# REGOLAMENTO (CE) N. 789/2008 DEL CONSIGLIO

del 24 luglio 2008

recante modifica del regolamento (CE) n. 1911/2006 che impone un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di soluzioni di urea e nitrato d’ammonio originarie dell’Algeria, della Bielorussia, della Russia e dell’Ucraina in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 384/96

## Preamble

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea [^1] (di seguito «il regolamento di base»), in particolare gli articoli 8 e 9,

vista la proposta presentata dalla Commissione, dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDIMENTO

**(1)** Con il regolamento (CE) n. 1995/2000 [^2] il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di soluzioni di urea e nitrato d’ammonio (di seguito «UNA») originarie, tra l’altro, della Russia. In seguito a un riesame in previsione della scadenza avviato nel settembre 2005 il Consiglio, con il regolamento (CE) n. 1911/2006 [^3] , ha rinnovato per cinque anni tali misure al loro livello attuale.

**(2)** Il 19 dicembre 2006, con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* [^4] , la Commissione ha annunciato l’apertura di un riesame intermedio parziale relativo alle importazioni nella Comunità di soluzioni di urea e nitrato di ammonio originarie, tra l’altro, della Russia su richiesta della società per azioni aperta Novomoskovskiy Azot e della società per azioni aperta Nevinnomyssky Azot, due produttori esportatori russi appartenenti alla SpA aperta «Mineral and Chemical Company Eurochem». Ai fini del presente regolamento le due società, dato il loro legame, sono considerate un unico soggetto giuridico (di seguito «il produttore esportatore»). Le risultanze definitive e le conclusioni del riesame intermedio parziale figurano nel regolamento (CE) n. 238/2008 del Consiglio [^5] , che ha chiuso il riesame senza modificare le misure antidumping in vigore.

B. IMPEGNO

**(3)** Nel corso del riesame intermedio il produttore esportatore si è detto interessato ad offrire un impegno sui prezzi, ma non ha presentato un’offerta adeguatamente circostanziata entro i termini di cui all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento di base. Tuttavia, come indicato ai considerando 57 e 58 del regolamento del Consiglio di cui sopra, il Consiglio ha ritenuto che il produttore esportatore vada eccezionalmente autorizzato a completare la sua offerta di impegno entro dieci giorni di calendario dall’entrata in vigore di tale regolamento a causa della complessità di vari aspetti, ovvero 1) la volatilità del prezzo del prodotto in esame, che richiederebbe una forma di indicizzazione dei prezzi minimi, anche se il principale fattore di costo non spiega in maniera sufficiente tale volatilità; e 2) la particolare situazione del mercato del prodotto in esame. In seguito alla pubblicazione del regolamento (CE) n. 238/2008, ed entro il termine stabilito da tale regolamento, il produttore esportatore ha presentato un impegno sui prezzi accettabile a norma dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento di base.

**(4)** Con decisione 2008/649/CE [^6] la Commissione ha accettato tale offerta d’impegno. Il Consiglio riconosce che l’offerta d’impegno elimina gli effetti pregiudizievoli del dumping e limita in misura sufficiente il rischio di elusione.

**(5)** Per consentire alla Commissione ed alle autorità doganali di controllare con efficacia che il produttore esportatore rispetti l’impegno, quando la richiesta di immissione in libera pratica è presentata alle autorità doganali competenti, l’esenzione dal dazio antidumping è subordinata i) alla presentazione di una fattura corrispondente all’impegno, ovvero una fattura commerciale contenente almeno le informazioni e la dichiarazione di cui all’allegato; ii) al fatto che le merci importate siano prodotte, inviate e fatturate direttamente dal produttore esportatore al primo acquirente indipendente della Comunità; e iii) al fatto che le merci dichiarate e presentate alla dogana corrispondano precisamente alla descrizione della fattura corrispondente all’impegno. Qualora tali condizioni non siano rispettate, al momento dell’accettazione della dichiarazione d’immissione in libera pratica verrà imposto il dazio antidumping applicabile.

**(6)** Se la Commissione, a norma dell’articolo 8, paragrafo 9, del regolamento di base, ritira la propria accettazione di un impegno in seguito a una violazione relativa a transazioni particolari e dichiara non conformi le fatture corrispondenti all’impegno, al momento dell’accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica sorge un’obbligazione doganale.

**(7)** Gli importatori devono essere consapevoli del fatto che al momento dell’accettazione della dichiarazione d’immissione in libera pratica potrebbe sorgere, quale normale rischio commerciale, un’obbligazione doganale, come indicato ai considerando 5 e 6, anche se un impegno offerto dal fabbricante dal quale acquistano, direttamente o indirettamente, è stato accettato dalla Commissione.

**(8)** A norma dell’articolo 14, paragrafo 7, del regolamento di base le autorità doganali informano immediatamente la Commissione ogniqualvolta rilevino indicazioni di una violazione dell’impegno.

**(9)** Per le ragioni esposte nella decisione della Commissione, quest’ultima giudica pertanto accettabile l’impegno proposto dal produttore esportatore e lo ha informato dei fatti, delle considerazioni e degli obblighi essenziali sui quali è basata l’accettazione.

**(10)** In caso di violazione o di revoca dell’impegno, o di revoca dell’accettazione dell’impegno da parte della Commissione, il dazio antidumping istituito dal Consiglio a norma dell’articolo 9, paragrafo 4, si applica automaticamente, come disposto dall’articolo 8, paragrafo 9, del regolamento di base,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

Il regolamento (CE) n. 1911/2006 è modificato come segue:

1) All’articolo 1 il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, il dazio antidumping definitivo non si applica alle importazioni immesse in libera pratica a norma dell’articolo 2 o dell’articolo 2 *bis* .»;

| 2) | dopo l’articolo 2 è inserito l’articolo 2 *bis* seguente:<br>«Articolo 2 bis<br>1. Le importazioni di miscele di urea e nitrato di ammonio dichiarate per l’immissione in libera pratica e fatturate dalla società che ha proposto un impegno accettato dalla Commissione e la cui denominazione figura nella decisione 2008/649/CE della Commissione, periodicamente modificata, sono esenti dal dazio antidumping istituito dall’articolo 1, purché:<br>—<br>le merci siano prodotte, inviate e fatturate direttamente da detto produttore al primo acquirente indipendente della Comunità, nonché<br>—<br>le importazioni siano corredate di una fattura corrispondente all’impegno, ossia di una fattura commerciale contenente almeno le informazioni e la dichiarazione di cui all’allegato del presente regolamento, nonché<br>—<br>le merci dichiarate e presentate in dogana corrispondano esattamente alla descrizione riportata nella fattura corrispondente all’impegno.<br>2. Al momento dell’accettazione della dichiarazione d’immissione in libera pratica sorge un’obbligazione doganale:<br>—<br>ogniqualvolta sia accertata, relativamente alle importazioni di cui al paragrafo 1, l’inosservanza di una o più delle condizioni elencate in tale paragrafo, oppure<br>—<br>quando la Commissione ritira l’accettazione dell’impegno, in conformità dell’articolo 8, paragrafo 9, del regolamento di base, con un regolamento o una decisione che si riferisce a transazioni particolari e dichiara invalide le pertinenti fatture corrispondenti all’impegno.<br>[GU L 213 dell’8.8.2008, pag. 39](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2008_213_R_TOC) .»;" | — | le merci siano prodotte, inviate e fatturate direttamente da detto produttore al primo acquirente indipendente della Comunità, nonché | — | le importazioni siano corredate di una fattura corrispondente all’impegno, ossia di una fattura commerciale contenente almeno le informazioni e la dichiarazione di cui all’allegato del presente regolamento, nonché | — | le merci dichiarate e presentate in dogana corrispondano esattamente alla descrizione riportata nella fattura corrispondente all’impegno. | — | ogniqualvolta sia accertata, relativamente alle importazioni di cui al paragrafo 1, l’inosservanza di una o più delle condizioni elencate in tale paragrafo, oppure | — | quando la Commissione ritira l’accettazione dell’impegno, in conformità dell’articolo 8, paragrafo 9, del regolamento di base, con un regolamento o una decisione che si riferisce a transazioni particolari e dichiara invalide le pertinenti fatture corrispondenti all’impegno. |
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| — | le merci siano prodotte, inviate e fatturate direttamente da detto produttore al primo acquirente indipendente della Comunità, nonché |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| — | le importazioni siano corredate di una fattura corrispondente all’impegno, ossia di una fattura commerciale contenente almeno le informazioni e la dichiarazione di cui all’allegato del presente regolamento, nonché |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| — | le merci dichiarate e presentate in dogana corrispondano esattamente alla descrizione riportata nella fattura corrispondente all’impegno. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| — | ogniqualvolta sia accertata, relativamente alle importazioni di cui al paragrafo 1, l’inosservanza di una o più delle condizioni elencate in tale paragrafo, oppure |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| — | quando la Commissione ritira l’accettazione dell’impegno, in conformità dell’articolo 8, paragrafo 9, del regolamento di base, con un regolamento o una decisione che si riferisce a transazioni particolari e dichiara invalide le pertinenti fatture corrispondenti all’impegno. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 3) | il testo dell’allegato è sostituito dal seguente:<br>«ALLEGATO<br>Elementi da indicare nella fattura corrispondente all’impegno di cui all’articolo 2, paragrafo 2, e all’articolo 2 *bis* :<br>1)<br>Il codice addizionale TARIC con il quale le merci figuranti nella fattura possono essere sdoganate alla frontiera comunitaria (come specificato nel regolamento o nella decisione corrispondenti).<br>2)<br>La descrizione esatta delle merci, compresi:<br>—<br>il codice NC,<br>—<br>il contenuto di azoto (N) del prodotto (in percentuale),<br>—<br>la quantità (da indicare in tonnellate).<br>3)<br>La descrizione delle condizioni di vendita, compresi:<br>—<br>il prezzo per tonnellata,<br>—<br>le condizioni di pagamento applicabili,<br>—<br>le condizioni di consegna applicabili,<br>—<br>sconti e riduzioni complessivi.<br>4)<br>Il nome dell’importatore non collegato al quale la società ha rilasciato direttamente la fattura.<br>5)<br>Il nome del responsabile della società che ha emesso la fattura corrispondente all’impegno e la seguente dichiarazione firmata:<br>“Il sottoscritto certifica che la vendita all’esportazione diretta nella Comunità europea delle merci coperte dalla presente fattura è effettuata nell’ambito e alle condizioni dell’impegno proposto da [nome della società] e accettato dalla Commissione europea con il regolamento (CE) n. 617/2000 o con la decisione 2008/649/CE (a seconda del caso). Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte.”.» | 1) | Il codice addizionale TARIC con il quale le merci figuranti nella fattura possono essere sdoganate alla frontiera comunitaria (come specificato nel regolamento o nella decisione corrispondenti). | 2) | —: il codice NC, | — | il codice NC, | — | il contenuto di azoto (N) del prodotto (in percentuale), | — | la quantità (da indicare in tonnellate). | 3) | —: il prezzo per tonnellata, | — | il prezzo per tonnellata, | — | le condizioni di pagamento applicabili, | — | le condizioni di consegna applicabili, | — | sconti e riduzioni complessivi. | 4) | Il nome dell’importatore non collegato al quale la società ha rilasciato direttamente la fattura. | 5) | Il nome del responsabile della società che ha emesso la fattura corrispondente all’impegno e la seguente dichiarazione firmata:<br>“Il sottoscritto certifica che la vendita all’esportazione diretta nella Comunità europea delle merci coperte dalla presente fattura è effettuata nell’ambito e alle condizioni dell’impegno proposto da [nome della società] e accettato dalla Commissione europea con il regolamento (CE) n. 617/2000 o con la decisione 2008/649/CE (a seconda del caso). Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte.”.» |
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| 1) | Il codice addizionale TARIC con il quale le merci figuranti nella fattura possono essere sdoganate alla frontiera comunitaria (come specificato nel regolamento o nella decisione corrispondenti). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) | —: il codice NC, | — | il codice NC, | — | il contenuto di azoto (N) del prodotto (in percentuale), | — | la quantità (da indicare in tonnellate). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| — | il codice NC, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| — | il contenuto di azoto (N) del prodotto (in percentuale), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| — | la quantità (da indicare in tonnellate). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3) | —: il prezzo per tonnellata, | — | il prezzo per tonnellata, | — | le condizioni di pagamento applicabili, | — | le condizioni di consegna applicabili, | — | sconti e riduzioni complessivi. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| — | il prezzo per tonnellata, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| — | le condizioni di pagamento applicabili, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| — | le condizioni di consegna applicabili, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| — | sconti e riduzioni complessivi. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4) | Il nome dell’importatore non collegato al quale la società ha rilasciato direttamente la fattura. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5) | Il nome del responsabile della società che ha emesso la fattura corrispondente all’impegno e la seguente dichiarazione firmata:<br>“Il sottoscritto certifica che la vendita all’esportazione diretta nella Comunità europea delle merci coperte dalla presente fattura è effettuata nell’ambito e alle condizioni dell’impegno proposto da [nome della società] e accettato dalla Commissione europea con il regolamento (CE) n. 617/2000 o con la decisione 2008/649/CE (a seconda del caso). Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte.”.» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 24 luglio 2008. *Per il Consiglio* *Il presidente* B. HORTEFEUX

[^1] [GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1996_056_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 ( [GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_340_R_TOC) ).

[^2] [GU L 238 del 22.9.2000, pag. 15](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2000_238_R_TOC) . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1675/2003 ( [GU L 238 del 25.9.2003, pag. 4](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_238_R_TOC) ).

[^3] [GU L 365 del 21.12.2006, pag. 26](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_365_R_TOC) .

[^4] [GU C 311 del 19.12.2006, pag. 51](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOC_2006_311_R_TOC) .

[^5] [GU L 75 del 18.3.2008, pag. 14](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2008_075_R_TOC) .

[^6] Cfr. pag. 39 della presente Gazzetta ufficiale.

[^1]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 ().
[^2]: . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1675/2003 ().
[^3]: .
[^4]: .
[^5]: .
[^6]: Cfr. pag. 39 della presente Gazzetta ufficiale.