevamento. — Riquadro I.15: indicare i numeri di registrazione/immatricolazione dei vagoni ferroviari e degli autocarri, il nome delle navi e, se noti, i numeri dei voli degli aerei. In caso di trasporto in contenitori o scatole, indicare al riquadro I.23 il loro numero totale, i numeri di registrazione e i numeri di sigillo, se presenti. — Riquadro I.28 (categoria): scegliere una delle seguenti voci: linea pura/riproduttori «grandparent»/riproduttori «parent»/altri; (sistema di identificazione e numero di identificazione): i collari e i microchip devono riportare il codice ISO del paese di origine e i microchip devono essere conformi alle norme ISO.

Parte II: (1) Per «ratiti», si intendono i ratiti (Struthioniformes, Casuariformes, Rheiformes) allevati o tenuti in cattività a scopi di riproduzione e di reddito. (2) Codice del territorio, così come figura nell’allegato I, parte 1, colonna 2, del regolamento (CE) n. 798/2008. (3) Cancellare se non pertinente. (4) Inserire il nome del o dei compartimenti. (5) Requisito applicabile solo ai paesi contrassegnati dal codice «I» nella colonna 5 («Garanzie complementari») dell’allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008. Non si applica però ai ratiti da riproduzione e da reddito provenienti dai compartimenti. (6) Cancellare se non pertinente. (7) Barrare se la spedizione non è destinata alla Finlandia o alla Svezia. (8) Va osservato che, in base al regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, gli animali saranno controllati dalle autorità competenti degli Stati membri per verificare se siano idonei a continuare il viaggio dopo l’ingresso nella Comunità. Se i requisiti non risulteranno soddisfatti, gli animali dovranno essere scaricati e occorrerà adottare ulteriori misure. Il presente certificato è valido 10 giorni. Veterinario ufficiale Cognome e nome (in stampatello): Data: Timbro: Qualifica e titolo: Firma:

Modello di certificato veterinario per pulcini di un giorno diversi da quelli dei ratiti (DOC)

PAESE Certificato veterinario per l’esportazione nell’UE Parte I: Informazioni sulla partita spedita I.1. Speditore I.2. Numero di riferimento del certificato I.2.a. Nome I.3. Autorità centrale competente Indirizzo I.4. Autorità locale competente Tel. I.5. Destinatario I.6. Nome Indirizzo Codice postale Tel. I.7. Paese di origine Codice ISO I.8. Regione di origine Codice I.9. Paese di destinazione Codice ISO I.10. I.11. Luogo di origine I.12. Nome Numero di riconoscimento Indirizzo Nome Numero di riconoscimento Indirizzo Nome Numero di riconoscimento Indirizzo I.13. Luogo di carico I.14. Data di partenza Orario di partenza Indirizzo Numero di riconoscimento I.15. Mezzo di trasporto I.16. PIF di entrata nell’UE Aereo Nave Vagone Autocarro Altro I.17. Numero/i CITES Identificazione: Riferimento documentale: I.18. Descrizione della merce I.19. Codice del prodotto (codice NC) I.20. Numero di animali/Peso lordo I.21. I.22. Numero di colli I.23. Numero del sigillo e numero del container I.24. I.25. Merce certificata per: Allevamento I.26. I.27. Per importazione o ammissione nell’UE I.28. Identificazione della merce Specie (Nome scientifico) Razza/Categoria Quantità

PAESE DOC (pulcini di un giorno diversi da quelli dei ratiti) Parte II: Certificazione II. Informazioni sanitarie II.a. Numero di riferimento del certificato II.b. II.1. Attestato di polizia sanitaria Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che i pulcini di un giorno ( 1 ) di cui al presente certificato: II.1.1. sono conformi alle disposizioni della direttiva 90/539/CEE; II.1.2. sono nati: ( 2 ) ( 3 ) [nel territorio contrassegnato dal codice …;] ( 3 ) ( 4 ) oppure [nel o nei compartimenti …;] se gli allevamenti da cui provengono le uova da cova sono stati importati nel paese di origine, suo territorio, zona o compartimento, l’importazione è avvenuta conformemente a condizioni veterinarie almeno altrettanto rigorose quanto i requisiti pertinenti della direttiva 90/539/CEE e delle eventuali decisioni complementari; II.1.3. provengono: ( 2 ) ( 3 ) [dal territorio contrassegnato dal codice …;] ( 3 ) ( 4 ) oppure [dal o dai compartimenti …;] a) che, alla data del rilascio del presente certificato, era/no indenne/i dalla malattia di Newcastle quale definita dal regolamento (CE) n. 798/2008; b) in cui è realizzato un programma di sorveglianza dell’influenza aviaria in conformità del regolamento (CE) n. 798/2008; II.1.4. provengono: ( 2 ) ( 3 ) [dal territorio contrassegnato dal codice …;] ( 3 ) ( 4 ) oppure [dal o dai compartimenti …;] ( 3 ) [II.1.4.1. che, alla data del rilascio del presente certificato, era/no indenne/i dall’influenza aviaria ad alta e bassa patogenicità quali definite dal regolamento (CE) n. 798/2008;] ( 3 ) oppure [II.1.4.1. che, alla data del rilascio del presente certificato, era/no indenne/i dall’influenza aviaria ad alta patogenicità quale definita dal regolamento (CE) n. 798/2008; e ( 3 ) [a) vengono da allevamenti «parent» tenuti in uno stabilimento in cui è stata effettuata, con esito negativo, la sorveglianza dell’influenza aviaria nei 21 giorni precedenti il momento della raccolta delle uova da cui sono nati i pulcini di un giorno;] ( 3 ) oppure [a) vengono da allevamenti «parent» tenuti in uno stabilimento in cui, nei 21 giorni prima della raccolta delle uova da cui sono nati, è stato effettuato con esito negativo un test di rilevamento del virus dell’influenza aviaria su un campione casuale di tamponi cloacali e tracheali o orofaringei da almeno 60 animali dello stabilimento o da tutti se lo stabilimento conta meno di 60 esemplari;] b) i pulcini di un giorno provengono da uno stabilimento: — attorno al quale, entro un raggio di 1 km, negli ultimi 30 giorni non si è rilevata influenza aviaria a bassa patogenicità in nessuno stabilimento, — che non abbia alcun collegamento epidemiologico con uno stabilimento nel quale sia stata rilevata l’influenza aviaria negli ultimi 30 giorni;] II.1.5. a) non sono stati vaccinati contro l’influenza aviaria; b) vengono da allevamenti «parent» che: ( 3 ) [non sono stati vaccinati contro l’influenza aviaria;] ( 3 ) oppure [sono stati vaccinati contro l’influenza aviaria in conformità di un piano di vaccinazione a norma del regolamento (CE) n. 798/2008, con: … (nome e tipo del o dei vaccini usati) all’età di … settimane;]

II.1.6. sono nati nello o negli stabilimenti di cui al riquadro I.11 della parte I, ufficialmente riconosciuti in base a requisiti almeno equivalenti a quelli che figurano nell’allegato II della direttiva 90/539/CEE; e a) il cui riconoscimento non è stato né sospeso né revocato; b) che, al momento della spedizione, non era/no soggetto/i ad alcuna restrizione di polizia sanitaria; c) intorno a cui, in un raggio di 10 chilometri, comprendente se del caso il territorio di un paese limitrofo, non si sono verificati focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità o di malattia di Newcastle per almeno i 30 giorni precedenti; II.1.7. sono nati da uova di allevamenti che: a) sono stati tenuti per almeno sei settimane immediatamente prima dell’importazione nella Comunità in stabilimenti ufficialmente riconosciuti il cui riconoscimento non era né sospeso né revocato al momento della consegna delle uova da cova all’incubatoio; b) al momento della spedizione, non erano soggetti ad alcuna restrizione di polizia sanitaria; c) sono stati sottoposti a un programma di sorveglianza per: ( 3 ) [Salmonella pullorum, S. gallinarum e Mycoplasma gallisepticum (polli);] ( 3 ) oppure [Salmonella arizonae, S. pullorum e S. gallinarum, Mycoplasma meleagridis e M. gallisepticum (tacchini);] ( 3 ) oppure [Salmonella pullorum e S. gallinarum (faraone, quaglie, fagiani, pernici e anatre);] secondo quanto prescritto dall’allegato II, capitolo III, della direttiva 90/539/CEE e non sono risultati infettati da tali agenti né hanno mostrato elementi che facessero sospettare un’infezione da parte di tali agenti; ( 3 ) [d) non sono stati vaccinati contro la malattia di Newcastle;] ( 3 ) oppure [d) sono stati vaccinati contro la malattia di Newcastle con: … (nome e tipo del ceppo virale — vivo o inattivato — della malattia di Newcastle usato nel o nei vaccini) all’età di … settimane;] ( 5 ) e/o [e) sono stati vaccinati con vaccini ufficialmente autorizzati il … contro … (ripetere se necessario);] II.1.8. sono nati da uova che: a) prima della consegna all’incubatoio erano state contrassegnate conformemente a quanto disposto dall’autorità competente; b) erano state disinfettate conformemente a quanto disposto dalle autorità competenti; II.1.9. sono nati il … (data); ( 5 ) II.1.10. (sono stati vaccinati con vaccini ufficialmente autorizzati il … contro … (ripetere se necessario); II.1.11. sono stati esaminati al momento della spedizione e non presentavano alcun segno clinico di malattie né elementi che facessero sospettare eventuali malattie; II.1.12. non hanno avuto alcun contatto con pollame non conforme ai requisiti indicati nel presente certificato o con uccelli selvatici. II.2. Garanzie aggiuntive di sanità pubblica ( 6 ) [II.2.1. Il programma di lotta alla salmonella di cui all’articolo 10 del regolamento (CE) n. 2160/2003 e le disposizioni specifiche sull’uso degli antimicrobici e dei vaccini di cui al regolamento (CE) n. 1177/2006 sono stati applicati all’allevamento di origine «parent» e detto allevamento è stato sottoposto a test riguardo alla presenza di sierotipi di salmonella rilevanti per la salute pubblica. Data dell’ultimo prelievo di campioni presso l’allevamento «parent» per il quale è conosciuto il risultato dei test: …

Risultato di tutti i test presso l’allevamento «parent»: ( 3 ) ( 7 ) [positivo;] ( 3 ) ( 7 ) oppure [negativo;] Le disposizioni specifiche sull’uso degli antimicrobici e dei vaccini di cui al regolamento (CE) n. 1177/2006 sono state applicate ai pulcini di un giorno. Per ragioni diverse dal programma di lotta alla salmonella: ( 3 ) [non sono stati somministrati antimicrobici ai pulcini di un giorno (compresa l’iniezione in ovo);] ( 3 ) ( 8 ) oppure [sono stati somministrati i seguenti antimicrobici ai pulcini di un giorno (compresa l’iniezione in ovo): … ;] ( 6 ) II.2.2. Se si tratta di pulcini di un giorno destinati alla riproduzione, nel quadro del programma di controllo di cui al punto II.2.1 non è stata individuata né la Salmonella enteritidis né la Salmonella typhimurium.] II.3. Garanzie aggiuntive di polizia sanitaria Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica inoltre che: ( 9 ) II.3.1. nel caso di partita destinata a uno Stato membro la cui qualifica sia stata definita in conformità dell’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 90/539/CEE, i pulcini di un giorno di cui al presente certificato derivano da uova da cova di allevamenti che: ( 3 ) [non sono stati vaccinati contro la malattia di Newcastle;] ( 3 ) oppure [sono stati vaccinati contro la malattia di Newcastle con un vaccino inattivato;] ( 3 ) oppure [sono stati vaccinati contro la malattia di Newcastle con un vaccino vivo al più tardi 60 giorni prima della data di raccolta delle uova;] ( 5 ) [II.3.2. vengono fornite le seguenti garanzie complementari stabilite dallo Stato membro di destinazione a norma degli articoli 13 e/o 14 della direttiva 90/539/CEE: …;] ( 9 ) [II.3.3. se lo Stato membro di destinazione è la Finlandia o la Svezia, i pulcini di un giorno da introdurre in allevamenti di pollame riproduttore o da reddito provengono da allevamenti che sono risultati negativi conformemente alle disposizioni della decisione 2003/644/CE della Commissione.] II.4. Ulteriori requisiti sanitari Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica inoltre che: ( 10 ) [II.4.1. benché l’uso di vaccini contro la malattia di Newcastle non conformi ai requisiti specifici di cui all’allegato VI, parte II, del regolamento (CE) n. 798/2008 non sia vietato: ( 2 ) ( 3 ) [nel territorio contrassegnato dal codice … ;] ( 3 ) ( 4 ) oppure [nel o nei compartimenti … ;] il pollame riproduttore dal quale provengono i pulcini di un giorno: a) non è stato vaccinato con tali vaccini per almeno i 12 mesi precedenti; b) proviene da un allevamento o da allevamenti che sono stati sottoposti, non oltre 14 giorni prima della spedizione, a un test di isolamento del virus della malattia di Newcastle, eseguito presso un laboratorio ufficiale su un campione casuale di tamponi cloacali di almeno 60 volatili di ciascun allevamento, che non ha rivelato paramixovirus aviari con un indice di patogenicità intracerebrale (ICPI) superiore a 0,4; c) nei 60 giorni precedenti la spedizione non è venuto a contatto con pollame che non soddisfa le condizioni di cui alle lettere a) e b); d) nei 14 giorni di cui alla lettera b) è stato tenuto in isolamento sotto controllo ufficiale nello stabilimento di origine;] ( 10 ) [II.4.2. le uova da cova da cui i pulcini di un giorno sono nati non sono venute a contatto, nell’incubatoio o durante il trasporto, con uova o pollame che non soddisfano i requisiti di cui sopra.]

( 11 ) II.5. Attestato per il trasporto degli animali Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica inoltre che: II.5.1. i pulcini di un giorno di cui al presente certificato saranno trasportati in scatole a perdere utilizzate per la prima volta, che: a) contengono unicamente pulcini di un giorno della stessa specie, categoria e tipo, provenienti dallo stesso stabilimento; b) recano le seguenti informazioni: — il nome del paese di destinazione, suo territorio, zona o compartimento, — la specie di pollame, — il numero di pulcini, — la categoria e il tipo di produzione cui sono destinate, — il nome, l’indirizzo e il numero di riconoscimento dello stabilimento di produzione, — il numero di riconoscimento dello stabilimento di origine, — lo Stato membro di destinazione; c) sono chiuse secondo le istruzioni dell’autorità competente in modo tale da escludere qualsiasi possibilità di sostituzione del contenuto. I contenitori e i veicoli in cui sono poste le scatole di cui sopra sono stati puliti e disinfettati prima del carico conformemente a quanto disposto dalle autorità competenti. Note Parte I: — Riquadro I.8: indicare il codice della zona o il nome del compartimento d’origine, se necessario, come definito nell’allegato I, parte 1, colonna 2, del regolamento (CE) n. 798/2008. — Riquadro I.11: nome, indirizzo e numero di riconoscimento degli incubatoi e dello stabilimento di riproduzione. — Riquadro I.15: indicare i numeri di registrazione/immatricolazione dei vagoni ferroviari e degli autocarri, il nome delle navi e, se noti, i numeri dei voli degli aerei. In caso di trasporto in contenitori o scatole, indicare al riquadro I.23 il loro numero totale, i numeri di registrazione e i numeri di sigillo, se presenti. — Riquadro I.19: utilizzare il codice appropriato del sistema armonizzato (NC) dell’Organizzazione mondiale delle dogane: 01.05 oppure 01.06.39. — Riquadro I.28: (categoria): scegliere una delle seguenti voci: linea pura/riproduttori «grandparent»/riproduttori «parent»/razza ovaiola/broiler/altri. Parte II: (1) «Pulcini di un giorno» così come definiti al regolamento (CE) n. 798/2008. (2) Codice del territorio, così come figura nell’allegato I, parte 1, colonna 2, del regolamento (CE) n. 798/2008. (3) Cancellare se non pertinente. (4) Inserire il nome del o dei compartimenti. (5) Cancellare se non pertinente. (6) Questa garanzia si applica soltanto ai pulcini di un giorno appartenenti alla specie Gallus gallus. (7) Se uno qualsiasi dei risultati è stato positivo per i serotipi sottoindicati durante il ciclo vitale dell’allevamento, indicare come positivo: — allevamenti di pollame da riproduzione: Salmonella Hadar, Salmonella Virchow e Salmonella infantis, — allevamenti di pollame da reddito: Salmonella enteritidis e Salmonella typhimurium. (8) Cancellare se non pertinente: indicare il nome e la sostanza attiva degli antimicrobici utilizzati. (9) Barrare se la spedizione non è destinata alla Finlandia o alla Svezia. (10) Questa garanzia deve essere fornita unicamente per il pollame proveniente da paesi, loro territori, zone o compartimenti cui si applicano le disposizioni dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 798/2008. (11) Va osservato che, in base al regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, gli animali devono essere controllati dalle autorità competenti degli Stati membri per verificare se siano idonei a continuare il viaggio dopo l’ingresso nella Comunità. Se i requisiti non risulteranno soddisfatti, gli animali dovranno essere scaricati e occorrerà adottare ulteriori misure. Il presente certificato è valido 10 giorni.

Veterinario ufficiale Cognome e nome (in stampatello): Data: Timbro: Qualifica e titolo: Firma:

Modello di certificato veterinario per pulcini di un giorno di ratiti (DOR)

PAESE Certificato veterinario per l’esportazione nell’UE Parte I: Informazioni sulla partita spedita I.1. Speditore I.2. Numero di riferimento del certificato I.2.a. Nome I.3. Autorità centrale competente Indirizzo I.4. Autorità locale competente Tel. I.5. Destinatario I.6. Nome Indirizzo Codice postale Tel. I.7. Paese di origine Codice ISO I.8. Regione di origine Codice I.9. Paese di destinazione Codice ISO I.10. I.11. Luogo di origine I.12. Nome Numero di riconoscimento Indirizzo Nome Numero di riconoscimento Indirizzo Nome Numero di riconoscimento Indirizzo I.13. Luogo di carico I.14. Data di partenza Orario di partenza Indirizzo Numero di riconoscimento I.15. Mezzo di trasporto I.16. PIF di entrata nell’UE Aereo Nave Vagone Autocarro Altro I.17. Numero/i CITES Identificazione: Riferimento documentale: I.18. Descrizione della merce I.19. Codice del prodotto (codice NC) 01.06.39 I.20. Numero di animali/Peso lordo I.21. I.22. Numero di colli I.23. Numero del sigillo e numero del container I.24. I.25. Merce certificata per: Allevamento I.26. I.27. Per importazione o ammissione nell’UE I.28. Identificazione della merce Specie (Nome scientifico) Razza/Categoria Quantità

PAESE DOR (pulcini di un giorno di ratiti) Parte II: Certificazione II. Informazioni sanitarie II.a. Numero di riferimento del certificato II.b. II.1. Attestato di polizia sanitaria Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che i pulcini di un giorno ( 1 ) di cui al presente certificato: II.1.1. sono conformi alle disposizioni della direttiva 90/539/CEE; II.1.2. sono nati: ( 2 ) ( 3 ) [nel territorio contrassegnato dal codice …;] ( 3 ) ( 4 ) oppure [nel o nei compartimenti …;] se gli allevamenti da cui provengono le uova da cova sono stati importati nel paese di origine, suo territorio, zona o compartimento, l’importazione è avvenuta conformemente a condizioni veterinarie almeno altrettanto rigorose quanto i requisiti pertinenti della direttiva 90/539/CEE e delle eventuali decisioni complementari; II.1.3. provengono: ( 2 ) ( 3 ) [dal territorio contrassegnato dal codice …;] ( 3 ) ( 4 ) oppure [dal o dai compartimenti …;] ( 3 ) [a) che, alla data del rilascio del presente certificato, era/no indenne/i dalla malattia di Newcastle quale definita dal regolamento (CE) n. 798/2008;] ( 3 ) ( 5 ) oppure [a) che, alla data del rilascio del presente certificato, non era/no indenne/i dalla malattia di Newcastle quale definita dal regolamento (CE) n. 798/2008;] b) in cui è realizzato un programma di sorveglianza dell’influenza aviaria in conformità del regolamento (CE) n. 798/2008; II.1.4. provengono: ( 2 ) ( 3 ) [dal territorio contrassegnato dal codice …;] ( 3 ) ( 4 ) oppure [dal o dai compartimenti …;] ( 3 ) [II.1.4.1. che, alla data del rilascio del presente certificato, era/no indenne/i dall’influenza aviaria ad alta e bassa patogenicità quali definite dal regolamento (CE) n. 798/2008;] ( 3 ) oppure [II.1.4.1. che, alla data del rilascio del presente certificato, era/no indenne/i dall’influenza aviaria ad alta patogenicità quale definita dal regolamento (CE) n. 798/2008; e ( 3 ) [a) i pulcini di un giorno vengono da allevamenti «parent» tenuti in uno stabilimento in cui è stata effettuata, con esito negativo, la sorveglianza dell’influenza aviaria nei 21 giorni precedenti il momento della raccolta delle uova da cui sono nati i pulcini di un giorno;] ( 3 ) oppure [a) vengono da allevamenti «parent» tenuti in uno stabilimento in cui, nei 21 giorni prima della raccolta delle uova da cui sono nati, è stato effettuato con esito negativo un test di rilevamento del virus dell’influenza aviaria su un campione casuale di tamponi cloacali e tracheali o orofaringei da almeno 60 animali dello stabilimento o da tutti se lo stabilimento conta meno di 60 esemplari;] b) i pulcini di un giorno provengono da uno stabilimento: — attorno al quale, entro un raggio di 1 km, negli ultimi 30 giorni non si è rilevata influenza aviaria a bassa patogenicità in nessuno stabilimento, — che non abbia alcun collegamento epidemiologico con uno stabilimento nel quale sia stata rilevata l’influenza aviaria negli ultimi 30 giorni;] II.1.5. a) non sono stati vaccinati contro l’influenza aviaria; b) vengono da allevamenti «parent» che: ( 3 ) [non sono stati vaccinati contro l’influenza aviaria;] ( 3 ) oppure [sono stati vaccinati contro l’influenza aviaria in conformità di un piano di vaccinazione a norma del regolamento (CE) n. 798/2008, con: … (nome e tipo del o dei vaccini usati) all’età di … settimane;]

I.1.6. sono nati nello o negli stabilimenti di cui al riquadro I.11 della parte I, ufficialmente riconosciuti in base a requisiti almeno equivalenti a quelli che figurano nell’allegato II della direttiva 90/539/CEE: a) il cui riconoscimento non è stato né sospeso né revocato; b) che, al momento della spedizione, non è o sono soggetti ad alcuna restrizione di polizia sanitaria; c) intorno a cui, in un raggio di 10 chilometri, comprendente se del caso il territorio di un paese limitrofo, non si sono verificati focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità o di malattia di Newcastle per almeno i 30 giorni precedenti; II.1.7. sono nati da uova di allevamenti che: a) sono stati tenuti almeno nelle sei settimane precedenti in stabilimenti ufficialmente riconosciuti il cui riconoscimento non era sospeso o revocato al momento della consegna delle uova da cova all’incubatoio; ( 3 ) [b) sono situati in un paese, suo territorio, zona o compartimento indenne dalla malattia di Newcastle;] ( 3 ) ( 5 ) oppure [b) sono situati in un paese, suo territorio o zona non indenne dalla malattia di Newcastle;] c) al momento della spedizione, non erano soggetti ad alcuna restrizione di polizia sanitaria; ( 3 ) [d) non sono stati vaccinati contro la malattia di Newcastle;] ( 3 ) oppure [d) sono stati vaccinati contro la malattia di Newcastle con … (nome e tipo del ceppo virale — vivo o inattivato — della malattia di Newcastle usato nel o nei vaccini) all’età di … settimane;] ( 7 ) e/o [e) sono stati vaccinati con vaccini ufficialmente autorizzati il … contro … (ripetere se necessario);] II.1.8. sono nati da uova che: a) prima della consegna all’incubatoio erano state contrassegnate conformemente a quanto disposto dall’autorità competente; b) erano state disinfettate conformemente a quanto disposto dall’autorità competente; II.1.9. sono nati il … (data); ( 7 ) [II.1.10. sono stati vaccinati con vaccini ufficialmente autorizzati il … contro … (ripetere se necessario);] II.1.11. sono stati esaminati al momento della spedizione e non presentavano alcun segno clinico di malattie né elementi che facessero sospettare eventuali malattie; II.1.12. non hanno avuto contatti con ratiti o altro pollame non conformi ai requisiti indicati nel presente certificato. II.2. Garanzie complementari Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica inoltre che: … ( 6 ) [II.2.1. nel caso di partita destinata a uno Stato membro la cui qualifica sia stata definita in conformità dell’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 90/539/CEE, i pulcini di un giorno di cui al presente certificato provengono da: a) uova da cova di allevamenti che: ( 3 ) [non sono stati vaccinati contro la malattia di Newcastle;] ( 3 ) oppure [sono stati vaccinati contro la malattia di Newcastle con un vaccino inattivato;] ( 3 ) oppure [sono stati vaccinati contro la malattia di Newcastle con un vaccino vivo al più tardi 60 giorni prima della data di raccolta delle uova;] b) un incubatoio le cui pratiche di lavoro garantiscono che tali uova siano incubate in tempi e locali assolutamente separati rispetto alle uova che non soddisfano i requisiti di cui alla lettera a);]

( 7 ) [II.2.2. vengono fornite le seguenti garanzie complementari stabilite dallo Stato membro di destinazione a norma degli articoli 13 e/o 14 della direttiva 90/539/CEE: … ;] ( 6 ) [II.2.3. se lo Stato membro di destinazione è la Finlandia o la Svezia, i pulcini di un giorno da introdurre in allevamenti di ratiti riproduttori o da reddito provengono da allevamenti che sono risultati negativi conformemente alle disposizioni della decisione 2003/644/CE della Commissione.] II.3. Ulteriori requisiti sanitari previsti per i paesi non indenni dalla malattia di Newcastle Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica inoltre che: ( 5 ) [II.3.1. i ratiti da riproduzione dai quali provengono i pulcini di un giorno: a) sono stati posti in isolamento sotto controllo ufficiale non meno di 30 giorni prima della deposizione delle uova da cova dalle quali sono nati i pulcini di un giorno destinati all’importazione nella Comunità; b) da sette a dieci giorni dopo l’ingresso in isolamento sono stati sottoposti a un test di isolamento del virus della malattia di Newcastle, eseguito presso un laboratorio ufficiale su tamponi cloacali o campioni di feci prelevati da ogni volatile, senza che venissero riscontrati isolati dei paramixovirus aviari di tipo 1 con un indice di patogenicità intracerebrale (ICPI) superiore a 0,4. Prima che i pulcini di un giorno lasciassero l’incubatoio in vista dell’importazione nella Comunità, tutti i test avevano dato risultati favorevoli; c) non sono stati a contatto, negli ultimi 30 giorni precedenti la deposizione e durante la deposizione delle uova da cova dalle quali sono nati i pulcini di un giorno destinati all’importazione nella Comunità, con pollame (ratiti inclusi) che non soddisfa i requisiti indicati alle lettere a), b) e d); d) provengono da allevamenti nei quali la sorveglianza della malattia di Newcastle è effettuata mediante un piano di campionamento statistico risultato negativo per almeno sei mesi prima dell’importazione nella Comunità;] ( 5 ) [II.3.2. le uova da cova da cui sono nati i pulcini di un giorno e i pulcini di un giorno stessi non sono stati a contatto, nell’incubatoio o durante il trasporto, con uova o pollame inclusi i ratiti che non soddisfano i requisiti suddetti]. ( 8 ) II.4. Attestato per il trasporto degli animali Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica inoltre che i pulcini di un giorno saranno trasportati in scatole a perdere, perfettamente pulite, utilizzate per la prima volta, che: a) contengono unicamente pulcini di un giorno della stessa specie, categoria e tipo, provenienti dallo stesso stabilimento; b) recano, in caratteri leggibili e in almeno una lingua comunitaria, le seguenti indicazioni: — il nome del paese di destinazione, suo territorio, zona o compartimento, — le specie di ratiti di cui trattasi, — il numero di pulcini, — la categoria e il tipo di produzione cui sono destinate, — il nome, l’indirizzo e il numero di riconoscimento dello stabilimento di riproduzione, — il nome, l’indirizzo e il numero di riconoscimento dello stabilimento di origine, — la data di spedizione, — lo Stato membro di destinazione; c) sono chiuse secondo le istruzioni dell’autorità competente in modo tale da escludere qualsiasi possibilità di sostituzione del contenuto. I contenitori e i veicoli in cui sono poste le scatole di cui sopra sono stati puliti e disinfettati prima del carico conformemente a quanto disposto dalle autorità competenti.

Note Parte I: — Riquadro I.8: indicare il codice della zona o il nome del compartimento d’origine, se necessario, come definito nell’allegato I, parte 1, colonna 2, del regolamento (CE) n. 798/2008. — Riquadro I.11: nome, indirizzo e numero di riconoscimento dell’incubatoio e dello stabilimento di riproduzione. — Riquadro I.15: indicare i numeri di registrazione/immatricolazione dei vagoni ferroviari e degli autocarri, il nome delle navi e, se noti, i numeri dei voli degli aerei. In caso di trasporto in contenitori o scatole, indicare al riquadro I.23 il loro numero totale, i numeri di registrazione e i numeri di sigillo, se presenti. — Riquadro I.28 (categoria): scegliere una delle seguenti voci: linea pura/riproduttori «grandparent»/riproduttori «parent»/altri. Parte II: (1) Per «pulcini di un giorno», si intendono ratiti di meno di 72 ore. (2) Codice del territorio, così come figura nell’allegato I, parte 1, colonna 2, del regolamento (CE) n. 798/2008. (3) Cancellare se non pertinente. (4) Inserire il nome del o dei compartimenti. (5) Requisito applicabile solo ai paesi contrassegnati dal codice «II» nella colonna 5 («Garanzie complementari») dell’allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008. Non si applica però ai pulcini di un giorno di ratiti provenienti da compartimenti. (6) Barrare se la spedizione non è destinata alla Finlandia o alla Svezia. (7) Cancellare se non pertinente. (8) Va osservato che, in base al regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, gli animali saranno controllati dalle autorità competenti degli Stati membri per verificare se siano idonei a continuare il viaggio dopo l’ingresso nella Comunità. Se i requisiti non risulteranno soddisfatti, gli animali dovranno essere scaricati e occorrerà adottare ulteriori misure. Il presente certificato è valido 10 giorni. Veterinario ufficiale Cognome e nome (in stampatello): Data: Timbro: Qualifica e titolo: Firma:

Modello di certificato veterinario per uova da cova di pollame diverso dai ratiti (HEP)

PAESE Certificato veterinario per l’esportazione nell’UE Parte I: Informazioni sulla partita spedita I.1. Speditore I.2. Numero di riferimento del certificato I.2.a. Nome I.3. Autorità centrale competente Indirizzo I.4. Autorità locale competente Tel. I.5. Destinatario I.6. Nome Indirizzo Codice postale Tel. I.7. Paese di origine Codice ISO I.8. Regione di origine Codice I.9. Paese di destinazione Codice ISO I.10. I.11. Luogo di origine I.12. Nome Numero di riconoscimento Indirizzo Nome Numero di riconoscimento Indirizzo Nome Numero di riconoscimento Indirizzo I.13. Luogo di carico I.14. Data di partenza Orario di partenza Indirizzo Numero di riconoscimento I.15. Mezzo di trasporto I.16. PIF di entrata nell’UE Aereo Nave Vagone Autocarro Altro I.17. Numero/i CITES Identificazione: Riferimento documentale: I.18. Descrizione della merce I.19. Codice del prodotto (codice NC) 04.07 I.20. Numero di animali/Peso lordo I.21. I.22. Numero di colli I.23. Numero del sigillo e numero del container I.24. I.25. Merce certificata per: Allevamento I.26. I.27. Per importazione o ammissione nell’UE I.28. Identificazione della merce Specie (Nome scientifico) Razza/Categoria Sistema di identificazione Numero di identificazione Quantità

PAESE HEP (uova da cova di pollame diverso dai ratiti) Parte II: Certificazione II. Informazioni sanitarie II.a. Numero di riferimento del certificato II.b. II.1. Attestato di polizia sanitaria Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le uova da cova ( 1 ) di cui al presente certificato: II.1.1. sono conformi alle disposizioni della direttiva 90/539/CEE; II.1.2. provengono da allevamenti rimasti: ( 2 ) ( 3 ) [nel territorio contrassegnato dal codice…;] ( 3 ) ( 4 ) oppure [nel o nei compartimenti…;] per un periodo minimo di tre mesi. Se gli allevamenti da cui provengono le uova da cova sono stati importati nel paese di origine, suo territorio, zona o compartimento, l’importazione è avvenuta conformemente a condizioni veterinarie almeno altrettanto rigorose quanto i requisiti pertinenti della direttiva 90/539/CEE e delle eventuali decisioni complementari; II.1.3. provengono: ( 2 ) ( 3 ) [dal territorio contrassegnato dal codice …;] ( 3 ) ( 4 ) oppure [dal o dai compartimenti …;] a) che, alla data del rilascio del presente certificato, era/no indenne/i dalla malattia di Newcastle quale definita dal regolamento (CE) n. 798/2008; b) in cui è realizzato un programma di sorveglianza dell’influenza aviaria in conformità del regolamento (CE) n. 798/2008; II.1.4. provengono: ( 2 ) ( 3 ) [dal territorio contrassegnato dal codice …;] ( 3 ) ( 4 ) oppure [dal o dai compartimenti …;] ( 3 ) [II.1.4.1. che, alla data del rilascio del presente certificato, era/no indenne/i dall’influenza aviaria ad alta e bassa patogenicità quali definite dal regolamento (CE) n. 798/2008;] ( 3 ) oppure [II.1.4.1. che, alla data del rilascio del presente certificato, era indenne dall’influenza aviaria ad alta patogenicità quale definita dal regolamento (CE) n. 798/2008, e: ( 3 ) [a) vengono da allevamenti «parent» tenuti in uno stabilimento in cui è stata effettuata, con esito negativo, la sorveglianza dell’influenza aviaria nei 21 giorni precedenti il momento della raccolta delle uova;] ( 3 ) oppure [a) vengono da allevamenti «parent» tenuti in uno stabilimento in cui, nei 21 giorni prima della raccolta delle uova, è stato effettuato con esito negativo un test di rilevamento del virus dell’influenza aviaria su un campione casuale di tamponi cloacali e tracheali o orofaringei da almeno 60 animali dello stabilimento o da tutti se lo stabilimento conta meno di 60 esemplari;] b) le uova da cova provengono da uno stabilimento: — attorno al quale, entro un raggio di 1 km, negli ultimi 30 giorni non si è rilevata influenza aviaria a bassa patogenicità in nessuno stabilimento, — che non abbia alcun collegamento epidemiologico con uno stabilimento nel quale sia stata rilevata l’influenza aviaria negli ultimi 30 giorni;] II.1.5. vengono da allevamenti «parent» che: ( 3 ) [non sono stati vaccinati contro l’influenza aviaria;] ( 3 ) oppure [sono stati vaccinati contro l’influenza aviaria in conformità di un piano di vaccinazione a norma del regolamento (CE) n. 798/2008, con: … (nome e tipo del o dei vaccini usati) all’età di … settimane;]

II.1.6. provengono da allevamenti che: a) sono stati esaminati all’atto del rilascio del presente certificato e non hanno mostrato alcun segno clinico di malattie né elementi che facessero sospettare eventuali malattie; b) sono rimasti per almeno le ultime sei settimane prima dell’importazione nella Comunità nello o negli stabilimenti di cui al riquadro I.11 della parte I, ufficialmente riconosciuti in base a requisiti almeno equivalenti a quelli che figurano nell’allegato II della direttiva 90/539/CEE: — il cui riconoscimento non è stato né sospeso né revocato, — che non è o non sono soggetti ad alcuna restrizione di polizia sanitaria, — intorno ai quali, entro un raggio di 10 km, non vi è stato alcun focolaio d’influenza aviaria ad alta patogenicità o della malattia di Newcastle almeno nei 30 giorni precedenti; c) non hanno avuto, durante il periodo di cui alla lettera b), alcun contatto con pollame non conforme ai requisiti indicati nel presente certificato o con uccelli selvatici; d) sono stati sottoposti a un programma di sorveglianza per: ( 3 ) [Salmonella pullorum, S. gallinarum e Mycoplasma gallisepticum (polli);] ( 3 ) oppure [Salmonella arizonae, S. pullorum e S. gallinarum, Mycoplasma meleagridis e M. gallisepticum (tacchini);] ( 3 ) oppure [Salmonella pullorum e S. gallinarum (faraone, quaglie, fagiani, pernici e anatre);] secondo quanto prescritto dall’allegato II, capitolo III, della direttiva 90/539/CEE e non sono risultati infettati da tali agenti né hanno mostrato elementi che facessero sospettare un’infezione da parte di tali agenti; ( 3 ) [e) non sono stati vaccinati contro la malattia di Newcastle;] ( 3 ) oppure [e) sono stati vaccinati contro la malattia di Newcastle con: … (nome e tipo del ceppo virale — vivo o inattivato — della malattia di Newcastle usato nel o nei vaccini) all’età di … settimane;] ( 8 ) e/o [f) sono stati vaccinati con vaccini ufficialmente autorizzati il … contro … (ripetere se necessario);] II.1.7. sono state contrassegnate come indicato al punto I.28 del certificato con … (inchiostro colorato); II.1.8. sono state disinfettate secondo le istruzioni del sottoscritto con … (nome del prodotto e della sostanza attiva) per … (tempo espresso in minuti); II.1.9. sono state raccolte tra il … e il … (date); II.1.10. sono state esaminate all’atto del rilascio del presente certificato e non hanno mostrato alcun segno clinico di malattie né elementi che facessero sospettare eventuali malattie. II.2. Garanzie aggiuntive di sanità pubblica ( 5 ) [II.2.1. Il programma di lotta alla salmonella di cui all’articolo 10 del regolamento (CE) n. 2160/2003 e le disposizioni specifiche sull’uso degli antimicrobici e dei vaccini di cui al regolamento (CE) n. 1177/2006 sono stati applicati all’allevamento di origine «parent» e detto allevamento è stato sottoposto a test riguardo alla presenza di sierotipi di salmonella rilevanti per la salute pubblica. Data dell’ultimo prelievo di campioni presso il gruppo da moltiplicazione per il quale è conosciuto il risultato del test: … Risultato di tutti i test presso l’allevamento «parent»: ( 3 ) ( 6 ) [positivo;] ( 3 ) ( 6 ) oppure [negativo;] ( 5 ) [II.2.2. Nel quadro del programma di controllo di cui al punto II.2.1 non è stata individuata né la Salmonella enteritidis né la Salmonella typhimurium.]

II.3. Garanzie aggiuntive di polizia sanitaria Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica inoltre che: ( 7 ) [II.3.1. nel caso di partita destinata a uno Stato membro la cui qualifica sia stata definita in conformità dell’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 90/539/CEE, le uova da cova di cui al presente certificato derivano da pollame che: ( 3 ) [non è stato vaccinato contro la malattia di Newcastle;] ( 3 ) oppure [è stato vaccinato contro la malattia di Newcastle con un vaccino inattivato;] ( 3 ) oppure [è stato vaccinato contro la malattia di Newcastle con un vaccino vivo al più tardi 60 giorni prima della data indicata al punto II.1.9;]] ( 8 ) [II.3.2. vengono fornite le seguenti garanzie complementari stabilite dallo Stato membro di destinazione a norma degli articoli 13 e/o 14 della direttiva 90/539/CEE: …;] ( 7 ) [II.3.3. se lo Stato membro di destinazione è la Finlandia o la Svezia, le uova da cova provengono da allevamenti che sono risultati negativi conformemente alle disposizioni della decisione 2003/644/CE della Commissione.] II.4. Ulteriori requisiti sanitari Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica inoltre che: ( 8 ) [II.4.1. benché l’uso di vaccini contro la malattia di Newcastle non conformi ai requisiti specifici di cui all’allegato VI, parte II, del regolamento (CE) n. 798/2008 non sia vietato: ( 2 ) ( 3 ) [nel territorio contrassegnato dal codice …;] ( 3 ) ( 4 ) oppure [nel o nei compartimenti …;] il pollame da cui sono ottenute le uova da cova: a) non è stato vaccinato con tali vaccini per almeno i 12 mesi precedenti; b) proviene da un allevamento o da allevamenti che sono stati sottoposti, non oltre 14 giorni prima della spedizione, a un test di isolamento del virus della malattia di Newcastle, eseguito presso un laboratorio ufficiale su un campione casuale di tamponi cloacali di almeno 60 volatili di ciascun allevamento interessato, che non ha rivelato paramixovirus aviari con un indice di patogenicità intracerebrale (ICPI) superiore a 0,4; c) nei 60 giorni precedenti la spedizione non è venuto a contatto con pollame che non soddisfa le condizioni di cui alle lettere a) e b); d) nei 14 giorni di cui alla lettera b) è stato tenuto in isolamento sotto controllo ufficiale nello stabilimento di origine.] II.5. Attestato per il trasporto degli animali Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica inoltre che: II.5.1. le uova da cova saranno trasportate in scatole a perdere, perfettamente pulite, utilizzate per la prima volta, che: a) contengono unicamente uova da cova della stessa specie, categoria e tipo, provenienti dal medesimo stabilimento; b) recano le seguenti indicazioni: — la dicitura «da cova», — il nome del paese di destinazione, suo territorio, zona o compartimento, — la specie di pollame, — il numero di uova, — la categoria e il tipo di produzione cui sono destinate, — il nome, l’indirizzo e il numero di riconoscimento dello stabilimento di produzione, — il numero di riconoscimento dello stabilimento di origine, — lo Stato membro di destinazione; c) sono chiuse secondo le istruzioni dell’autorità competente in modo tale da escludere qualsiasi possibilità di sostituzione del contenuto; II.5.2. i contenitori e i veicoli in cui sono poste le scatole di cui sopra sono stati puliti e disinfettati prima del carico conformemente a quanto disposto dalle autorità competenti.

Note Parte I: — Riquadro I.8: indicare il codice della zona o il nome del compartimento d’origine, se necessario, come definito nell’allegato I, parte 1, colonna 2, del regolamento (CE) n. 798/2008. — Riquadro I.11: nome, indirizzo e numero di riconoscimento dello stabilimento di riproduzione. — Riquadro I.15: indicare i numeri di registrazione/immatricolazione dei vagoni ferroviari e degli autocarri, il nome delle navi e, se noti, i numeri dei voli degli aerei. In caso di trasporto in contenitori o scatole, indicare al riquadro I.23 il loro numero totale, i numeri di registrazione e i numeri di sigillo, se presenti. — Riquadro I.28 (categoria): scegliere una delle seguenti voci: linea pura/riproduttori «grandparent»/riproduttori «parent»/pollastre ovaiole/uova di tacchino destinate al consumo/altri; (sistema di identificazione e numero di identificazione): apporre la stampigliatura delle uova. Parte II: (1) Per uova da cova di pollame così come definito al regolamento (CE) n. 798/2008, esclusi i ratiti. (2) Codice del territorio, così come figura nell’allegato I, parte 1, colonna 2, del regolamento (CE) n. 798/2008. (3) Cancellare se non pertinente. (4) Inserire il nome del o dei compartimenti. (5) Si applica al pollame appartenente alla specie Gallus gallus. (6) Se uno qualsiasi dei risultati è stato positivo per i serotipi sottoindicati durante il ciclo vitale dell’allevamento «parent», indicare come positivo: Salmonella infantis, Salmonella Virchow e Salmonella Hadar. (7) Barrare se la spedizione non è destinata alla Finlandia o alla Svezia. (8) Cancellare se non pertinente. (9) Al momento della spedizione le uova devono essere contrassegnate individualmente in conformità del regolamento (CEE) n. 1868/77 della Commissione, compreso il numero di riconoscimento dello stabilimento di moltiplicazione, con inchiostro nero indelebile; tali contrassegni devono essere scritti in modo leggibile e in almeno una lingua comunitaria. Il presente certificato è valido 10 giorni. Veterinario ufficiale Cognome e nome (in stampatello): Data: Timbro: Qualifica e titolo: Firma:

Modello di certificato veterinario per uova da cova di ratiti (HER)

PAESE Certificato veterinario per l’esportazione nell’UE Parte I: Informazioni sulla partita spedita I.1. Speditore I.2. Numero di riferimento del certificato I.2.a. Nome I.3. Autorità centrale competente Indirizzo I.4. Autorità locale competente Tel. I.5. Destinatario I.6. Nome Indirizzo Codice postale Tel. I.7. Paese di origine Codice ISO I.8. Regione di origine Codice I.9. Paese di destinazione Codice ISO I.10. I.11. Luogo di origine I.12. Nome Numero di riconoscimento Indirizzo Nome Numero di riconoscimento Indirizzo Nome Numero di riconoscimento Indirizzo I.13. Luogo di carico I.14. Data di partenza Orario di partenza Indirizzo Numero di riconoscimento I.15. Mezzo di trasporto I.16. PIF di entrata nell’UE Aereo Nave Vagone Autocarro Altro I.17. Numero/i CITES Identificazione: Riferimento documentale: I.18. Descrizione della merce I.19. Codice del prodotto (codice NC) 04.07 I.20. Numero di animali/Peso lordo I.21. I.22. Numero di colli I.23. Numero del sigillo e numero del container I.24. I.25. Merce certificata per: Allevamento I.26. I.27. Per importazione o ammissione nell’UE I.28. Identificazione della merce Specie (Nome scientifico) Razza/Categoria Sistema di identificazione Numero di identificazione Quantità

PAESE HER (uova da cova di ratiti) Parte II: Certificazione II. Informazioni sanitarie II.a. Numero di riferimento del certificato II.b. II.1. Attestato di polizia sanitaria Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le uova da cova ( 1 ) di cui al presente certificato: II.1.1. sono conformi alle disposizioni della direttiva 90/539/CEE; II.1.2. provengono da allevamenti rimasti: ( 2 ) ( 3 ) [nel territorio contrassegnato dal codice …;] ( 3 ) ( 4 ) oppure [nel o nei compartimenti …;] per un periodo minimo di tre mesi. Se si tratta di allevamenti importati nel paese di origine, suo territorio, zona o compartimento, l’importazione è avvenuta conformemente a condizioni veterinarie almeno altrettanto rigorose quanto i requisiti pertinenti della direttiva 90/539/CEE e delle eventuali decisioni complementari; II.1.3. provengono: ( 2 ) ( 3 ) [dal territorio contrassegnato dal codice …;] ( 3 ) ( 4 ) oppure [dal o dai compartimenti …;] ( 3 ) [a) che, alla data del rilascio del presente certificato, era/no indenne/i dalla malattia di Newcastle quale definita dal regolamento (CE) n. 798/2008;] ( 3 ) ( 5 ) oppure [a) che, alla data del rilascio del presente certificato, non era/no indenne/i dalla malattia di Newcastle quale definita dal regolamento (CE) n. 798/2008;] b) in cui è realizzato un programma di sorveglianza dell’influenza aviaria in conformità del regolamento (CE) n. 798/2008; II.1.4. provengono: ( 2 ) ( 3 ) [dal territorio contrassegnato dal codice …;] ( 3 ) ( 4 ) oppure [dal o dai compartimenti …;] ( 3 ) [II.1.4.1. che, alla data del rilascio del presente certificato, era/no indenne/i dall’influenza aviaria ad alta e bassa patogenicità quali definite dal regolamento (CE) n. 798/2008;] ( 3 ) oppure [II.1.4.1 che, alla data del rilascio del presente certificato, era/no indenne/i dall’influenza aviaria ad alta patogenicità quale definita dal regolamento (CE) n. 798/2008; e ( 3 ) [a) vengono da allevamenti «parent» tenuti in uno stabilimento in cui è stata effettuata, con esito negativo, la sorveglianza dell’influenza aviaria nei 21 giorni precedenti il momento della raccolta delle uova;] ( 3 ) oppure [a) vengono da allevamenti «parent» tenuti in uno stabilimento in cui, nei 21 giorni prima della raccolta delle uova, è stato effettuato con esito negativo un test di rilevamento del virus dell’influenza aviaria su un campione casuale di tamponi cloacali e tracheali o orofaringei da almeno 60 animali dello stabilimento o da tutti se lo stabilimento conta meno di 60 esemplari;] b) le uova da cova provengono da uno stabilimento: — attorno al quale, entro un raggio di 1 km, negli ultimi 30 giorni non si è rilevata influenza aviaria a bassa patogenicità in nessuno stabilimento, — che non abbia alcun collegamento epidemiologico con uno stabilimento nel quale sia stata rilevata l’influenza aviaria negli ultimi 30 giorni;] II.1.5. vengono da allevamenti «parent» che: ( 3 ) [non sono stati vaccinati contro l’influenza aviaria;] ( 3 ) oppure [sono stati vaccinati contro l’influenza aviaria in conformità di un piano di vaccinazione a norma del regolamento (CE) n. 798/2008, con: … (nome e tipo del o dei vaccini usati) all’età di … settimane;]

II.1.6. provengono da allevamenti che: a) sono stati esaminati all’atto del rilascio del presente certificato e non hanno mostrato alcun segno clinico di malattie né elementi che facessero sospettare eventuali malattie; b) sono rimasti per almeno le ultime sei settimane prima dell’importazione nella Comunità nello o negli stabilimenti di cui al riquadro I.11 della parte I, ufficialmente riconosciuti in base a requisiti almeno equivalenti a quelli che figurano nell’allegato II della direttiva 90/539/CEE: — il cui riconoscimento non è stato né sospeso né revocato, — che non è o non sono soggetti ad alcuna restrizione di polizia sanitaria, — intorno a cui, in un raggio di 10 chilometri, comprendente se del caso il territorio di un paese limitrofo, non si sono verificati focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità o di malattia di Newcastle per almeno i 30 giorni precedenti; c) non hanno avuto, durante il periodo di cui alla lettera b), alcun contatto con pollame o altri ratiti non conformi ai requisiti indicati nel presente certificato; ( 3 ) [d) non sono stati vaccinati contro la malattia di Newcastle;] ( 3 ) oppure [d) sono stati vaccinati contro la malattia di Newcastle con: … (nome e tipo del ceppo virale — vivo o inattivato — della malattia di Newcastle usato nel o nei vaccini) all’età di … settimane;] ( 8 ) [e) sono stati vaccinati con vaccini ufficialmente autorizzati il … contro … (ripetere se necessario);] ( 6 ) II.1.7. sono state contrassegnate come indicato al punto I.28 del certificato con … (inchiostro colorato); II.1.8. sono state disinfettate secondo le istruzioni del sottoscritto con … (nome del prodotto e della sostanza attiva) per … (tempo espresso in minuti); II.1.9. sono state raccolte tra il … e il … (date); II.1.10. sono state esaminate all’atto del rilascio del presente certificato e non hanno mostrato alcun segno clinico di malattie né elementi che facessero sospettare eventuali malattie. II.2. Garanzie complementari Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica inoltre che: ( 7 ) [II.2.1. nel caso di partita destinata a uno Stato membro la cui qualifica sia stata definita in conformità dell’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 90/539/CEE, le uova da cova di cui al presente certificato derivano da ratiti che: ( 3 ) [non sono stati vaccinati contro la malattia di Newcastle;] ( 3 ) oppure [sono stati vaccinati contro la malattia di Newcastle con un vaccino inattivato;] ( 3 ) oppure [sono stati vaccinati contro la malattia di Newcastle con un vaccino vivo al più tardi 60 giorni prima della data iniziale indicata al punto II.1.9;]] ( 8 ) [II.2.2. vengono fornite le seguenti garanzie complementari stabilite dallo Stato membro di destinazione a norma degli articoli 13 e/o 14 della direttiva 90/539/CEE: … ;] ( 7 ) [II.2.3. se lo Stato membro di destinazione è la Finlandia o la Svezia, le uova da cova provengono da allevamenti che sono risultati negativi conformemente alle disposizioni della decisione 2003/644/CE della Commissione.] II.3. Ulteriori requisiti sanitari previsti per i paesi non indenni dalla malattia di Newcastle ( 5 ) [Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica inoltre che i ratiti da riproduzione da cui sono ottenute le uova da cova: a) sono stati posti in isolamento sotto controllo ufficiale non meno di 30 giorni prima della deposizione delle uova da cova destinate all’importazione nella Comunità;

**b)** da sette a dieci giorni dopo l’ingresso in isolamento sono stati sottoposti a un test di isolamento del virus della malattia di Newcastle, eseguito presso un laboratorio ufficiale su tamponi cloacali o campioni di feci prelevati da ogni volatile senza che venissero riscontrati isolati dei paramixovirus aviari di tipo 1 con un indice di patogenicità intracerebrale (ICPI) superiore a 0,4. Per tutti i volatili erano stati ottenuti risultati favorevoli prima che le uova lasciassero l’isolamento per essere importate nella Comunità; c) non sono stati a contatto, negli ultimi 30 giorni precedenti la deposizione e durante la deposizione delle uova da cova destinate all’importazione nella Comunità, con pollame (ratiti inclusi) che non soddisfa i requisiti indicati alle lettere a), b) e d); d) provengono da allevamenti nei quali la sorveglianza della malattia di Newcastle è effettuata mediante un piano di campionamento statistico risultato negativo per almeno sei mesi prima dell’importazione nella Comunità.] II.4. Attestato per il trasporto degli animali Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica inoltre che le uova da cova saranno trasportate in scatole a perdere, perfettamente pulite, utilizzate per la prima volta, che: a) contengono unicamente uova da cova della stessa specie, categoria e tipo, provenienti dal medesimo stabilimento; b) recano, in caratteri leggibili e in almeno una lingua comunitaria, le seguenti indicazioni: — la dicitura «da cova», — il nome del paese di destinazione, suo territorio, zona o compartimento, — le specie di ratiti di cui trattasi, — il numero di uova, — la categoria e il tipo di produzione cui sono destinate, — il nome, l’indirizzo e il numero di riconoscimento dello stabilimento di riproduzione, — il nome e l’indirizzo dello stabilimento di origine, — la data di spedizione, — lo Stato membro di destinazione; c) sono chiuse secondo le istruzioni dell’autorità competente in modo tale da escludere qualsiasi possibilità di sostituzione del contenuto. I contenitori e i veicoli in cui sono poste le scatole di cui sopra sono stati puliti e disinfettati prima del carico conformemente a quanto disposto dalle autorità competenti. Note Parte I: — Riquadro I.8: indicare il codice della zona o il nome del compartimento d’origine, se necessario, come definito nell’allegato I, parte 1, colonna 2, del regolamento (CE) n. 798/2008. — Riquadro I.11: nome, indirizzo e numero di riconoscimento dello stabilimento di riproduzione. — Riquadro I.15: indicare i numeri di registrazione/immatricolazione dei vagoni ferroviari e degli autocarri, il nome delle navi e, se noti, i numeri dei voli degli aerei. In caso di trasporto in contenitori o scatole, indicare al riquadro I.23 il loro numero totale, i numeri di registrazione e i numeri di sigillo, se presenti. — Riquadro I.28 (categoria): scegliere una delle seguenti voci: linea pura/riproduttori «grandparent»/riproduttori «parent»/altri; (sistema di identificazione e numero di identificazione): apporre la stampigliatura delle uova.

Parte II: (1) Per uova da cova di ratiti (Struthioniformes, Casuariformes, Rheiformes). (2) Codice del territorio, così come figura nell’allegato I, parte 1, colonna 2, del regolamento (CE) n. 798/2008. (3) Cancellare se non pertinente. (4) Inserire il nome del o dei compartimenti. (5) Requisito applicabile solo ai paesi contrassegnati dal codice «III» nella colonna 5 («Garanzie complementari») dell’allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008. Non si applica però alle uova da cova di ratiti provenienti da compartimenti. (6) Al momento della spedizione le uova devono essere tutte contrassegnate conformemente al regolamento (CEE) n. 1868/77 della Commissione, anche con l’indicazione, in inchiostro nero indelebile, del numero di registrazione dello stabilimento di riproduzione; la marcatura deve essere leggibile e in almeno una lingua comunitaria. (7) Barrare se la spedizione non è destinata alla Finlandia o alla Svezia. (8) Compilare se pertinente. Il presente certificato è valido 10 giorni. Veterinario ufficiale Cognome e nome (in stampatello): Data: Timbro: Qualifica e titolo: Firma:

Modello di certificato veterinario per uova esenti da organismi patogeni specifici (SPF)

PAESE Certificato veterinario per l’esportazione nell’UE Parte I: Informazioni sulla partita spedita I.1. Speditore I.2. Numero di riferimento del certificato I.2.a. Nome I.3. Autorità centrale competente Indirizzo I.4. Autorità locale competente Tel. I.5. Destinatario I.6. Nome Indirizzo Codice postale Tel. I.7. Paese di origine Codice ISO I.8. Regione di origine Codice I.9. Paese di destinazione Codice ISO I.10. I.11. Luogo di origine I.12. Nome Numero di riconoscimento Indirizzo Nome Numero di riconoscimento Indirizzo Nome Numero di riconoscimento Indirizzo I.13. Luogo di carico I.14. Data di partenza Orario di partenza Indirizzo Numero di riconoscimento I.15. Mezzo di trasporto I.16. PIF di entrata nell’UE Aereo Nave Vagone Autocarro Altro I.17. Numero/i CITES Identificazione: Riferimento documentale: I.18. Descrizione della merce I.19. Codice del prodotto (codice NC) 04.07 I.20. Numero di animali/Peso lordo I.21. I.22. Numero di colli I.23. Numero del sigillo e numero del container I.24. I.25. Merce certificata per: Uso tecnico I.26. I.27. Per importazione o ammissione nell’UE I.28. Identificazione della merce Specie (Nome scientifico) Sistema di identificazione Numero di identificazione Quantità

PAESE SPF (uova esenti da organismi patogeni specifici) Parte II: Certificazione II. Informazioni sanitarie II.a. Numero di riferimento del certificato II.b. II.1. Attestato sanitario Il sottoscritto, veterinario ufficiale, conformemente alle disposizioni della direttiva 90/539/CEE, certifica che le uova esenti da organismi patogeni specifici ( 1 ) di cui al presente certificato: II.1.1. provengono da allevamenti di polli che: a) sono esenti da organismi patogeni specifici secondo quanto descritto nella Farmacopea europea ( 2 ) e tutti i test e gli esami clinici richiesti per il riconoscimento di questa qualifica specifica hanno dato risultati favorevoli, compresi i test per l’influenza aviaria e la malattia di Newcastle, effettuati nei 30 giorni precedenti la data di spedizione e risultati negativi; b) sono stati sottoposti a esame clinico almeno una volta la settimana secondo quanto descritto nella Farmacopea europea ( 2 ) senza presentare segni clinici di malattie né elementi che ne facessero sospettare la presenza; c) sono rimasti per almeno le ultime sei settimane prima dell’importazione nella Comunità nello o negli stabilimenti di cui al riquadro I.11 della parte I, ufficialmente riconosciuti in base a requisiti almeno equivalenti a quelli che figurano nell’allegato II della direttiva 90/539/CEE: — il cui riconoscimento non è stato né sospeso né revocato, — che non è o non sono soggetti ad alcuna restrizione di polizia sanitaria; d) non hanno avuto, durante il periodo di cui alla lettera c), alcun contatto con pollame non conforme ai requisiti indicati nel presente certificato o con uccelli selvatici; II.1.2. sono state contrassegnate con inchiostro colorato secondo quanto indicato nel presente certificato al riquadro I.28 sotto la voce «numero di identificazione»; II.1.3. sono state raccolte tra il … e il … (date); II.1.4. saranno trasportate in scatole a perdere, perfettamente pulite, utilizzate per la prima volta, che: a) contengono unicamente uova provenienti dallo stesso stabilimento, b) sono chiaramente contrassegnate con le seguenti indicazioni: — il nome e il codice ISO del paese di origine, suo territorio, zona o compartimento, — «uova esenti da organismi patogeni specifici destinate unicamente a usi diagnostici, di ricerca o farmaceutici», — il numero di uova, — il nome, l’indirizzo e il numero di riconoscimento dello stabilimento di produzione, — lo Stato membro di destinazione; c) sono chiuse secondo le istruzioni dell’autorità competente in modo tale da escludere qualsiasi possibilità di sostituzione del contenuto, e sono ermetiche; II.1.5. i contenitori e i veicoli in cui sono state trasportate le scatole di cui al punto II.1.4 sono stati puliti e disinfettati prima del carico conformemente alle istruzioni delle autorità competenti. Note Parte I: — Riquadro I.8: indicare il codice della zona o il nome del compartimento d’origine, se necessario, come definito nell’allegato I, parte 1, colonna 2, del regolamento (CE) n. 798/2008. — Riquadro I.11: nome, indirizzo e numero di riconoscimento dello stabilimento di riproduzione. — Riquadro I.15: indicare i numeri di registrazione/immatricolazione dei vagoni ferroviari e degli autocarri, il nome delle navi e, se noti, i numeri dei voli degli aerei. In caso di trasporto in contenitori o scatole, indicare al riquadro I.23 il loro numero totale, i numeri di registrazione e i numeri di sigillo, se presenti. — Riquadro I.28 (numero di identificazione): indicare la stampigliatura delle uova, compreso il numero dello stabilimento e il codice ISO del paese di origine.

Parte II: (1) Uova da cova così come definite nel regolamento (CE) n. 798/2008, ottenute da «allevamenti di polli esenti da organismi patogeni specifici» secondo quanto descritto nella Farmacopea europea, e destinate esclusivamente a usi diagnostici, di ricerca o farmaceutici. (2) http://www.edqm.eu (ultima edizione). Il presente certificato è valido 15 giorni. Veterinario ufficiale Cognome e nome (in stampatello): Data: Timbro: Qualifica e titolo: Firma:

Modello di certificato veterinario per pollame da macellazione e pollame per il ripopolamento della selvaggina da penna diverso dai ratiti (SRP)

PAESE Certificato veterinario per l’esportazione nell’UE Parte I: Informazioni sulla partita spedita I.1. Speditore I.2. Numero di riferimento del certificato I.2.a. Nome I.3. Autorità centrale competente Indirizzo I.4. Autorità locale competente Tel. I.5. Destinatario I.6. Nome Indirizzo Codice postale Tel. I.7. Paese di origine Codice ISO I.8. Regione di origine Codice I.9. Paese di destinazione Codice ISO I.10. I.11. Luogo di origine I.12. Nome Numero di riconoscimento Indirizzo Nome Numero di riconoscimento Indirizzo Nome Numero di riconoscimento Indirizzo I.13. Luogo di carico I.14. Data di partenza Orario di partenza Indirizzo Numero di riconoscimento I.15. Mezzo di trasporto I.16. PIF di entrata nell’UE Aereo Nave Vagone Autocarro Altro I.17. Numero/i CITES Identificazione: Riferimento documentale: I.18. Descrizione della merce I.19. Codice del prodotto (codice NC) I.20. Numero di animali/Peso lordo I.21. I.22. Numero di colli I.23. Numero del sigillo e numero del container I.24. I.25. Merce certificata per: Macellazione Ripopolamento I.26. I.27. Per importazione o ammissione nell’UE I.28. Identificazione della merce Specie (Nome scientifico) Quantità

PAESE SRP (pollame da macellazione e pollame per il ripopolamento della selvaggina da penna diverso dai ratiti) Parte II: Certificazione II. Informazioni sanitarie II.a. Numero di riferimento del certificato II.b. II.1. Attestato di polizia sanitaria Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che il pollame ( 1 ) di cui al presente certificato: II.1.1. è conforme alle disposizioni della direttiva 90/539/CEE; II.1.2. ha soggiornato: ( 2 ) ( 3 ) [nel territorio contrassegnato dal codice …;] ( 3 ) ( 4 ) oppure [nel o nei compartimenti …;] per almeno sei settimane o dal momento della schiusa delle uova, se di età inferiore alle sei settimane, prima dell’importazione nella Comunità. Se si tratta di pollame importato nel paese di origine, suo territorio, zona o compartimento, l’importazione è avvenuta conformemente a condizioni veterinarie almeno altrettanto rigorose quanto i requisiti pertinenti della direttiva 90/539/CEE e delle eventuali decisioni complementari; II.1.3. proviene: ( 2 ) ( 3 ) [dal territorio contrassegnato dal codice …;] ( 3 ) ( 4 ) oppure [dal o dai compartimenti …;] a) che, alla data del rilascio del presente certificato, era/no indenne/i dalla malattia di Newcastle quale definita dal regolamento (CE) n. 798/2008; b) in cui è realizzato un programma di sorveglianza dell’influenza aviaria in conformità del regolamento (CE) n. 798/2008; II.1.4. proviene: ( 2 ) ( 3 ) [dal territorio contrassegnato dal codice …;] ( 3 ) ( 4 ) oppure [dal o dai compartimenti …;] ( 3 ) [II.1.4.1. che, alla data del rilascio del presente certificato, era/no indenne/i dall’influenza aviaria ad alta e bassa patogenicità quali definite dal regolamento (CE) n. 798/2008;] ( 3 ) oppure [II.1.4.1. che, alla data del rilascio del presente certificato, era/no indenne/i dall’influenza aviaria ad alta patogenicità quale definita dal regolamento (CE) n. 798/2008; e ( 3 ) [a) il pollame proviene da uno stabilimento in cui entro i 21 giorni precedenti all’importazione nella Comunità si è effettuata con risultati negativi la sorveglianza dell’influenza aviaria;] ( 3 ) oppure [a) negli ultimi 21 giorni prima dell’importazione nella Comunità, il pollame è stato tenuto separato dal restante pollame ed è stato effettuato, con esito negativo, un test per rilevare l’influenza aviaria su un campione casuale di tamponi cloacali e tracheali o orofaringei prelevati da almeno 60 animali della partita o da tutti se la partita conta meno di 60 esemplari;] b) il pollame proviene da uno stabilimento: — attorno al quale, entro un raggio di 1 km, negli ultimi 30 giorni non si è rilevata influenza aviaria a bassa patogenicità in nessuno stabilimento, — che non abbia alcun collegamento epidemiologico con uno stabilimento nel quale sia stata rilevata l’influenza aviaria negli ultimi 30 giorni;] II.1.5. proviene da un allevamento che non è stato vaccinato contro l’influenza aviaria; II.1.6. è rimasto sin dalla schiusa delle uova o per almeno i 30 giorni precedenti nello o negli stabilimenti di origine; a) che non è o non sono soggetti ad alcuna restrizione di polizia sanitaria; b) intorno a cui, in un raggio di 10 chilometri, comprendente se del caso il territorio di un paese limitrofo, non si sono verificati focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità o di malattia di Newcastle per almeno i 30 giorni precedenti;

II.1.7. proviene da allevamenti che: a) sono stati esaminati all’atto del rilascio del presente certificato e non hanno mostrato alcun segno clinico di malattie né elementi che facessero sospettare eventuali malattie; ( 3 ) [b) non sono stati vaccinati contro la malattia di Newcastle;] ( 3 ) oppure [b) sono stati vaccinati contro la malattia di Newcastle con: … (nome e tipo del ceppo virale — vivo o inattivato — della malattia di Newcastle usato nel o nei vaccini) all’età di … settimane;] ( 5 ) [c) sono stati vaccinati con vaccini ufficialmente autorizzati il … contro … (ripetere se necessario);] II.1.8. non ha avuto, durante il periodo di cui al punto II.1.6, alcun contatto con pollame non conforme ai requisiti indicati nel presente certificato o con uccelli selvatici. II.2. Garanzie complementari Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica inoltre che: ( 6 ) [II.2.1. nel caso di partita destinata a uno Stato membro la cui qualifica sia stata definita in conformità dell’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 90/539/CEE, il pollame di cui al presente certificato proviene da allevamenti che: ( 3 ) [non sono stati vaccinati contro la malattia di Newcastle e sono stati sottoposti, nei 14 giorni precedenti la spedizione, a esami sierologici per la ricerca di anticorpi della malattia di Newcastle risultando negativi;] ( 3 ) oppure [sono stati vaccinati contro la malattia di Newcastle, ma non con un vaccino vivo, nei 30 giorni precedenti la spedizione e sono stati sottoposti, nei 14 giorni che precedono la spedizione, a un test di isolamento del virus della malattia di Newcastle eseguito su un campione casuale di tamponi cloacali o campioni di feci di almeno 60 volatili e risultato negativo;]] ( 5 ) II.2.2. [vengono fornite le seguenti garanzie complementari stabilite dallo Stato membro di destinazione a norma degli articoli 13 e/o 14 della direttiva 90/539/CEE: … ;] ( 6 ) [II.2.3. se lo Stato membro di destinazione è la Finlandia o la Svezia: ( 3 ) [è stato sottoposto a un esame microbiologico mediante campionamento nell’azienda di origine ed è risultato negativo al test conformemente alla decisione 95/410/CE del Consiglio;] ( 3 ) oppure [le galline ovaiole (pollame da reddito allevato per la produzione di uova da consumo) sono risultate negative conformemente alle norme previste dalla decisione 2004/235/CE della Commissione.]] II.3. Ulteriori requisiti sanitari ( 7 ) [Benché l’uso di vaccini contro la malattia di Newcastle non conformi ai requisiti specifici di cui all’allegato VI, parte II, del regolamento (CE) n. 798/2008 non sia vietato: ( 2 ) ( 3 ) [nel territorio contrassegnato dal codice…;] ( 3 ) ( 4 ) oppure [nel o nei compartimenti…;] il pollame di cui al presente certificato: a) non è stato vaccinato con tali vaccini per almeno i 12 mesi precedenti; b) proviene da un allevamento che è stato sottoposto, non oltre 14 giorni prima della spedizione, a un test di isolamento del virus della malattia di Newcastle, eseguito presso un laboratorio ufficiale su un campione casuale di tamponi cloacali di almeno 60 volatili dell’allevamento interessato, che non ha rivelato paramixovirus aviari con un indice di patogenicità intracerebrale (ICPI) superiore a 0,4; c) nei 60 giorni precedenti la spedizione non è venuto a contatto con pollame che non soddisfa le condizioni di cui alle lettere a) e b); d) nei 14 giorni di cui alla lettera b) è stato tenuto in isolamento sotto controllo ufficiale nello stabilimento di origine.]

( 8 ) II.4. Attestato per il trasporto degli animali Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica inoltre che il pollame verrà trasportato in casse o gabbie che: a) contengono unicamente pollame della stessa specie, categoria e tipo, proveniente dal medesimo stabilimento; b) sono chiuse secondo le istruzioni dell’autorità competente in modo tale da escludere qualsiasi possibilità di sostituzione del contenuto; c) sono progettate (così come i veicoli nei quali saranno trasportate) in modo tale da: i) evitare la fuoriuscita di escrementi e ridurre al minimo la perdita di piume durante il trasporto; ii) consentire l’ispezione visiva del pollame; iii) consentire la pulizia e la disinfezione; d) sono state pulite e disinfettate (così come i veicoli nei quali saranno trasportate) prima del carico, conformemente alle istruzioni impartite dall’autorità competente. Note Parte I: — Riquadro I.8: indicare il codice della zona o il nome del compartimento d’origine, se necessario, come definito nell’allegato I, parte 1, colonna 2, del regolamento (CE) n. 798/2008. — Riquadro I.15: indicare i numeri di registrazione/immatricolazione dei vagoni ferroviari e degli autocarri, il nome delle navi e, se noti, i numeri dei voli degli aerei. In caso di trasporto in contenitori o scatole, indicare al riquadro I.23 il loro numero totale, i numeri di registrazione e i numeri di sigillo, se presenti. — Riquadro I.19: utilizzare il codice appropriato del sistema armonizzato (NC) dell’Organizzazione mondiale delle dogane: 01.05 oppure 01.06.39. Parte II: (1) Pollame così come definito al regolamento (CE) n. 798/2008, esclusi i ratiti. (2) Codice del territorio, così come figura nell’allegato I, parte 1, colonna 2, del regolamento (CE) n. 798/2008. (3) Cancellare se non pertinente. (4) Inserire il nome del o dei compartimenti. (5) Compilare se pertinente. (6) Barrare se la spedizione non è destinata alla Finlandia o alla Svezia. (7) Questa garanzia deve essere fornita unicamente per il pollame proveniente da paesi, loro territori, zone o compartimenti cui si applicano le disposizioni dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 798/2008. (8) Va osservato che, in base al regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, gli animali saranno controllati dalle autorità competenti degli Stati membri per verificare se siano idonei a continuare il viaggio dopo l’ingresso nella Comunità. Se i requisiti non risulteranno soddisfatti, gli animali dovranno essere scaricati e occorrerà adottare ulteriori misure. Il presente certificato è valido 10 giorni. Veterinario ufficiale Cognome e nome (in stampatello): Data: Timbro: Qualifica e titolo: Firma:

Modello di certificato veterinario per ratiti da macellazione (SRA)

PAESE Certificato veterinario per l’esportazione nell’UE Parte I: Informazioni sulla partita spedita I.1. Speditore I.2. Numero di riferimento del certificato I.2.a. Nome I.3. Autorità centrale competente Indirizzo I.4. Autorità locale competente Tel. I.5. Destinatario I.6. Nome Indirizzo Codice postale Tel. I.7. Paese di origine Codice ISO I.8. Regione di origine Codice I.9. Paese di destinazione Codice ISO I.10. I.11. Luogo di origine I.12. Nome Numero di riconoscimento Indirizzo Nome Numero di riconoscimento Indirizzo Nome Numero di riconoscimento Indirizzo I.13. Luogo di carico I.14. Data di partenza Orario di partenza Indirizzo Numero di riconoscimento I.15. Mezzo di trasporto I.16. PIF di entrata nell’UE Aereo Nave Vagone Autocarro Altro I.17. Numero/i CITES Identificazione: Riferimento documentale: I.18. Descrizione della merce I.19. Codice del prodotto (codice NC) 01.06.39 I.20. Numero di animali/Peso lordo I.21. I.22. Numero di colli I.23. Numero del sigillo e numero del container I.24. I.25. Merce certificata per: Macellazione I.26. I.27. Per importazione o ammissione nell’UE I.28. Identificazione della merce Specie (Nome scientifico) Sistema di identificazione Numero di identificazione Quantità

PAESE SRA (ratiti da macellazione) Parte II: Certificazione II. Informazioni sanitarie II.a. Numero di riferimento del certificato II.b. II.1. Attestato di polizia sanitaria Il sottoscritto, veterinario ufficiale, conformemente alle disposizioni della direttiva 90/539/CEE, certifica che i ratiti ( 1 ) di cui al presente certificato: II.1.1. provengono: ( 2 ) ( 3 ) [dal territorio contrassegnato dal codice …;] ( 3 ) ( 4 ) oppure [dal o dai compartimenti …;] dove sono rimasti per almeno sei settimane o dal momento della schiusa delle uova, se di età inferiore alle sei settimane, prima dell’importazione nella Comunità. Se sono stati importati nel paese di origine, suo territorio, zona o compartimento, l’importazione è avvenuta conformemente a condizioni veterinarie almeno altrettanto rigorose quanto i requisiti pertinenti della direttiva 90/539/CEE e delle eventuali decisioni complementari; II.1.2. provengono: ( 2 ) ( 3 ) [dal territorio contrassegnato dal codice …;] ( 3 ) ( 4 ) oppure [dal o dai compartimenti …;] ( 3 ) [a) indenne/i dalla malattia di Newcastle quale definita dal regolamento (CE) n. 798/2008;] ( 3 ) ( 5 ) oppure [a) non indenne/i dalla malattia di Newcastle quale definita dal regolamento (CE) n. 798/2008;] b) in cui è realizzato un programma di sorveglianza dell’influenza aviaria in conformità del regolamento (CE) n. 798/2008; II.1.3. provengono: ( 2 ) ( 3 ) [dal territorio contrassegnato dal codice …;] ( 3 ) ( 4 ) oppure [dal o dai compartimenti …;] ( 3 ) [II.1.3.1. che, alla data del rilascio del presente certificato, era/no indenne/i dall’influenza aviaria ad alta e bassa patogenicità quali definite dal regolamento (CE) n. 798/2008;] ( 3 ) oppure [II.1.3.1. che, alla data del rilascio del presente certificato, era/no indenne/i dall’influenza aviaria ad alta patogenicità quale definita dal regolamento (CE) n. 798/2008; e ( 3 ) [a) i ratiti provengono da uno stabilimento in cui entro i 21 giorni precedenti all’importazione nella Comunità si è effettuata con risultati negativi la sorveglianza dell’influenza aviaria;] ( 3 ) oppure [a) negli ultimi 21 giorni prima dell’importazione nella Comunità, i ratiti sono stati tenuti separati da altri volatili ed è stato effettuato, con esito negativo, un test per rilevare l’influenza aviaria su un campione casuale di tamponi cloacali e tracheali o orofaringei prelevati da almeno 60 animali della partita o da tutti se la partita conta meno di 60 esemplari;] b) i ratiti provengono da uno stabilimento: — attorno al quale, entro un raggio di 1 km, non si è rilevata influenza aviaria a bassa patogenicità in nessuno stabilimento, — che non abbia alcun collegamento epidemiologico con uno stabilimento nel quale sia stata rilevata l’influenza aviaria negli ultimi 30 giorni;] II.1.4. provengono da un allevamento che non è stato vaccinato contro l’influenza aviaria; II.1.5. sono rimasti sin dalla schiusa delle uova o per almeno i 30 giorni precedenti nello o negli stabilimenti di origine; a) che non è o non sono soggetti ad alcuna restrizione di polizia sanitaria; b) intorno a cui, in un raggio di 10 chilometri, comprendente se del caso il territorio di un paese limitrofo, non si sono verificati focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità o di malattia di Newcastle per almeno i 30 giorni precedenti;

II.1.6. provengono da allevamenti che: a) sono stati esaminati all’atto del rilascio del presente certificato e non hanno mostrato alcun segno clinico di malattie né elementi che facessero sospettare eventuali malattie; ( 3 ) [non sono stati vaccinati contro la malattia di Newcastle;] ( 3 ) oppure [sono stati vaccinati contro la malattia di Newcastle con: … (nome e tipo del ceppo virale — vivo o inattivato — della malattia di Newcastle usato nel o nei vaccini) all’età di … settimane;] ( 7 ) [b) sono stati vaccinati con vaccini ufficialmente autorizzati il … contro … (ripetere se necessario);] II.1.7. sono stati esaminati all’atto del rilascio del presente certificato e non hanno mostrato alcun segno clinico di malattie né elementi che facessero sospettare eventuali malattie; II.1.8. non hanno avuto, durante il periodo di cui al punto II.1.5, alcun contatto con pollame non conforme ai requisiti indicati nel presente certificato o con uccelli selvatici. II.2. Garanzie complementari Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica inoltre che: ( 6 ) [II.2.1. nel caso di partita destinata a uno Stato membro la cui qualifica sia stata definita in conformità dell’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 90/539/CEE, i ratiti: ( 3 ) [non sono stati vaccinati contro la malattia di Newcastle e sono stati sottoposti, nei 14 giorni precedenti la spedizione, a esami sierologici per la ricerca di anticorpi della malattia di Newcastle risultando negativi;] ( 3 ) oppure [sono stati vaccinati contro la malattia di Newcastle, ma non con un vaccino vivo, nei 30 giorni precedenti la spedizione e sono stati sottoposti, nei 14 giorni che precedono la spedizione, a un test di isolamento del virus della malattia di Newcastle eseguito su un campione casuale di tamponi cloacali o campioni di feci di almeno 60 volatili e risultato negativo;] ( 7 ) [II.2.2. vengono fornite le seguenti garanzie complementari stabilite dallo Stato membro di destinazione a norma degli articoli 13 e/o 14 della direttiva 90/539/CEE: …;] ( 6 ) [II.2.3. se lo Stato membro di destinazione è la Finlandia o la Svezia, i ratiti:] ( 3 ) [sono stati sottoposti a un esame microbiologico mediante campionamento nello stabilimento di origine e sono risultati negativi al test conformemente alla decisione 95/410/CE del Consiglio;] ( 3 ) oppure [provengono da uno stabilimento sottoposto a un programma riconosciuto dalla Commissione europea come equivalente al programma nazionale rispettivamente della Finlandia o della Svezia, a seconda dei casi.] II.3. Ulteriori requisiti sanitari previsti per i paesi non indenni dalla malattia di Newcastle ( 5 ) [Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica inoltre che i ratiti: a) sono stati tenuti sotto controllo ufficiale, per almeno 21 giorni prima dell’importazione nella Comunità, in una stazione di quarantena quale definita dall’articolo 2 della direttiva 90/539/CEE e riconosciuta dalle autorità competenti (numero di riconoscimento e indirizzo della stazione di quarantena: …); b) da sette a dieci giorni dopo l’ingresso nella stazione di quarantena sono stati sottoposti a un test di isolamento del virus della malattia di Newcastle, eseguito presso un laboratorio ufficiale su tamponi cloacali o campioni di feci prelevati da ogni volatile senza che venissero riscontrati isolati dei paramixovirus aviari di tipo 1 con un indice di patogenicità intracerebrale (ICPI) superiore a 0,4. Per tutti i volatili della partita erano stati ottenuti risultati favorevoli prima che essi lasciassero la stazione di quarantena in vista dell’importazione nella Comunità; c) provengono da allevamenti che, per almeno sei mesi prima dell’importazione nella Comunità, sono stati sottoposti a sorveglianza per la malattia di Newcastle mediante un piano di campionamento statistico, risultando negativi.]

II.4. Attestato per il trasporto degli animali ( 8 ) Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica inoltre che i ratiti verranno trasportati in casse o gabbie che: a) contengono unicamente ratiti della stessa specie, categoria e tipo, provenienti dal medesimo stabilimento; b) sono chiuse secondo le istruzioni dell’autorità competente in modo tale da escludere qualsiasi possibilità di sostituzione del contenuto; c) sono progettate (così come i veicoli nei quali saranno trasportate) in modo tale da: i) evitare la fuoriuscita di escrementi e ridurre al minimo la perdita di piume durante il trasporto; ii) consentire l’ispezione visiva dei ratiti; iii) consentire la pulizia e la disinfezione; d) sono state pulite e disinfettate (così come i veicoli nei quali saranno trasportate) prima del carico, conformemente alle istruzioni impartite dall’autorità competente. Note Parte I: — Riquadro I.8: indicare il codice della zona o il nome del compartimento d’origine, se necessario, come definito nell’allegato I, parte 1, colonna 2, del regolamento (CE) n. 798/2008. — Riquadro I.15: indicare i numeri di registrazione/immatricolazione dei vagoni ferroviari e degli autocarri, il nome delle navi e, se noti, i numeri dei voli degli aerei. In caso di trasporto in contenitori o scatole, indicare al riquadro I.23 il loro numero totale, i numeri di registrazione e i numeri di sigillo, se presenti. Parte II: (1) Per «ratiti», si intendono i ratiti (Struthioniformes, Casuariformes, Rheiformes). Dopo l’importazione i ratiti devono essere trasferiti immediatamente al macello di destinazione conformemente alle disposizioni dell’articolo 15, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 90/539/CEE. (2) Codice del territorio, così come figura nell’allegato I, parte 1, colonna 2, del regolamento (CE) n. 798/2008. (3) Cancellare se non pertinente. (4) Inserire il nome del o dei compartimenti. (5) Requisito applicabile solo ai paesi contrassegnati dal codice «V» nella colonna 5 («Garanzie complementari») dell’allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008. Non si applica però ai ratiti da macellazione provenienti da compartimenti. (6) Barrare se la spedizione non è destinata alla Finlandia o alla Svezia. (7) Compilare se pertinente. (8) Va osservato che, in base al regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, gli animali saranno controllati dalle autorità competenti degli Stati membri per verificare se siano idonei a continuare il viaggio dopo l’ingresso nella Comunità. Se i requisiti non risulteranno soddisfatti, gli animali dovranno essere scaricati e occorrerà adottare ulteriori misure. Il presente certificato è valido 10 giorni. Veterinario ufficiale Cognome e nome (in stampatello): Data: Timbro: Qualifica e titolo: Firma:

Modello di certificato veterinario per le carni di pollame (POU)

PAESE Certificato veterinario per l’esportazione nell’UE Parte I: Informazioni sulla partita spedita I.1. Speditore I.2. Numero di riferimento del certificato I.2.a. Nome I.3. Autorità centrale competente Indirizzo I.4. Autorità locale competente Tel. I.5. Destinatario I.6. Nome Indirizzo Codice postale Tel. I.7. Paese di origine Codice ISO I.8. Regione di origine Codice I.9. Paese di destinazione Codice ISO I.10. I.11. Luogo di origine I.12. Nome Numero di riconoscimento Indirizzo I.13. Luogo di carico I.14. Data di partenza I.15. Mezzo di trasporto I.16. PIF di entrata nell’UE Aereo Nave Vagone Autocarro Altro I.17. Identificazione: Riferimento documentale: I.18. Descrizione della merce I.19. Codice del prodotto (codice NC) I.20. Numero di animali/Peso lordo I.21. Temperatura I.22. Numero di colli Ambiente Di frigorifero Di congelazione I.23. Numero del sigillo e numero del container I.24. Tipo di imballaggio I.25. Merce certificata per: Consumo umano: I.26. I.27. Per importazione o ammissione nell’UE I.28. Identificazione della merce Numero di riconoscimento degli stabilimenti Specie (Nome scientifico) Natura della merce Macello Impianto di fabbricazione Deposito frigorifero Numero di colli Peso netto

PAESE POU (carni di pollame) Parte II: Certificazione II. Informazioni sanitarie II.a. Numero di riferimento del certificato II.b. II.1. Attestato sanitario Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni pertinenti dei regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 852/2004, (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004 e certifica che le carni di pollame ( 1 ) descritte nel presente certificato sono state prodotte conformemente a dette prescrizioni e in particolare che: a) provengono da uno o da stabilimenti che applicano un programma basato sui principi HACCP, a norma del regolamento (CE) n. 852/2004; b) sono state prodotte conformemente alle condizioni di cui all’allegato III, sezioni II e V, del regolamento (CE) n. 853/2004; c) sono risultate idonee al consumo umano a seguito delle ispezioni ante e post mortem condotte conformemente all’allegato I, capo V, sezione IV, del regolamento (CE) n. 854/2004; d) recano una marchiatura d’identificazione secondo quanto disposto dall’allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004; e) soddisfano i criteri pertinenti di cui al regolamento (CE) n. 2073/2005 sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari; f) sono rispettate le garanzie relative agli animali vivi e ai prodotti da essi ottenuti previste dai piani di sorveglianza dei residui presentati a norma della direttiva 96/23/CE, in particolare dell’articolo 29 della medesima; ( 2 ) g) [soddisfano i requisiti del regolamento (CE) n. 1688/2005 della Commissione, che attua il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le garanzie speciali relative alla salmonella per partite di talune carni e di uova destinate alla Finlandia e alla Svezia.] II.2. Attestato di polizia sanitaria Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le carni di pollame di cui al presente certificato: II.2.1. a) provengono: ( 3 ) ( 4 ) [dal territorio contrassegnato dal codice …;] ( 4 ) ( 5 ) oppure [dal o dai compartimenti …;] che alla data del rilascio del certificato era/no indenne/i da: influenza aviaria ad alta patogenicità così come definita al regolamento (CE) n. 798/2008; e ( 6 ) [malattia di Newcastle così come definita al regolamento (CE) n. 798/2008;] II.2.2. sono state ottenute da pollame: ( 4 ) [non vaccinato contro l’influenza aviaria;] ( 4 ) oppure [vaccinato contro l’influenza aviaria in conformità di un piano di vaccinazione a norma del regolamento (CE) n. 798/2008, con: … (nome e tipo del o dei vaccini usati) all’età di … settimane;] II.2.3. sono state ottenute da pollame tenuto: ( 3 ) ( 4 ) [nel territorio contrassegnato dal codice …;] ( 4 ) ( 5 ) opure [nel o nei compartimenti …;] sin dalla schiusa delle uova o importato allo stadio di pulcini di un giorno; II.2.4. sono state ottenute da pollame proveniente da stabilimenti: a) che non sono stati oggetto di restrizioni di polizia sanitaria connesse a malattie cui il pollame è sensibile; b) intorno a cui, in un raggio di 10 chilometri, comprendente se del caso il territorio di un paese limitrofo, non si sono verificati focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità o di malattia di Newcastle per almeno i 30 giorni precedenti;

II.2.5. sono state ottenute da pollame che: ( 7 ) a) è stato macellato il o nel periodo …; b) non è stato macellato nell’ambito di un programma di polizia sanitaria per il controllo o l’eradicazione di malattie aviarie; c) durante il trasporto al macello non è venuto a contatto con pollame infettato dall’influenza aviaria ad alta patogenicità o dalla malattia di Newcastle; II.2.6. a) proviene da macelli riconosciuti ai quali, al momento della macellazione, non si applicavano restrizioni conseguenti all’insorgenza, sospettata o confermata, dell’influenza aviaria ad alta patogenicità o della malattia di Newcastle e attorno ai quali, in un raggio di 10 km, non sono stati registrati focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità o malattia di Newcastle per almeno i 30 giorni precedenti; b) non è venuto a contatto in nessuna fase della macellazione, del sezionamento, dello stoccaggio o del trasporto con pollame o carni di qualifica sanitaria inferiore; ( 8 ) [II.2.7. provengono da un allevamento di pollame destinato alla macellazione che: a) non è stato vaccinato con vaccini ottenuti da un ceppo madre (master seed) del virus della malattia di Newcastle che presenta un indice di patogenicità superiore rispetto ai ceppi lentogeni dello stesso virus; b) è stato sottoposto a un test di isolamento del virus della malattia di Newcastle, eseguito presso un laboratorio ufficiale al momento della macellazione su un campione casuale di tamponi cloacali di almeno 60 volatili dell’allevamento interessato, che non ha rivelato paramixovirus aviari con un indice di patogenicità intracerebrale (ICPI) superiore a 0,4; c) nei 30 giorni precedenti la macellazione non è venuto a contatto con pollame che non soddisfa le condizioni di cui alle lettere a) e b).] II.3. Attestato relativo al benessere degli animali Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica di aver preso atto della direttiva 93/119/CE e che le carni descritte nel presente certificato derivano da pollame che, prima e durante la macellazione o l’abbattimento, è stato trattato nel macello conformemente a quanto disposto dalla direttiva 93/119/CE. Note Parte I: — Riquadro I.8: indicare il codice della zona o il nome del compartimento d’origine, se necessario, come definito nell’allegato I, parte 1, colonna 2, del regolamento (CE) n. 798/2008. — Riquadro I.11: nome, indirizzo e numero di riconoscimento dello stabilimento di spedizione. — Riquadro I.15: indicare i numeri di registrazione/immatricolazione dei vagoni ferroviari e degli autocarri, il nome delle navi e, se noti, i numeri dei voli degli aerei. In caso di trasporto in contenitori o scatole, indicare al riquadro I.23 il loro numero totale, i numeri di registrazione e i numeri di sigillo, se presenti. — Riquadro I.19: utilizzare il codice appropriato del sistema armonizzato (NC) dell’Organizzazione mondiale delle dogane: 02.07 o 02.08.90.

Parte II: (1) Per «carni di pollame», si intendono le parti commestibili dei volatili d’allevamento, compresi i volatili allevati come animali domestici pur senza essere considerati tali, ad eccezione dei ratiti, che non abbiano subito alcun trattamento di conservazione eccetto il trattamento a freddo; le carni confezionate sotto vuoto o in atmosfera controllata devono essere accompagnate anch’esse da un certificato redatto secondo il presente modello. Sono comprese le carni di selvaggina da penna selvatica così come definite nel regolamento (CE) n. 798/2008. (2) Barrare se la spedizione non è destinata all’importazione in Svezia o in Finlandia. (3) Codice del territorio, così come figura nell’allegato I, parte 1, colonna 2, del regolamento (CE) n. 798/2008. (4) Cancellare se non pertinente. (5) Inserire il nome del o dei compartimenti. (6) Barrare se la spedizione proviene da Brasile, Israele o Svizzera. (7) Indicare la o le date di macellazione. Le importazioni di tali carni non sono consentite qualora siano state ottenute da pollame macellato nel territorio di cui alla nota 3 o nel compartimento di cui alla nota 5 durante un periodo in cui la Comunità europea ha adottato misure restrittive nei confronti delle importazioni di tali carni dallo stesso territorio. (8) Requisito applicabile solo ai paesi contrassegnati dal codice «VI» nella colonna 5 («Garanzie complementari») dell’allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008. Veterinario ufficiale Cognome e nome (in stampatello): Data: Timbro: Qualifica e titolo: Firma:

Modello di certificato veterinario per le carni macinate e le carni separate meccanicamente di pollame (POU-MI/MSM)

(Non ancora predisposto)

Modello di certificato veterinario per le carni di ratiti d’allevamento destinate al consumo umano (RAT)

PAESE Certificato veterinario per l’esportazione nell’UE Parte I: Informazioni sulla partita spedita I.1. Speditore I.2. Numero di riferimento del certificato I.2.a. Nome I.3. Autorità centrale competente Indirizzo I.4. Autorità locale competente Tel. I.5. Destinatario I.6. Nome Indirizzo Codice postale Tel. I.7. Paese di origine Codice ISO I.8. Regione di origine Codice I.9. Paese di destinazione Codice ISO I.10. I.11. Luogo di origine I.12. Nome Numero di riconoscimento Indirizzo I.13. Luogo di carico I.14. Data di partenza I.15. Mezzo di trasporto I.16. PIF di entrata nell’UE Aereo Nave Vagone Autocarro Altro I.17. Identificazione: Riferimento documentale: I.18. Descrizione della merce I.19. Codice del prodotto (codice NC) 02.08.90 I.20. Numero di animali/Peso lordo I.21. Temperatura I.22. Numero di colli Ambiente Di frigorifero Di congelazione I.23. Numero del sigillo e numero del container I.24. Tipo di imballaggio I.25. Merce certificata per: Consumo umano I.26. I.27. Per importazione o ammissione nell’UE I.28. Identificazione della merce Numero di riconoscimento degli stabilimenti Specie (Nome scientifico) Natura della merce Macello Impianto di fabbricazione Deposito frigorifero Numero di colli Peso netto

PAESE RAT (carni di ratiti d’allevamento destinate al consumo umano) Parte II: Certificazione II. Informazioni sanitarie II.a. Numero di riferimento del certificato II.b. II.1. Attestato sanitario Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni pertinenti dei regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 852/2004, (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004 e certifica che le carni di ratiti ( 1 ) descritte nel presente certificato sono state prodotte conformemente a dette prescrizioni e in particolare che: a) provengono da uno o da stabilimenti che applicano un programma basato sui principi HACCP, a norma del regolamento (CE) n. 852/2004; b) sono state prodotte conformemente alle condizioni di cui all’allegato III, sezioni III e V, del regolamento (CE) n. 853/2004; c) sono risultate idonee al consumo umano a seguito dell’ispezione ante e post mortem condotta conformemente all’allegato I, capo VII, sezione IV, del regolamento (CE) n. 854/2004 ( 2 ); d) recano una marchiatura d’identificazione secondo quanto disposto dall’allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004; e) sono rispettate le garanzie relative agli animali vivi e ai prodotti da essi ottenuti previste dai piani di sorveglianza dei residui presentati a norma della direttiva 96/23/CE, in particolare dell’articolo 29 della medesima. II.2. Attestato di polizia sanitaria Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le carni di ratiti di cui al presente certificato: II.2.1. provengono: ( 2 ) ( 3 ) [dal territorio contrassegnato dal codice …;] ( 2 ) ( 4 ) oppure [dal o dai compartimenti …;] che alla data del rilascio del certificato era/no indenne/i da: influenza aviaria ad alta patogenicità così come definita al regolamento (CE) n. 798/2008; e ( 2 ) ( 5 ) ( 6 ) [malattia di Newcastle così come definita al regolamento (CE) n. 798/2008]; II.2.2. sono state ottenute da ratiti: ( 2 ) [non vaccinati contro l’influenza aviaria;] ( 2 ) oppure [vaccinati contro l’influenza aviaria in conformità di un piano di vaccinazione a norma del regolamento (CE) n. 798/2008, con: … (nome e tipo del o dei vaccini usati) all’età di … settimane;] ( 7 ) sono stati macellati il o nel periodo …; ( 2 ) ( 6 ) II.2.3. [sono state ottenute da ratiti d’allevamento tenuti ininterrottamente: ( 2 ) ( 3 ) [nel territorio contrassegnato dal codice …;] ( 2 ) ( 4 ) oppure [nel o nei compartimenti …;] per almeno tre mesi prima della macellazione o dopo la schiusa delle uova;] ( 2 ) ( 8 ) oppure [sono state disossate e scuoiate e ottenute da ratiti d’allevamento tenuti ininterrottamente: ( 2 ) ( 3 ) [nel territorio contrassegnato dal codice …;] ( 2 ) ( 4 ) oppure [nel o nei compartimenti …;] per almeno tre mesi prima della macellazione o dopo la schiusa delle uova;]

( 6 ) ( 2 ) [II.2.3.1. derivano da ratiti di stabilimenti: a) che sono regolarmente oggetto di ispezioni veterinarie per verificare la presenza di malattie trasmissibili all’uomo o agli animali; b) che non sono oggetto di restrizioni di polizia sanitaria connesse a malattie cui i ratiti e/o altro pollame sono sensibili; c) intorno a cui, in un raggio di 10 chilometri, comprendente se del caso il territorio di un paese limitrofo, non si sono verificati focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità o di malattia di Newcastle per almeno i 30 giorni precedenti;] ( 8 ) ( 2 ) oppure [II.2.3.2. sono state disossate e scuoiate e ottenute da ratiti che sono stati allevati/hanno soggiornato per almeno tre mesi prima della macellazione in stabilimenti: a) che sono regolarmente oggetto di ispezioni veterinarie per verificare la presenza di malattie trasmissibili all’uomo o agli animali; b) che non sono oggetto di restrizioni di polizia sanitaria connesse a malattie cui i ratiti e/o altro pollame sono sensibili; c) in cui non si sono registrati focolai della malattia di Newcastle o di influenza aviaria ad alta patogenicità nei sei mesi precedenti e intorno a cui, nel raggio di 10 km dal perimetro del settore dello stabilimento in cui sono allevati i ratiti, comprendente se del caso il territorio di un paese limitrofo, non si sono verificati focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità o di malattia di Newcastle da almeno tre mesi;] ( 2 ) oppure [II.2.3.3. sono state disossate e scuoiate e ottenute da ratiti provenienti da paesi asiatici o africani che: a) sono stati posti in isolamento in un ambiente reso esente da zecche nel quadro di un programma ufficiale di lotta contro i roditori per almeno 14 giorni prima della macellazione; b) prima di essere trasferiti nell’ambiente reso esente da zecche: ( 2 ) [sono stati esaminati per verificare che non avessero zecche;] ( 2 ) oppure [sono stati sottoposti a trattamento atto ad eliminare tutte le zecche di cui fossero portatori] mediante (precisare il trattamento):…; e il trattamento non ha prodotto residui rilevabili nelle carni di ratiti; c) all’arrivo al macello sono stati sottoposti, con esito negativo, a un controllo volto ad accertare la presenza di zecche;] II.2.4. non sono state ottenute da ratiti macellati nel quadro di un piano zoosanitario per il controllo o l’eradicazione di malattie del pollame e/o dei ratiti; ( 2 ) ( 6 ) ( 9 ) II.2.5. [derivano da ratiti che sono stati vaccinati contro la malattia di Newcastle con un vaccino vivo negli ultimi 30 giorni precedenti la macellazione;] ( 2 ) ( 6 ) oppure [derivano da ratiti che non sono stati vaccinati contro la malattia di Newcastle con un vaccino vivo negli ultimi 30 giorni precedenti la macellazione;] ( 2 ) ( 8 ) II.2.6. [derivano da ratiti che non sono stati vaccinati contro la malattia di Newcastle]; ( 2 ) ( 8 ) oppure [derivano da ratiti che sono stati vaccinati contro la malattia di Newcastle con un vaccino vivo che non risponde ai requisiti di cui all’allegato VI del regolamento (CE) n. 798/2008, ma non sono stati vaccinati nei 30 giorni precedenti la macellazione;] ( 2 ) ( 8 ) oppure [derivano da ratiti che sono stati vaccinati contro la malattia di Newcastle con un vaccino inattivato rispondente ai requisiti di cui all’allegato VI del regolamento (CE) n. 798/2008;] ( 8 ) ( 10 ) [II.2.7. derivano da ratiti di stabilimenti nei quali la sorveglianza della malattia di Newcastle è stata effettuata mediante un piano di campionamento statistico con risultati negativi per almeno i sei mesi precedenti;] II.2.8. derivano da ratiti che non sono venuti a contatto, durante il trasporto al macello, con pollame e/o ratiti infettati dall’influenza aviaria ad alta patogenicità o dalla malattia di Newcastle;

II.2.9. provengono da macelli riconosciuti ai quali, al momento della macellazione, non si applicavano restrizioni conseguenti all’insorgenza, sospettata o confermata, dell’influenza aviaria ad alta patogenicità o della malattia di Newcastle e attorno ai quali, in un raggio di 10 km, non sono stati registrati focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità o malattia di Newcastle per almeno i 30 giorni precedenti; nonché non sono venute a contatto in nessuna fase della macellazione, del sezionamento, dello stoccaggio o del trasporto con ratiti o carni non conformi al regolamento (CE) n. 853/2004. II.3. Attestato relativo al benessere degli animali Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica di aver preso atto della direttiva 93/119/CE e che le carni descritte nel presente certificato derivano da ratiti che, prima e durante la macellazione o l’abbattimento, sono stati trattati nel macello conformemente a quanto disposto dalla direttiva 93/119/CE. Note Parte I: — Riquadro I.8: indicare il codice della zona o il nome del compartimento d’origine, se necessario, come definito nell’allegato I, parte 1, colonna 2, del regolamento (CE) n. 798/2008. — Riquadro I.11: nome, indirizzo e numero di riconoscimento dello stabilimento di spedizione. — Riquadro I.15: indicare i numeri di registrazione/immatricolazione dei vagoni ferroviari e degli autocarri, il nome delle navi e, se noti, i numeri dei voli degli aerei. In caso di trasporto in contenitori o scatole, indicare al riquadro I.23 il loro numero totale, i numeri di registrazione e i numeri di sigillo, se presenti. Parte II: (1) Per «carni di ratiti», si intendono tutte le parti, escluse le frattaglie, di ratiti d’allevamento idonee al consumo umano, che non abbiano subito alcun trattamento di conservazione, eccetto il trattamento a freddo; le carni confezionate sotto vuoto o in atmosfera controllata devono essere accompagnate anch’esse da un certificato redatto secondo il presente modello. (2) Cancellare se non pertinente. (3) Codice del territorio, così come figura nell’allegato I, parte 1, colonna 2, del regolamento (CE) n. 798/2008. (4) Inserire il nome del o dei compartimenti. (5) Non applicabile alle partite provenienti da Israele o dalla Svizzera. (6) Non applicabile ai paesi contrassegnati dal codice «VII» nella colonna 5 («Garanzie complementari») dell’allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008. (7) Indicare la o le date di macellazione. Le importazioni di tali carni non sono consentite qualora siano state ottenute da ratiti macellati nel territorio di cui alla nota 3 o nel compartimento di cui alla nota 4 durante un periodo in cui la Comunità europea ha adottato misure restrittive nei confronti delle importazioni di tali carni dallo stesso territorio. (8) Requisito applicabile solo ai paesi contrassegnati dal codice «VII» nella colonna 5 («Garanzie complementari») dell’allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008. (9) Tali partite non possono essere inviate in Svezia o Finlandia. (10) Negli allevamenti non vaccinati la sorveglianza è di tipo sierologico e nel caso degli allevamenti vaccinati viene condotta su tamponi tracheali dei ratiti. Veterinario ufficiale Cognome e nome (in stampatello): Data: Timbro: Qualifica e titolo: Firma:

Modello di certificato veterinario per le carni macinate e le carni separate meccanicamente di ratiti d’allevamento destinate al consumo umano (RAT-MI/MSM)

(Non ancora predisposto)

Modello di certificato veterinario per le carni di selvaggina da penna selvatica (WGM)

PAESE Certificato veterinario per l’esportazione nell’UE Parte I: Informazioni sulla partita spedita I.1. Speditore I.2. Numero di riferimento del certificato I.2.a. Nome I.3. Autorità centrale competente Indirizzo I.4. Autorità locale competente Tel. I.5. Destinatario I.6. Nome Indirizzo Codice postale Tel. I.7. Paese di origine Codice ISO I.8. Regione di origine Codice I.9. Paese di destinazione Codice ISO I.10. I.11. Luogo di origine I.12. Nome Numero di riconoscimento Indirizzo I.13. Luogo di carico I.14. Data di partenza I.15. Mezzo di trasporto I.16. PIF di entrata nell’UE Aereo Nave Vagone Autocarro Altro I.17. Identificazione: Riferimento documentale: I.18. Descrizione della merce I.19. Codice del prodotto (codice NC) 02.08.90 I.20. Numero di animali/Peso lordo I.21. Temperatura I.22. Numero di colli Ambiente Di frigorifero Di congelazione I.23. Numero del sigillo e numero del container I.24. Tipo di imballaggio I.25. Merce certificata per: Consumo umano I.26. I.27. Per importazione o ammissione nell’UE I.28. Identificazione della merce Numero di riconoscimento degli stabilimenti Specie (Nome scientifico) Natura della merce Macello Impianto di fabbricazione Deposito frigorifero Numero di colli Peso netto

PAESE WGM (carni di selvaggina da penna selvatica) Parte II: Certificazione II. Informazioni sanitarie II.a. Numero di riferimento del certificato II.b. II.1. Attestato sanitario Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni pertinenti dei regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 852/2004, (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004 e certifica che le carni di selvaggina da penna selvatica ( 1 ) descritte nel presente certificato sono state prodotte conformemente a dette prescrizioni e in particolare che: a) provengono da uno o da stabilimenti che applicano un programma basato sui principi HACCP, a norma del regolamento (CE) n. 852/2004; b) sono state prodotte conformemente alle condizioni di cui all’allegato III, sezione IV, del regolamento (CE) n. 853/2004; c) sono risultate idonee al consumo umano a seguito dell’ispezione post mortem condotta conformemente all’allegato I, capo VIII, sezione IV, del regolamento (CE) n. 854/2004; d) recano una marchiatura d’identificazione secondo quanto disposto dall’allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004; e) sono rispettate le garanzie relative agli animali vivi e ai prodotti da essi ottenuti previste dai piani di sorveglianza dei residui presentati a norma della direttiva 96/23/CE, in particolare dell’articolo 29 della medesima. II.2. Attestato di polizia sanitaria Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le carni di selvaggina da penna selvatica descritte nel presente certificato: II.2.1. a) sono state ottenute da selvaggina da penna selvatica abbattuta: ( 2 ) ( 3 ) [nel territorio contrassegnato dal codice …;] ( 2 ) ( 4 ) oppure [nel o nei compartimenti …;] non soggetto/i nei 30 giorni precedenti a restrizioni di polizia sanitaria a seguito della comparsa di focolai dell’influenza aviaria ad alta patogenicità o della malattia di Newcastle; b) sono state ottenute da animali che, entro dodici ore dall’abbattimento, sono stati trasportati a un centro di raccolta e/o ad un centro di lavorazione della selvaggina riconosciuto, per essere sottoposti a refrigerazione; II.2.2. provengono da: ( 2 ) [un centro di raccolta;] ( 2 ) oppure [un centro di lavorazione della selvaggina riconosciuto;] ( 2 ) oppure [un centro di raccolta e un centro di lavorazione della selvaggina riconosciuto;] dove, al momento della preparazione delle carcasse, non si applicavano restrizioni conseguenti all’insorgenza, sospettata o confermata, dell’influenza aviaria ad alta patogenicità o della malattia di Newcastle; II.2.3. sono state ottenute e sottoposte a ispezione conformemente ai regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004; ( 2 ) II.2.4. [nel caso di carni fresche o di selvaggina da penna selvatica spennata ed eviscerata, le carni sono state ottenute e sottoposte a ispezione conformemente ai regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004;] ( 2 ) oppure [nel caso della selvaggina da penna selvatica non spennata e non eviscerata: a) le carni sono state refrigerate a una temperatura massima di + 4 °C, per un periodo massimo di 15 giorni prima della data prevista per l’importazione, ma non sono state congelate né surgelate; b) su un campione rappresentativo delle carcasse è stata effettuata un’ispezione veterinaria ufficiale e le carni sono state ottenute e sottoposte a ispezione conformemente ai regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004; c) le carni sono state identificate mediante l’apposizione di un marchio ufficiale d’origine i cui dati sono riportati nel riquadro I.28;]

( 5 ) II.2.5. sono state ottenute da selvaggina da penna selvatica abbattuta il o nel periodo …; II.2.6. sono conformi alla direttiva 96/23/CE, in particolare agli articoli 29 e 30 della medesima. II.2.7. Garanzie complementari: Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che la selvaggina da penna selvatica: ( 2 ) ( 6 ) [è stata spennata ed eviscerata;] ( 2 ) ( 6 ) oppure [non è stata né spennata né eviscerata e sarà trasportata per via aerea.] Note Parte I: — Riquadro I.8: indicare il codice della zona o il nome del compartimento d’origine, se necessario, come definito nell’allegato I, parte 1, colonna 2, del regolamento (CE) n. 798/2008. — Riquadro I.11: nome, indirizzo e numero di riconoscimento dello stabilimento di spedizione. — Riquadro I.15: indicare i numeri di registrazione/immatricolazione dei vagoni ferroviari e degli autocarri, il nome delle navi e, se noti, i numeri dei voli degli aerei. In caso di trasporto in contenitori o scatole, indicare al riquadro I.23 il loro numero totale, i numeri di registrazione e i numeri di sigillo, se presenti. — Riquadro I.28 (natura della merce): scegliere una delle seguenti voci: selvaggina da penna spennata ed eviscerata/selvaggina da penna non spennata e non eviscerata. Parte II: (1) Per «carni di selvaggina da penna selvatica» si intendono le parti commestibili della selvaggina da penna selvatica, cacciata ai fini del consumo umano, escluse le frattaglie tranne nel caso della selvaggina da penna non spennata e non eviscerata, le quali non abbiano subito alcun trattamento di conservazione, eccetto il trattamento a freddo; le carni confezionate sotto vuoto o in atmosfera controllata devono essere accompagnate anch’esse da un certificato redatto secondo il presente modello. (2) Cancellare se non pertinente. (3) Codice del territorio, così come figura nell’allegato I, parte 1, colonna 2, del regolamento (CE) n. 798/2008. (4) Inserire il nome del o dei compartimenti. (5) Indicare la o le date di macellazione. Le importazioni di tali carni non sono consentite qualora siano state ottenute da volatili macellati nel territorio di cui alla nota 3 o nel compartimento di cui alla nota 4 durante un periodo in cui la Comunità europea ha adottato misure restrittive nei confronti delle importazioni di tali carni dallo stesso territorio. (6) Requisito applicabile solo ai paesi contrassegnati dal codice «VIII» nella colonna 5 («Garanzie complementari») dell’allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008. Veterinario ufficiale Cognome e nome (in stampatello): Data: Timbro: Qualifica e titolo: Firma:

Modello di certificato veterinario per le carni macinate e le carni separate meccanicamente di selvaggina da penna selvatica (WGM-MI/MSM)

(Non ancora predisposto)

Modello di certificato veterinario per le uova (E)

PAESE Certificato veterinario per l’esportazione nell’UE Parte I: Informazioni sulla partita spedita I.1. Speditore I.2. Numero di riferimento del certificato I.2.a. Nome I.3. Autorità centrale competente Indirizzo I.4. Autorità locale competente Tel. I.5. Destinatario I.6. Nome Indirizzo Codice postale Tel. I.7. Paese di origine Codice ISO I.8. Regione di origine Codice I.9. Paese di destinazione Codice ISO I.10. Regione di destinazione Codice I.11. Luogo di origine I.12. Nome Numero di riconoscimento Indirizzo I.13. Luogo di carico I.14. Data di partenza I.15. Mezzo di trasporto I.16. PIF di entrata nell’UE Aereo Nave Vagone Autocarro Altro I.17. Identificazione: Riferimento documentale: I.18. Descrizione della merce I.19. Codice del prodotto (codice NC) 04.07 I.20. Numero di animali/Peso lordo I.21. Temperatura I.22. Numero di colli Ambiente Di frigorifero Di congelazione I.23. Numero del sigillo e numero del container I.24. Tipo di imballaggio I.25. Merce certificata per: Consumo umano: I.26. I.27. Per importazione o ammissione nell’UE I.28. Identificazione della merce Numero di riconoscimento degli stabilimenti Specie (Nome scientifico) Impianto di fabbricazione Deposito frigorifero Numero di colli Peso netto

PAESE E (Uova) Parte II: Certificazione II. Informazioni sanitarie II.a. Numero di riferimento del certificato II.b II.1. Attestato di polizia sanitaria Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le uova qui descritte provengono da uno stabilimento che, alla data del rilascio del presente certificato, era indenne dall’influenza aviaria ad alta patogenicità quale definita dal regolamento (CE) n. 798/2008. II.2. Attestato sanitario Il sottoscritto veterinario ufficiale dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni pertinenti dei regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 852/2004, (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 2160/2003 e certifica che le uova di cui al presente certificato sono state prodotte conformemente a dette prescrizioni e in particolare che: II.2.1. provengono da uno o da stabilimenti che applicano un programma basato sui principi HACCP, a norma del regolamento (CE) n. 852/2004; II.2.2. sono state tenute, immagazzinate, trasportate e consegnate conformemente alle condizioni indicate nell’allegato III, capitolo I, sezione X, del regolamento (CE) n. 853/2004; ( 1 ) [II.2.3. soddisfano i requisiti del regolamento (CE) n. 1688/2005 della Commissione, che attua il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le garanzie speciali relative alla salmonella per partite di talune carni e di uova destinate alla Finlandia e alla Svezia;] II.2.4. sono rispettate le garanzie relative agli animali vivi e ai prodotti da essi derivati previste dai piani di sorveglianza dei residui presentati a norma della direttiva 96/23/CE, in particolare dell’articolo 29 della medesima; II.2.5. soddisfano i requisiti di cui all’articolo 10, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 2160/2003. In particolare: i) non è consentita l’importazione di uova qualora provenienti da allevamenti di galline ovaiole nei quali — a seguito dell’indagine epidemiologica di un focolaio di tossinfezione alimentare — sia stata rilevata la presenza di Salmonella spp. o qualora non vengano fornite garanzie equivalenti, a meno che le uova non siano contrassegnate come di classe B; ii) non è consentita l’importazione di uova qualora provengano da allevamenti di galline ovaiole di cui non sia nota la qualifica sanitaria, da allevamenti che si sospetta siano infetti o da allevamenti che presentano un’infezione da Salmonella enteritidis e Salmonella typhimurium per la quale sia stato fissato un obiettivo di riduzione nella legislazione comunitaria e in relazione alla quale non si applichi un monitoraggio equivalente a quello previsto dall’allegato del regolamento (CE) n. 1168/2006 o qualora non vengano fornite garanzie equivalenti, a meno che le uova non siano contrassegnate come uova di classe B. Note Parte I: — Riquadro I.8: indicare il codice della zona o il nome del compartimento d’origine, se necessario, come definito nell’allegato I, parte 1, colonna 2, del regolamento (CE) n. 798/2008. — Riquadro I.11: nome, indirizzo e numero di riconoscimento dello stabilimento di spedizione. — Riquadro I.15: indicare i numeri di registrazione/immatricolazione dei vagoni ferroviari e degli autocarri, il nome delle navi e, se noti, i numeri dei voli degli aerei. In caso di trasporto in contenitori o scatole, indicare al riquadro I.23 il loro numero totale, i numeri di registrazione e i numeri di sigillo, se presenti. — Riquadro 1.18: indicare la classe delle uova conformemente all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1028/2006. Parte II: (1) Barrare se la spedizione non è destinata all’importazione in Svezia o in Finlandia.

Veterinario ufficiale Cognome e nome (in stampatello): Data: Timbro: Qualifica e titolo: Firma:

Modello di certificato veterinario per gli ovoprodotti (EP)

PAESE Certificato veterinario per l’esportazione nell’UE Parte I: Informazioni sulla partita spedita I.1. Speditore I.2. Numero di riferimento del certificato I.2.a. Nome I.3. Autorità centrale competente Indirizzo I.4. Autorità locale competente Tel. I.5. Destinatario I.6. Nome Indirizzo Codice postale Tel. I.7. Paese di origine Codice ISO I.8. Regione di origine Codice I.9. Paese di destinazione Codice ISO I.10. I.11. Luogo di origine I.12. Nome Numero di riconoscimento Indirizzo I.13. Luogo di carico I.14. Data di partenza I.15. Mezzo di trasporto I.16. PIF di entrata nell’UE Aereo Nave Vagone Autocarro Altro I.17. Identificazione: Riferimento documentale: I.18. Descrizione della merce I.21. Temperatura Ambiente I.23. Numero del sigillo e numero del container I.25. Merce certificata per: Consumo umano: I.26. I.27. Per importazione o ammissione nell’UE I.28. Identificazione della merce Specie (Nome scientifico) I.19. Codice del prodotto (codice NC) I.20. Numero di animali/Peso lordo I.22. Numero di colli Di frigorifero Di congelazione I.24. Tipo di imballaggio Numero di riconoscimento degli stabilimenti Natura della merce Impianto di fabbricazione Deposito frigorifero Numero di colli Peso netto

PAESE EP (ovoprodotti) Parte II: Certificazione II. Informazioni sanitarie II.a. Numero di riferimento del certificato II.b. II.1. Attestato sanitario Il sottoscritto veterinario ufficiale/ispettore ufficiale dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni pertinenti dei regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 852/2004 e (CE) n. 853/2004 e certifica che gli ovoprodotti di cui al presente certificato sono stati ottenuti conformemente a dette prescrizioni e in particolare che: II.1.1. provengono da uno o da stabilimenti che applicano un programma basato sui principi HACCP, a norma del regolamento (CE) n. 852/2004; II.1.2. sono stati prodotti a partire da materie prime che soddisfano i requisiti dall’allegato III, sezione X, capitolo II, punto II, del regolamento (CE) n. 853/2004; II.1.3. sono stati prodotti conformemente alle prescrizioni di igiene di cui all’allegato III, sezione X, capitolo II, punto III, del regolamento (CE) n. 853/2004; II.1.4. possiedono le caratteristiche analitiche di cui all’allegato III, sezione X, capitolo II, punto IV, del regolamento (CE) n. 853/2004 e soddisfano i criteri pertinenti di cui al regolamento (CE) n. 2073/2005 sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari; II.1.5. recano una marchiatura di identificazione secondo quanto disposto dall’allegato II, sezione I, e dall’allegato III, sezione X, capitolo II, punto V, del regolamento (CE) n. 853/2004; II.1.6. sono rispettate le garanzie relative agli animali vivi e ai prodotti da essi derivati previste dai piani di sorveglianza dei residui presentati a norma della direttiva 96/23/CE, in particolare dell’articolo 29 della medesima. Note Parte I: — Riquadro I.8: indicare il codice della zona o il nome del compartimento d’origine, se necessario, come definito nell’allegato I, parte 1, colonna 2, del regolamento (CE) n. 798/2008. — Riquadro I.11: nome, indirizzo e numero di riconoscimento dello stabilimento di spedizione. — Riquadro I.15: indicare i numeri di registrazione/immatricolazione dei vagoni ferroviari e degli autocarri, il nome delle navi e, se noti, i numeri dei voli degli aerei. In caso di trasporto in contenitori o scatole, indicare al riquadro I.23 il loro numero totale, i numeri di registrazione e i numeri di sigillo, se presenti. — Riquadro I.19: utilizzare il codice appropriato del sistema armonizzato (NC) dell’Organizzazione mondiale delle dogane: 04.08 o 21.06.10. — Riquadro I.28: Natura della merce: indicare la percentuale degli elementi costitutivi delle uova. Veterinario ufficiale o ispettore ufficiale Cognome e nome (in stampatello): Data: Timbro: Qualifica e titolo: Firma:

[^1] I prodotti, compresi quelli trasportati via mare su rotte d’altura, fabbricati prima di questa data possono essere importati nella Comunità per un periodo di 90 giorni a partire da questa data.

[^2] Solo i prodotti fabbricati dopo questa data possono essere importati nella Comunità.

[^3] Certificati conformi all’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli ( [GU L 114 del 30.4.2002, pag. 132](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2002_114_R_TOC) come da ultimo modificato).

[^4] Ex Repubblica iugoslava di Macedonia; codice provvisorio che non pregiudica in alcun modo la denominazione definitiva che sarà stabilita in seguito alla conclusione dei negoziati in corso sull’argomento presso le Nazioni Unite.

[^5] Escluso il Kosovo quale definito dalla risoluzione n. 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.

*(Da compilare e allegare al certificato veterinario se il trasporto di pollame e pulcini di un giorno fino al confine della Comunità europea comprende, anche limitatamente a una parte del viaggio, un trasporto via nave)*

Dichiarazione del comandante della nave Il sottoscritto, comandante della nave (nome …), dichiara che il pollame di cui al certificato veterinario allegato n. … è rimasto a bordo della nave durante il viaggio da … in … (paese esportatore, suo territorio, zona o compartimento) a … nella Comunità europea e che la nave non ha fatto scalo in nessun luogo al di fuori di … (paese esportatore, suo territorio, zona o compartimento) durante il viaggio verso la Comunità europea ad eccezione di: … (porti di scalo lungo la rotta). Inoltre, nel corso del viaggio il pollame non è venuto a contatto con altro pollame di qualifica sanitaria inferiore presente a bordo. Fatto a …, … il … (Porto di arrivo) (Data di arrivo) (Timbro) (Firma del comandante) (Nome e qualifica, in stampatello)

I. Prima dell’importazione nella Comunità

Metodi per la normalizzazione dei materiali e procedure di esame, campionamento e analisi per:

| 1. | —: Manuale diagnostico per l’influenza aviaria definito nella decisione 2006/437/CE della Commissione [^1] , oppure | — | Manuale diagnostico per l’influenza aviaria definito nella decisione 2006/437/CE della Commissione [^1] , oppure | — | Manuale dei test diagnostici e dei vaccini per animali terrestri dell’Ufficio internazionale delle epizoozie (UIE) [^2] . |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| — | Manuale diagnostico per l’influenza aviaria definito nella decisione 2006/437/CE della Commissione [^1] , oppure |  |  |  |  |
| — | Manuale dei test diagnostici e dei vaccini per animali terrestri dell’Ufficio internazionale delle epizoozie (UIE) [^2] . |  |  |  |  |

| 2. | —: Allegato III della direttiva 92/66/CEE del Consiglio [^3] , oppure | — | Allegato III della direttiva 92/66/CEE del Consiglio [^3] , oppure | — | Manuale dei test diagnostici e dei vaccini per animali terrestri dell’Ufficio internazionale delle epizoozie (UIE), | — | se si applica l’articolo 12 della direttiva 90/539/CEE, i metodi di campionamento e analisi devono essere conformi ai metodi descritti negli allegati della decisione 92/340/CEE della Commissione [^4] . |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| — | Allegato III della direttiva 92/66/CEE del Consiglio [^3] , oppure |  |  |  |  |  |  |
| — | Manuale dei test diagnostici e dei vaccini per animali terrestri dell’Ufficio internazionale delle epizoozie (UIE), |  |  |  |  |  |  |
| — | se si applica l’articolo 12 della direttiva 90/539/CEE, i metodi di campionamento e analisi devono essere conformi ai metodi descritti negli allegati della decisione 92/340/CEE della Commissione [^4] . |  |  |  |  |  |  |

| 3. | —: Allegato II, capitolo III, della direttiva 90/539/CEE, oppure | — | Allegato II, capitolo III, della direttiva 90/539/CEE, oppure | — | Manuale dei test diagnostici e dei vaccini per animali terrestri dell’Ufficio internazionale delle epizoozie (UIE). |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| — | Allegato II, capitolo III, della direttiva 90/539/CEE, oppure |  |  |  |  |
| — | Manuale dei test diagnostici e dei vaccini per animali terrestri dell’Ufficio internazionale delle epizoozie (UIE). |  |  |  |  |

| 4. | —: Esame sierologico: campionamento da eseguire su 60 volatili prima che inizi la deposizione secondo i metodi descritti nel Manuale dei test diagnostici e dei vaccini per animali terrestri dell’Ufficio internazionale delle epizoozie (UIE). | — | Esame sierologico: campionamento da eseguire su 60 volatili prima che inizi la deposizione secondo i metodi descritti nel Manuale dei test diagnostici e dei vaccini per animali terrestri dell’Ufficio internazionale delle epizoozie (UIE). |
| --- | --- | --- | --- |
| — | Esame sierologico: campionamento da eseguire su 60 volatili prima che inizi la deposizione secondo i metodi descritti nel Manuale dei test diagnostici e dei vaccini per animali terrestri dell’Ufficio internazionale delle epizoozie (UIE). |  |  |

| 5. | —: Allegato II, capitolo III, della direttiva 90/539/CEE, oppure | — | Allegato II, capitolo III, della direttiva 90/539/CEE, oppure | — | Manuale dei test diagnostici e dei vaccini per animali terrestri dell’Ufficio internazionale delle epizoozie (UIE). |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| — | Allegato II, capitolo III, della direttiva 90/539/CEE, oppure |  |  |  |  |
| — | Manuale dei test diagnostici e dei vaccini per animali terrestri dell’Ufficio internazionale delle epizoozie (UIE). |  |  |  |  |

**6.** *Mycoplasma meleagridis* Allegato II, capitolo III, della direttiva 90/539/CEE.

**7.** *Salmonella rilevante per la salute pubblica* Per la rilevazione si usa il metodo raccomandato dal laboratorio comunitario di riferimento (LCR) per la salmonella di Bilthoven, Paesi Bassi, oppure un metodo equivalente. Tale metodo è descritto nell’attuale versione del progetto di allegato D della norma ISO 6579 (2002): «Rilevazione della *Salmonella* spp. nelle feci animali e nei campioni della fase della produzione primaria». In questo metodo si utilizza un mezzo semisolido (mezzo semisolido modificato Rappaport-Vassiladis, MSRV) come mezzo di arricchimento selettivo unico. La sierotipizzazione si effettua secondo il sistema Kauffmann-White o un metodo equivalente.

II. Dopo l’importazione nella Comunità

Procedure di campionamento e di analisi relative all’influenza aviaria e alla malattia di Newcastle:

Nel corso del periodo di cui all’allegato VIII, punto II.1, il veterinario ufficiale preleva dal pollame importato campioni da sottoporre a esame virologico secondo la seguente procedura:

— tra il settimo e il quindicesimo giorno dopo l’inizio del periodo di isolamento, prelevare tamponi cloacali da tutti i volatili nel caso in cui la partita sia composta da un numero di volatili inferiore a 60, oppure da almeno 60 volatili nel caso in cui la partita abbia una consistenza numerica superiore,

| — | i): di cui al manuale diagnostico della decisione 2006/437/CE, per l’influenza aviaria, | i) | di cui al manuale diagnostico della decisione 2006/437/CE, per l’influenza aviaria, | ii) | di cui all’allegato III della direttiva 92/66/CEE, per la malattia di Newcastle. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| i) | di cui al manuale diagnostico della decisione 2006/437/CE, per l’influenza aviaria, |  |  |  |  |
| ii) | di cui all’allegato III della direttiva 92/66/CEE, per la malattia di Newcastle. |  |  |  |  |

III. Disposizioni generali

— È consentito il raggruppamento dei campioni con un massimo di 5 campioni di diversi uccelli per ogni raggruppamento,

— gli isolati virali devono essere inviati immediatamente al laboratorio nazionale di riferimento.

[^1] [GU L 237 del 31.8.2006, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_237_R_TOC) .

[^2] http://www.oie.int/eng/normes/mmanual/A\_summry.htm

[^3] [GU L 260 del 5.9.1992, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1992_260_R_TOC) .

[^4] [GU L 188 dell’8.7.1992, pag. 34](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1992_188_R_TOC) .

I. Condizioni per la sorveglianza dell’influenza aviaria nel pollame nei paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti di cui all’articolo 10

A. Sorveglianza dell’influenza aviaria nel pollame

**1.** Descrizione degli obiettivi

**2.** Paese terzo, suo territorio, zona o compartimento (barrare la dicitura non pertinente):

| 3. | —: sorveglianza sierologica, | — | sorveglianza sierologica, | — | sorveglianza virologica, | — | sottotipi di influenza aviaria interessati. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| — | sorveglianza sierologica, |  |  |  |  |  |  |
| — | sorveglianza virologica, |  |  |  |  |  |  |
| — | sottotipi di influenza aviaria interessati. |  |  |  |  |  |  |

| 4. | —: specie interessate (ad esempio tacchini, polli, pernici), | — | specie interessate (ad esempio tacchini, polli, pernici), | — | categorie interessate (ad esempio riproduttori, ovaiole), | — | modalità di allevamento interessate (ad esempio stabilimenti commerciali, allevamenti a carattere familiare). |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| — | specie interessate (ad esempio tacchini, polli, pernici), |  |  |  |  |  |  |
| — | categorie interessate (ad esempio riproduttori, ovaiole), |  |  |  |  |  |  |
| — | modalità di allevamento interessate (ad esempio stabilimenti commerciali, allevamenti a carattere familiare). |  |  |  |  |  |  |

| 5. | —: numero di stabilimenti nell’area, | — | numero di stabilimenti nell’area, | — | numero di stabilimenti per categoria, | — | numero di stabilimenti da sottoporre a campionamento per categoria di pollame. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| — | numero di stabilimenti nell’area, |  |  |  |  |  |  |
| — | numero di stabilimenti per categoria, |  |  |  |  |  |  |
| — | numero di stabilimenti da sottoporre a campionamento per categoria di pollame. |  |  |  |  |  |  |

**6.** Frequenza dei campionamenti

**7.** Numero di campioni per stabilimento/capannone

**8.** Periodo del campionamento

**9.** Tipo di campioni prelevati (tessuti, feci, tamponi cloacali/orofaringei/tracheali)

**10.** Analisi di laboratorio effettuate (ad esempio AGID, PCR, HI, isolamento del virus)

**11.** Indicazione dei laboratori che effettuano analisi a livello centrale, regionale o locale (barrare la dicitura non pertinente) Indicazione del laboratorio di riferimento che effettua le analisi di conferma (laboratorio nazionale di riferimento per l’influenza aviaria, UIE o laboratorio comunitario di riferimento per l’influenza aviaria)

**12.** Sistema/protocollo di segnalazione dei risultati della sorveglianza dell’influenza aviaria (allegare i risultati, se disponibili)

**13.** Indagini in seguito a risultati positivi per i sottotipi H5 e H7

B. Se disponibili, informazioni sulla sorveglianza dell’influenza aviaria negli uccelli selvatici per valutare i fattori di rischio di introduzione dell’influenza aviaria nel pollame

| 1. | —: sorveglianza sierologica, | — | sorveglianza sierologica, | — | sorveglianza virologica, | — | sottotipi di influenza aviaria interessati. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| — | sorveglianza sierologica, |  |  |  |  |  |  |
| — | sorveglianza virologica, |  |  |  |  |  |  |
| — | sottotipi di influenza aviaria interessati. |  |  |  |  |  |  |

**2.** Criteri di campionamento

**3.** Individuazione delle specie di uccelli selvatici (indicare i nomi latini)

**4.** Individuazione delle aree prescelte

**5.** Informazioni di cui al punto 6 e ai punti da 8 a 12 della parte I.A.

II. Sorveglianza dell’influenza aviaria da effettuarsi in caso di focolaio della malattia in un paese terzo, suo territorio, zona o compartimento precedentemente indenne, come da articolo 8, paragrafo 2, lettera d), e articolo 9, paragrafo 2, lettera b)

La sorveglianza dell’influenza aviaria deve garantire almeno l’attendibilità, ottenuta mediante un campione rappresentativo randomizzato delle popolazioni a rischio, atta a dimostrare l’assenza di infezione, tenuto conto delle specifiche circostanze epidemiologiche relative al o ai focolai rilevati.

[^1] Fornire tutte le informazioni dettagliate necessarie per consentire una corretta valutazione del programma.

I. Condizioni per i piani di vaccinazione realizzati in un paese terzo, suo territorio, zona o compartimento di cui all’articolo 11

**1.** Paese, territorio, zona o compartimento (barrare la dicitura non pertinente)

**2.** Storia della malattia (focolai precedenti nel pollame o casi negli uccelli selvatici di HPAI/LPAI)

**3.** Descrizione dei motivi della decisione di introdurre la vaccinazione

| 4. | —: focolaio di influenza aviaria nel paese terzo, suo territorio, zona o compartimento (barrare la dicitura non pertinente), | — | focolaio di influenza aviaria nel paese terzo, suo territorio, zona o compartimento (barrare la dicitura non pertinente), | — | focolaio di influenza aviaria in un paese limitrofo, | — | altri fattori di rischio come determinate aree, tipi di allevamento o categorie di pollame o altri volatili in cattività. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| — | focolaio di influenza aviaria nel paese terzo, suo territorio, zona o compartimento (barrare la dicitura non pertinente), |  |  |  |  |  |  |
| — | focolaio di influenza aviaria in un paese limitrofo, |  |  |  |  |  |  |
| — | altri fattori di rischio come determinate aree, tipi di allevamento o categorie di pollame o altri volatili in cattività. |  |  |  |  |  |  |

**5.** Area geografica in cui si effettua la vaccinazione

**6.** Numero di stabilimenti nell’area sottoposta a vaccinazione

**7.** Numero di stabilimenti in cui si effettua la vaccinazione, se diverso dal punto 6

**8.** Specie e categorie di pollame o altri volatili in cattività nel territorio, zona o compartimento sottoposti a vaccinazione

**9.** Numero approssimativo di capi di pollame e altri volatili in cattività negli stabilimenti di cui al punto 7

**10.** Sintesi delle caratteristiche del vaccino

**11.** Autorizzazione, manipolazione, produzione, stoccaggio, fornitura, distribuzione e vendita di vaccini contro l’influenza aviaria sul territorio nazionale

**12.** Attuazione di una strategia DIVA

**13.** Durata prevista della campagna di vaccinazione

**14.** Disposizioni e restrizioni relative ai movimenti del pollame vaccinato e dei prodotti a base di pollame vaccinato o degli altri volatili in cattività vaccinati

**15.** Analisi cliniche e di laboratorio effettuate negli stabilimenti sottoposti a vaccinazione e/o situati nell’area sottoposta a vaccinazione (ad esempio efficacia e analisi precedenti ai movimenti ecc.)

**16.** Sistemi per la tenuta di registri (ad esempio per le informazioni dettagliate di cui al punto 15) e la registrazione delle aziende in cui è effettuata la vaccinazione

II. Sorveglianza per i paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti che effettuano la vaccinazione contro l’influenza aviaria come da articolo 11

Se la vaccinazione è effettuata in un paese terzo, suo territorio, zona o compartimento, tutti gli stabilimenti commerciali sottoposti a vaccinazione contro l’influenza aviaria hanno l’obbligo di far eseguire analisi di laboratorio e di presentare le seguenti informazioni, insieme a quelle di cui all’allegato IV, parte I.A:

**1.** numero di stabilimenti sottoposti a vaccinazione nell’area per categoria,

**2.** numero di stabilimenti sottoposti a vaccinazione da sottoporre a campionamento per categoria di pollame,

**3.** utilizzo di volatili sentinella (indicare specie e numero di volatili sentinella per capannone),

**4.** numero di campioni prelevati per stabilimento e/o capannone,

**5.** dati sull’efficacia del vaccino.

[^1] Fornire tutte le informazioni dettagliate necessarie per consentire una corretta valutazione del programma.

I. Criteri generali

**1.** I vaccini devono essere registrati dalle autorità competenti del paese terzo interessato prima che ne siano ammesse la distribuzione e l’utilizzazione. Ai fini di tale registrazione le autorità competenti si avvalgono di un fascicolo completo contenente i dati relativi all’efficacia e all’innocuità. Per i vaccini importati le autorità competenti possono avvalersi dei dati controllati dalle autorità competenti del paese di produzione, sempre che questi controlli siano stati eseguiti secondo norme accettate a livello internazionale.

**2.** Inoltre, l’importazione o la produzione e la distribuzione dei vaccini devono essere controllate dalle autorità competenti del paese terzo interessato.

**3.** Prima che venga autorizzata la distribuzione, viene controllata per conto delle autorità competenti l’innocuità di ciascuna partita di vaccini, con particolare riguardo all’attenuazione o inattivazione e all’assenza di agenti contaminanti indesiderati, nonché la loro efficacia.

II. Criteri specifici

| 1. | i): inferiore a 0,4 se ad ogni volatile è somministrata per l’analisi una dose di almeno 10 7 EID50; oppure | i) | inferiore a 0,4 se ad ogni volatile è somministrata per l’analisi una dose di almeno 10 7 EID50; oppure | ii) | inferiore a 0,5 se ad ogni volatile è somministrata per l’analisi una dose di almeno 10 8 EID50. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| i) | inferiore a 0,4 se ad ogni volatile è somministrata per l’analisi una dose di almeno 10 7 EID50; oppure |  |  |  |  |
| ii) | inferiore a 0,5 se ad ogni volatile è somministrata per l’analisi una dose di almeno 10 8 EID50. |  |  |  |  |

**2.** I vaccini inattivati contro la malattia di Newcastle sono preparati a partire da un ceppo virale della malattia stessa avente un indice di patogenicità intracerebrale (ICPI) inferiore a 0,7 nei pulcini di un giorno se ad ogni volatile è somministrata per l’analisi una dose di almeno 10 8 EID50.

I. Pollame, pulcini di un giorno e uova da cova provenienti da un paese terzo, suo territorio, zona o compartimento in cui i vaccini utilizzati contro la malattia di Newcastle non sono conformi ai criteri di cui all’allegato VI

| 1. | a): il pollame, compresi i pulcini di un giorno, non devono essere stati vaccinati con tali vaccini almeno per i 12 mesi precedenti la data di importazione nella Comunità; | a) | il pollame, compresi i pulcini di un giorno, non devono essere stati vaccinati con tali vaccini almeno per i 12 mesi precedenti la data di importazione nella Comunità; | b) | i): effettuato presso un laboratorio ufficiale; | i) | effettuato presso un laboratorio ufficiale; | ii) | su un campione casuale di tamponi cloacali di almeno 60 volatili di ciascun allevamento; | iii) | il quale non ha rivelato paramixovirus aviari con un indice di patogenicità intracerebrale superiore a 0,4; | c) | il pollame deve essere stato tenuto in isolamento sotto controllo ufficiale nello stabilimento di origine nelle due settimane di cui alla lettera b); | d) | il pollame non deve essere stato a contatto con pollame non rispondente alle condizioni di cui alle lettere a) e b) nei 60 giorni precedenti la data di importazione nella Comunità oppure nei 60 giorni precedenti la raccolta delle uova nel caso delle uova da cova. |
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| a) | il pollame, compresi i pulcini di un giorno, non devono essere stati vaccinati con tali vaccini almeno per i 12 mesi precedenti la data di importazione nella Comunità; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b) | i): effettuato presso un laboratorio ufficiale; | i) | effettuato presso un laboratorio ufficiale; | ii) | su un campione casuale di tamponi cloacali di almeno 60 volatili di ciascun allevamento; | iii) | il quale non ha rivelato paramixovirus aviari con un indice di patogenicità intracerebrale superiore a 0,4; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| i) | effettuato presso un laboratorio ufficiale; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ii) | su un campione casuale di tamponi cloacali di almeno 60 volatili di ciascun allevamento; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| iii) | il quale non ha rivelato paramixovirus aviari con un indice di patogenicità intracerebrale superiore a 0,4; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| c) | il pollame deve essere stato tenuto in isolamento sotto controllo ufficiale nello stabilimento di origine nelle due settimane di cui alla lettera b); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| d) | il pollame non deve essere stato a contatto con pollame non rispondente alle condizioni di cui alle lettere a) e b) nei 60 giorni precedenti la data di importazione nella Comunità oppure nei 60 giorni precedenti la raccolta delle uova nel caso delle uova da cova. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**2.** Nel caso di importazioni di pulcini di un giorno da un paese terzo, suo territorio, zona o compartimento di cui al punto 1, i pulcini di un giorno e le uova da cova da cui sono nati non devono essere venute a contatto nell’incubatoio o durante il trasporto con pollame o uova da cova non rispondenti alle condizioni di cui al punto 1, lettere da a) a d).

II. Carni di pollame

Le carni di pollame devono provenire da pollame da macellazione che:

**a)** non è stato vaccinato con vaccini ottenuti da un ceppo madre del virus della malattia di Newcastle che presenta un indice di patogenicità superiore rispetto ai ceppi lentogeni dello stesso virus nei 30 giorni precedenti la macellazione;

**b)** è stato sottoposto a un test di isolamento del virus della malattia di Newcastle, eseguito presso un laboratorio ufficiale al momento della macellazione su un campione casuale di tamponi cloacali di almeno 60 volatili di ciascun allevamento interessato, che non ha rivelato paramixovirus aviari con un indice di patogenicità intracerebrale (ICPI) superiore a 0,4;

**c)** nei 30 giorni precedenti la data di macellazione non è venuto a contatto con pollame che non soddisfa le condizioni di cui alle lettere a) e b).

I. Condizioni applicabili prima dell’importazione

**1.** Il pollame riproduttore e da reddito diverso dai ratiti e le uova da cova e i pulcini di un giorno diversi da quelli dei ratiti destinati all’importazione nella Comunità possono provenire unicamente da stabilimenti riconosciuti dall’autorità competente del paese terzo interessato in base a condizioni almeno altrettanto rigorose quanto quelle di cui all’allegato II della direttiva 90/539/CEE, sempre che il riconoscimento di questi stabilimenti non sia stato né sospeso né revocato.

**2.** Qualora il pollame riproduttore e da reddito diverso dai ratiti e le uova da cova e i pulcini di un giorno diversi da quelli dei ratiti e/o i rispettivi allevamenti di origine debbano essere sottoposti a test per soddisfare i requisiti dei pertinenti certificati veterinari previsti dal presente regolamento, il prelievo dei campioni per i test e i test stessi sono eseguiti conformemente all’allegato III.

**3.** Le uova da cova destinate all’importazione nella Comunità recano il nome del paese terzo di origine e la dicitura «da cova», in caratteri alti almeno 3 mm, in una delle lingue ufficiali della Comunità.

| 4. | a): le informazioni stampigliate sulle uova secondo quanto disposto dal punto 3; | a) | le informazioni stampigliate sulle uova secondo quanto disposto dal punto 3; | b) | la specie di pollame da cui le uova provengono; | c) | il nome o la ragione sociale e l’indirizzo dello speditore. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a) | le informazioni stampigliate sulle uova secondo quanto disposto dal punto 3; |  |  |  |  |  |  |
| b) | la specie di pollame da cui le uova provengono; |  |  |  |  |  |  |
| c) | il nome o la ragione sociale e l’indirizzo dello speditore. |  |  |  |  |  |  |

| 5. | a): il nome del paese terzo, suo territorio, zona o compartimento di origine; | a) | il nome del paese terzo, suo territorio, zona o compartimento di origine; | b) | la specie di pollame cui appartengono i pulcini di un giorno; | c) | il numero distintivo dell’incubatoio; | d) | il nome o la ragione sociale e l’indirizzo dello speditore. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a) | il nome del paese terzo, suo territorio, zona o compartimento di origine; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b) | la specie di pollame cui appartengono i pulcini di un giorno; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| c) | il numero distintivo dell’incubatoio; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| d) | il nome o la ragione sociale e l’indirizzo dello speditore. |  |  |  |  |  |  |  |  |

II. Condizioni applicabili dopo l’importazione

| 1. | a): per un periodo di almeno sei settimane; oppure | a) | per un periodo di almeno sei settimane; oppure | b) | fino alla data della macellazione, qualora i volatili vengano macellati prima che sia trascorso il periodo di cui alla lettera a). |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a) | per un periodo di almeno sei settimane; oppure |  |  |  |  |
| b) | fino alla data della macellazione, qualora i volatili vengano macellati prima che sia trascorso il periodo di cui alla lettera a). |  |  |  |  |

**2.** Il pollame riproduttore e da reddito diverso dai ratiti nato da uova da cova importate è tenuto per almeno tre settimane dalla data della schiusa nell’incubatoio o per almeno tre settimane presso lo o gli stabilimenti in cui il pollame è stato inviato dopo la schiusa. I pulcini di un giorno eventualmente non allevati nello Stato membro che ha importato le uova da cova sono trasportati direttamente al luogo di destinazione finale (come specificato ai punti 1.10 e 1.11 del modello 2 di certificato sanitario di cui all’allegato IV della direttiva 90/539/CEE) e vi devono restare per almeno tre settimane dalla data della schiusa.

**3.** Durante i periodi pertinenti di cui ai punti 1 e 2, il pollame riproduttore e da reddito e i pulcini di un giorno importati, nonché il pollame riproduttore e da reddito diverso dai ratiti nato da uova da cova importate devono essere tenuti in isolamento in fabbricati adibiti all’allevamento del pollame dove non siano presenti altri allevamenti. Possono tuttavia essere introdotti in fabbricati adibiti all’allevamento del pollame in cui siano già presenti pollame riproduttore e da reddito e pulcini di un giorno. In tal caso i periodi di cui ai punti 1 e 2 decorrono dal momento dell’ingresso dell’ultimo volatile importato e nessun capo di pollame può uscire dal fabbricato prima che siano trascorsi tali periodi.

**4.** Le uova da cova importate sono covate in incubatrici e camere di schiusa separate. Le uova da cova importate possono tuttavia essere introdotte nelle incubatrici e nelle camere di schiusa in cui siano già presenti altre uova da cova. In tal caso i periodi di cui ai punti 1 e 2 decorrono dal momento dell’ingresso dell’ultimo uovo da cova importato.

**5.** Entro la data di conclusione dei periodi di cui al punto 1 o 2, il pollame riproduttore e da reddito e i pulcini di un giorno importati sono sottoposti a esame clinico da parte di un veterinario ufficiale e, se necessario, vengono prelevati campioni per accertarne lo stato di salute.

I. Condizioni applicabili prima dell’importazione

**1.** I ratiti da riproduzione e da reddito importati («i ratiti») sono identificati mediante collare e/o microchip recanti il codice ISO del paese terzo di origine. I microchip devono essere conformi alle norme ISO.

**2.** Le uova da cova importate di ratiti devono recare una stampigliatura che indica il codice ISO del paese terzo di origine e il numero di riconoscimento dello stabilimento di origine.

| 3. | a): le informazioni stampigliate sulle uova secondo quanto disposto dal punto 2; | a) | le informazioni stampigliate sulle uova secondo quanto disposto dal punto 2; | b) | un’indicazione, apposta in modo ben visibile e leggibile, che la partita contiene uova da cova di ratiti; | c) | il nome o la ragione sociale e l’indirizzo dello speditore. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a) | le informazioni stampigliate sulle uova secondo quanto disposto dal punto 2; |  |  |  |  |  |  |
| b) | un’indicazione, apposta in modo ben visibile e leggibile, che la partita contiene uova da cova di ratiti; |  |  |  |  |  |  |
| c) | il nome o la ragione sociale e l’indirizzo dello speditore. |  |  |  |  |  |  |

| 4. | a): il codice ISO del paese terzo di origine e il numero di riconoscimento dello stabilimento di origine; | a) | il codice ISO del paese terzo di origine e il numero di riconoscimento dello stabilimento di origine; | b) | un’indicazione, apposta in modo ben visibile e leggibile, che la partita contiene pulcini di un giorno di ratiti; | c) | il nome o la ragione sociale e l’indirizzo dello speditore. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a) | il codice ISO del paese terzo di origine e il numero di riconoscimento dello stabilimento di origine; |  |  |  |  |  |  |
| b) | un’indicazione, apposta in modo ben visibile e leggibile, che la partita contiene pulcini di un giorno di ratiti; |  |  |  |  |  |  |
| c) | il nome o la ragione sociale e l’indirizzo dello speditore. |  |  |  |  |  |  |

II. Condizioni applicabili dopo l’importazione

**1.** Una volta effettuati i controlli all’importazione in conformità della direttiva 91/496/CEE, le partite di ratiti, le loro uova da cova e i loro pulcini di un giorno devono essere trasportati direttamente al luogo di destinazione finale.

| 2. | a): per un periodo di almeno sei settimane; oppure | a) | per un periodo di almeno sei settimane; oppure | b) | fino alla data della macellazione, qualora i volatili vengano macellati prima che sia trascorso il periodo di cui alla lettera a). |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a) | per un periodo di almeno sei settimane; oppure |  |  |  |  |
| b) | fino alla data della macellazione, qualora i volatili vengano macellati prima che sia trascorso il periodo di cui alla lettera a). |  |  |  |  |

**3.** I ratiti nati dalle uova da cova importate devono essere tenuti per almeno tre settimane dalla data della schiusa nell’incubatoio o per almeno tre settimane presso lo o gli stabilimenti in cui sono stati inviati dopo la schiusa.

**4.** Durante i periodi di cui ai punti 2 e 3, i ratiti importati e i ratiti nati dalle uova da cova importate devono essere tenuti in isolamento in fabbricati dove non sono presenti altri ratiti o altro pollame. Possono tuttavia essere introdotti in fabbricati in cui siano già presenti altri ratiti o altro pollame. In tal caso i periodi di cui ai punti 2 e 3 decorrono dal momento dell’ingresso dell’ultimo volatile importato e nessun capo di pollame o ratiti può uscire dal fabbricato prima che siano trascorsi tali periodi.

**5.** Le uova da cova importate devono essere covate in incubatrici e camere di schiusa separate. Le uova da cova importate possono tuttavia essere introdotte nelle incubatrici e nelle camere di schiusa in cui siano già presenti altre uova da cova. In tal caso i periodi di cui ai punti 2 e 3 decorrono dal momento dell’ingresso dell’ultimo uovo da cova importato e si applicano le misure previste in tali punti.

**6.** Entro la data di conclusione dei periodi di cui al punto 2 o 3, i ratiti e i loro pulcini di un giorno importati devono essere sottoposti a esame clinico da parte di un veterinario ufficiale e, se necessario, vengono prelevati campioni per accertarne lo stato di salute.

III. Condizioni per l’importazione nella Comunità di ratiti da riproduzione e da reddito e loro pulcini di un giorno provenienti dall’Asia e dall’Africa

Le misure di protezione contro la febbre emorragica del Congo e della Crimea contemplate nell’allegato X, parte I, si applicano ai ratiti da riproduzione e da reddito e ai loro pulcini di un giorno provenienti da paesi terzi dell’Asia e dell’Africa, loro territori, zone o compartimenti.

Tutti i ratiti risultati positivi al saggio ELISA competitivo per la ricerca di anticorpi della febbre emorragica del Congo e della Crimea contemplati in detto allegato devono essere distrutti.

Tutti i volatili della stessa partita devono essere sottoposti nuovamente al saggio ELISA competitivo 21 giorni dopo la data del primo campionamento. Qualora anche un solo animale risulti positivo, tutti i volatili della stessa partita devono essere distrutti.

IV. Condizioni per i ratiti da riproduzione e da reddito provenienti da un paese terzo, suo territorio o zona considerato infettato dalla malattia di Newcastle

Ai ratiti e alle loro uova da cova provenienti da un paese terzo, suo territorio o zona considerato infettato dalla malattia di Newcastle e ai pulcini di un giorno nati da tali uova si applicano le seguenti norme:

**a)** prima dell’inizio del periodo di isolamento, l’autorità competente controlla gli impianti di isolamento di cui al presente allegato, parte II, punto 4, per verificarne l’idoneità;

**b)** durante i periodi di cui alla parte II, punti 2 e 3, del presente allegato, viene effettuato un test di isolamento del virus della malattia di Newcastle su un tampone cloacale o su un campione di feci prelevato da ciascun animale;

**c)** qualora i ratiti siano destinati a uno Stato membro la cui qualifica è stata riconosciuta conformemente all’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 90/539/CEE, si effettua un esame sierologico su ciascun animale, oltre al test di isolamento del virus di cui alla lettera b) di questa parte;

**d)** per poter uscire dall’isolamento i volatili devono essere risultati negativi ai test di cui alle lettere b) e c).

I. Per i ratiti

L’autorità competente garantisce che i ratiti siano tenuti in isolamento in un ambiente esente da zecche e protetto dai roditori per almeno 21 giorni prima della data d’importazione nella Comunità.

Prima di essere trasferiti in un ambiente esente da zecche i ratiti devono essere sottoposti a un trattamento che garantisca l’eliminazione di tutti gli ectoparassiti di cui siano portatori. Dopo aver soggiornato 14 giorni in un ambiente esente da zecche, i ratiti devono essere sottoposti a un saggio ELISA competitivo per la ricerca di anticorpi della febbre emorragica del Congo e della Crimea. L’esame deve dare esito negativo per ogni animale posto in isolamento. All’arrivo dei ratiti nella Comunità, il trattamento contro gli ectoparassiti e l’esame sierologico devono essere ripetuti.

II. Per i ratiti da cui vengono ottenute carni destinate all’importazione

L’autorità competente garantisce che i ratiti siano tenuti in isolamento in un ambiente esente da zecche e protetto dai roditori per almeno 14 giorni prima della data di macellazione.

Prima di essere trasferiti nell’ambiente esente da zecche i ratiti sono esaminati per verificare che non abbiano zecche oppure sono sottoposti a un trattamento che garantisca l’eliminazione di tutte le zecche di cui siano portatori. Il trattamento impiegato deve essere indicato sul certificato d’importazione. Esso non deve comunque produrre residui rilevabili nelle carni di ratiti.

Ogni partita di ratiti viene esaminata prima della macellazione per accertare l’assenza di zecche. Qualora venga rilevata la presenza di zecche, l’intera partita deve essere posta nuovamente in isolamento prima della macellazione.

Modello di certificato veterinario per il transito/lo stoccaggio di uova esenti da organismi patogeni specifici, carni, carni macinate e carni separate meccanicamente di pollame, ratiti e selvaggina da penna selvatica, uova e ovoprodotti

PAESE Certificato veterinario per l’esportazione nell’UE Parte I: Informazioni sulla partita spedita I.1. Speditore I.2. Numero di riferimento del certificato I.2.a. Nome I.3. Autorità centrale competente Indirizzo I.4. Autorità locale competente Tel. I.5. Destinatario I.6. Persona responsabile della partita nell’UE Nome Nome Indirizzo Indirizzo Codice postale Codice postale Tel. Tel. I.7. Paese di origine Codice ISO I.8. Regione di origine Codice I.9. Paese di destinazione Codice ISO I.10. Regione di destinazione Codice I.11. Luogo di origine I.12. Luogo di destinazione Nome Numero di riconoscimento Deposito doganale Rifornitore di navi Indirizzo Nome Numero di riconoscimento Indirizzo Codice postale I.13. Luogo di carico I.14. Data di partenza I.15. Mezzo di trasporto I.16. PIF di entrata nell’UE Aereo Nave Vagone Autocarro Altro I.17. Identificazione: Riferimento documentale: I.18. Descrizione della merce I.19. Codice del prodotto (codice NC) I.20. Numero di animali/Peso lordo I.21. Temperatura I.22. Numero di colli Ambiente Di frigorifero Di congelazione I.23. Numero del sigillo e numero del container I.24. Tipo di imballaggio I.25. Merce certificata per: Consumo umano: I.26. Per transito attraverso l’UE verso un paese terzo I.27. Paese terzo Codice ISO I.28. Identificazione della merce Numero di riconoscimento degli stabilimenti Specie (Nome scientifico) Natura della merce Tipo di trattamento Macello Impianto di fabbricazione Deposito frigorifero Numero di colli Peso netto

PAESE Transito/stoccaggio di uova esenti da organismi patogeni specifici, carni, carni macinate e carni separate meccanicamente di pollame, ratiti e selvaggina da penna selvatica, uova e ovoprodotti Parte II: Certificazione II. Informazioni sanitarie II.a. Numero di riferimento del certificato II.b. II.1. Attestato sanitario Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le uova esenti da organismi patogeni specifici, le carni, le carni macinate e le carni separate meccanicamente di pollame, ratiti e selvaggina da penna selvatica, le uova e gli ovoprodotti ( 1 ) di cui al presente certificato: II.1.1. provengono da un paese terzo, suo territorio, zona o compartimento di cui all’allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008, e ( 2 ) ( 3 ) I.1.2 soddisfano le pertinenti condizioni zoosanitarie indicate nell’attestato di polizia sanitaria che figura nei modelli di certificati di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008. Note Parte I: — Riquadro I.8: indicare il codice della zona o il nome del compartimento d’origine, se necessario, come definito nell’allegato I, parte 1, colonna 2, del regolamento (CE) n. 798/2008. — Riquadro I.11: nome, indirizzo e numero di riconoscimento dello stabilimento di spedizione. — Riquadro I.15: indicare i numeri di registrazione/immatricolazione dei vagoni ferroviari e degli autocarri, il nome delle navi e, se noti, i numeri dei voli degli aerei. In caso di trasporto in contenitori o scatole, indicare al riquadro I.23 il loro numero totale, i numeri di registrazione e i numeri di sigillo, se presenti. — Riquadro I.19: utilizzare il codice appropriato del sistema armonizzato (NC) dell’Organizzazione mondiale delle dogane: 02.07; 02.08.90; 04.07; 04.08 o 21.06.10. Parte II: (1) Uova esenti da organismi patogeni specifici, carni, carni macinate e carni separate meccanicamente di pollame, ratiti e selvaggina da penna selvatica, uova e ovoprodotti secondo quanto contemplato nell’allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008. (2) Cancellare se non pertinente. (3) Per le uova esenti da organismi patogeni specifici [SPF], le carni di pollame [POU], di ratiti [RAT], di selvaggina da penna selvatica [WGM], le carni macinate e le carni separate meccanicamente di pollame [POU-MI/MSM], le carni macinate e le carni separate meccanicamente di ratiti [RAT-MI/MSM], le carni macinate e le carni separate meccanicamente di selvaggina da penna selvatica [WGM-MI/MSM], le uova [E] o gli ovoprodotti [EP]. Veterinario ufficiale Cognome e nome (in stampatello): Data: Timbro: Qualifica e titolo: Firma:

| Presente regolamento | Decisione 2006/696/CE | Decisione 94/438/CE | Decisione 93/342/CEE |
| --- | --- | --- | --- |
| Articolo 1, paragrafo 1, primo comma | Articolo 1, primo comma |  |  |
| Articolo 1, paragrafo 1, secondo comma | Articolo 5 |  |  |
| Articolo 1, paragrafo 2 | Articolo 1, secondo comma |  |  |
| Articolo 1, paragrafo 3 | Allegato I e allegato II (parte 1) |  |  |
| Articolo 2, paragrafi da 1 a 5 | Articolo 2, lettere da a) a e) |  |  |
| Articolo 2, paragrafo 6 | Articolo 2, lettera m) |  |  |
| Articolo 2, paragrafo 7 | Articolo 2, lettera j) |  |  |
| Articolo 2, paragrafo 8 | Articolo 2, lettera k) |  |  |
| Articolo 2, paragrafo 9 | Articolo 2, lettera l) |  |  |
| Articolo 2, paragrafo 10 |  |  |  |
| Articolo 2, paragrafo 11 |  |  |  |
| Articolo 2, paragrafo 12, lettere da a) a c) | Articolo 2, lettera g) |  |  |
| Articolo 2, paragrafo 12, lettera d) |  |  |  |
| Articolo 2, paragrafo 13 | Articolo 2, lettera h) |  |  |
| Articolo 2, paragrafo 14 | Articolo 2, lettera f) |  |  |
| Articolo 2, paragrafo 15 |  |  |  |
| Articolo 2, paragrafo 16 |  |  |  |
| Articolo 2, paragrafo 17 |  |  |  |
| Articolo 2, paragrafo 18 |  |  |  |
| Articolo 2, paragrafo 19 |  |  |  |
| Articolo 2, paragrafo 20 |  |  |  |
| Articolo 3 | Articolo 5 |  |  |
| Articolo 4, primo comma | Articoli 5 e 3 |  |  |
| Articolo 4, secondo comma | Allegato I, parte 3 |  |  |
| Articolo 4, terzo comma | Articolo 3, secondo comma |  |  |
| Articolo 5 | Articolo 4 |  |  |
| Articolo 6 |  |  |  |
| Articolo 7, lettera a) |  |  | Articolo 2, lettera h) |
| Articolo 7, lettera b) |  |  | Articolo 2, lettera g) |
| Articolo 7, lettera c) |  |  | Articolo 2, lettera i) |
| Articolo 8 |  |  |  |
| Articolo 9 |  |  |  |
| Articolo 10 |  |  |  |
| Articolo 11 |  |  |  |
| Articolo 12 |  | Articolo 4, paragrafi 1 e 2 | Articolo 4, paragrafi 1 e 2 |
| Articolo 13 |  | Articolo 4, paragrafo 3 | Articolo 4, paragrafo 4 |
| Articolo 14, paragrafo 1, lettera a) | Articolo 9 |  |  |
| Articolo 14, paragrafo 1, lettera b) | Articolo 11 |  |  |
| Articolo 14, paragrafo 2 |  |  |  |
| Articolo 15 | Articolo 18 |  |  |
| Articolo 16 | Articolo 8 |  |  |
| Articolo 17 | Articolo 16, paragrafo 2 |  |  |
| Articolo 18, paragrafo 1 |  |  |  |
| Articolo 18, paragrafo 2 | Articolo 19, lettera b) |  |  |
| Articolo 18, paragrafo 3 | Articolo 19 |  |  |
| Articolo 19 | Articolo 20 |  |  |
| Articolo 20 |  |  |  |
| Articolo 21 |  |  |  |
| Articolo 22 |  |  |  |
| Allegato I | Allegati I e II |  |  |
| Allegato II | Allegato I, parte 3 |  |  |
| Allegato III, parte I, punti da 1 a 6 | Allegato I, parte 4, punto A |  |  |
| Allegato III, parte I, punto 7 |  |  |  |
| Allegato III, parti II e III | Allegato I, parte 4, punto B |  |  |
| Allegato IV |  |  |  |
| Allegato V |  |  |  |
| Allegato VI |  |  | Allegato B |
| Allegato VII, parte I | Articolo 7 |  |  |
| Allegato VII, parte II |  | Allegato |  |
| Allegato VIII, parte I | Articolo 9 |  |  |
| Allegato VIII, parte II | Articolo 10 |  |  |
| Allegato IX, parte I | Articolo 11 |  |  |
| Allegato IX, parte II | Articolo 12 |  |  |
| Allegato IX, parte III | Articolo 13 |  |  |
| Allegato IX, parte IV | Articolo 14 |  |  |
| Allegato X | Allegato V |  |  |
| Allegato XI | Allegato IV |  |  |
| Allegato XII |  |  |  |

[^1]: Fornire tutte le informazioni dettagliate necessarie per consentire una corretta valutazione del programma.
[^2]: http://www.oie.int/eng/normes/mmanual/A\_summry.htm
[^3]: .
[^4]: .
[^5]: Escluso il Kosovo quale definito dalla risoluzione n. 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.
[^6]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1237/2007 della Commissione ().
[^7]: ; rettifica nella . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1243/2007 della Commissione ().
[^8]: ; rettifica nella . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio ().
[^9]: . Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1237/2007.
[^10]: . Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2006/696/CE.
[^11]: ; rettifica nella .
[^12]: .
[^13]: http://www.oie.int/eng/normes/mcode/en\_sommaire.htm (ultima edizione).
[^14]: http://www.oie.int/eng/normes/en\_mmanual.htm?e1d10 (ultima edizione).
[^15]: . Regolamento modificato da ultimo del regolamento (CE) n. 510/2008 della Commissione ().
[^16]: .
[^17]: http://www.edqm.eu (ultima edizione).
[^18]: Veterinary Laboratories Agency, New Haw, Weybridge, Surrey KT 153NB, Regno Unito.
[^19]: http://www.oie.int/eng/normes/mcode/en\_sommaire.htm
[^20]: .