# REGOLAMENTO (CE) N. 727/2008 DEL CONSIGLIO

del 24 luglio 2008

che chiude il riesame relativo ai nuovi esportatori avviato dal regolamento (CE) n. 130/2006 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido tartarico originario della Repubblica popolare cinese

## Preamble

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea [^1] (di seguito «regolamento di base»), in particolare l’articolo 11, paragrafo 4,

vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

**1.** MISURE IN VIGORE

**(1)** Con il regolamento (CE) n. 130/2006 [^2] il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido tartarico originario della Repubblica popolare cinese («RPC») (di seguito «inchiesta iniziale»). Le misure in vigore consistono in un dazio ad valorem del 34 %, fatta eccezione per alcune società, specificamente menzionate, soggette ad aliquote del dazio individuali.

**(2)** Con il regolamento (CE) n. 150/2008 [^3] , in seguito a un riesame intermedio a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, il Consiglio ha modificato la portata delle misure.

**2.** INCHIESTA ATTUALE

2.1. Domanda di riesame

**(3)** Dopo l’istituzione delle misure antidumping definitive la Commissione ha ricevuto una richiesta di riesame relativo ai nuovi esportatori a norma dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base. Nella richiesta il produttore esportatore Fuyang Genebest Chemical Industry Co Ltd. («il richiedente») sosteneva:

— di non aver esportato acido tartarico né prima né durante il periodo dell’inchiesta iniziale,

— di non essere collegato a nessuno dei produttori esportatori soggetti alle misure istituite dal regolamento (CE) n. 130/2006,

— di aver iniziato a esportare acido tartarico nella Comunità al termine del periodo dell’inchiesta iniziale,

— di operare in condizioni di economia di mercato quali definite all’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base, chiedendo in alternativa un trattamento individuale in conformità dell’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base.

2.2. Avvio del riesame relativo ai nuovi esportatori

**(4)** La Commissione ha esaminato gli elementi di prova prima facie presentati dal richiedente e li ha ritenuti sufficienti per giustificare l’apertura di un riesame a norma dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base. Dopo aver sentito il comitato consultivo e dopo aver dato all’industria comunitaria l’opportunità di presentare osservazioni, la Commissione ha aperto, con il regolamento (CE) n. 1406/2007 [^4] , un riesame del regolamento (CE) n. 130/2006 in relazione al richiedente.

**(5)** A norma dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1406/2007 è stato abrogato il dazio antidumping istituito dal regolamento (CE) n. 130/2006 sulle importazioni di acido tartarico prodotto dal richiedente. Contestualmente, a norma dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, è stato chiesto alle autorità doganali di prendere opportuni provvedimenti per registrare le importazioni di acido tartarico prodotto dal richiedente.

2.3. Prodotto in esame

**(6)** Il prodotto oggetto del presente riesame è l’acido tartarico, lo stesso dell’inchiesta iniziale, limitato tuttavia nella definizione a norma del regolamento (CE) n. 150/2008.

2.4. Parti interessate

**(7)** La Commissione ha informato ufficialmente dell’apertura del riesame l’industria comunitaria, il richiedente e i rappresentanti del paese esportatore. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le proprie osservazioni per iscritto e di chiedere un’audizione.

**(8)** La Commissione ha inviato al richiedente un modulo di richiesta dello status di economia di mercato e un questionario, ricevendo risposte entro i termini stabiliti.

**(9)** La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini del suo lavoro di analisi e ha effettuato visite di verifica nei locali del richiedente.

2.5. Periodo dell’inchiesta di riesame

**(10)** L’inchiesta relativa alle pratiche di dumping ha riguardato il periodo compreso fra il 1 o aprile 2006 e il 30 settembre 2007 («periodo dell’inchiesta di riesame» o «PIR»).

**3.** ESITO DELL’INCHIESTA

3.1. Risultati

**(11)** Dalle risposte al questionario è emerso che una serie di operazioni di vendita all’esportazione coincideva con le informazioni presentate dal richiedente ai fini del riesame e risultava apparentemente destinata alla Comunità.

**(12)** L’inchiesta ha dimostrato che durante il periodo del riesame il richiedente non esportava direttamente il prodotto in esame (di cui alla sezione 2.3). Le transazioni di esportazione sono state infatti effettuate da un operatore indipendente della RPC al quale il richiedente ha emesso una fattura nazionale. Il richiedente ha potuto fornire solo moduli per la dichiarazione in dogana indicanti che le merci erano esportate dalla RPC, ma nei quali non figurava la destinazione dell’esportazione. Un’ulteriore inchiesta è stata effettuata nei locali dell’operatore commerciale al fine di ottenere e verificare i necessari elementi di prova relativi alle presunte esportazioni nella Comunità.

**(13)** Dalla verifica dei documenti di esportazione non è emerso che le merci siano state immesse in libera pratica nella Comunità. Le merci sono state scaricate in due porti comunitari, ma le fatture erano indirizzate a un acquirente situato in un paese terzo non appartenente alla Comunità. L’operatore ha confermato che la destinazione finale delle merci era al di fuori della Comunità, dove era situato l’acquirente finale.

**(14)** Sono state inoltre analizzate le statistiche di Eurostat relative alle importazioni di acido tartarico. L’analisi delle statistiche sulle importazioni ha confermato che le merci esportate dal richiedente non erano immesse in libera pratica nella Comunità.

3.2. Conclusione

**(15)** Alla luce di quanto precede si conclude che il richiedente non ha potuto dimostrare il proprio rispetto dei criteri necessari per essere considerato un nuovo esportatore ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base.

**(16)** Il presente riesame aveva lo scopo di determinare il margine individuale di dumping del richiedente, presumibilmente diverso dall’attuale margine residuo applicabile alle importazioni del prodotto in esame originario della RPC. La richiesta era basata essenzialmente sull’affermazione del richiedente di aver iniziato ad esportare acido tartarico nella Comunità dopo la fine del periodo dell’inchiesta iniziale e di aver effettuato esportazioni nella Comunità durante il PIR.

**(17)** In base all’inchiesta si è concluso che, in assenza di esportazioni nella Comunità durante il periodo dell’inchiesta di riesame, la Commissione non ha potuto stabilire che il margine di dumping individuale del richiedente sia effettivamente diverso dal margine di dumping residuo fissato dall’inchiesta iniziale. È quindi opportuno respingere la richiesta del richiedente e chiudere il riesame relativo ai nuovi esportatori. Il dazio antidumping residuo del 34,9 % stabilito nell’inchiesta iniziale va pertanto mantenuto relativamente al richiedente.

**4.** RISCOSSIONE RETROATTIVA DEL DAZIO ANTIDUMPING

**(18)** In considerazione di quanto precede, il dazio antidumping applicabile al richiedente è riscosso a titolo retroattivo sulle importazioni del prodotto in esame soggette a registrazione a norma dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1406/2007.

**5.** DISPOSIZIONI FINALI

**(19)** Il richiedente, l’industria comunitaria e i rappresentanti del paese esportatore sono stati informati dei principali fatti e delle considerazioni che hanno condotto alle conclusioni di cui sopra e hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni al riguardo. Non sono pervenute osservazioni tali da modificare le suddette conclusioni.

**(20)** Il presente riesame non modifica la data in cui, a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, è prevista la scadenza delle misure istituite dal regolamento (CE) n. 130/2006, quale modificato dal regolamento (CE) n. 150/2008,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

**1.** È chiuso il riesame relativo ai nuovi esportatori avviato con il regolamento (CE) n. 1406/2007 e il dazio antidumping applicabile, in conformità dell’articolo 1 del regolamento (CE) n. 130/2006, modificato dal regolamento (CE) n. 150/2008, a «tutte le altre società» della Repubblica popolare cinese è istituito sulle importazioni di cui all’articolo 1 del regolamento (CE) n. 1406/2007.

**2.** Il dazio antidumping applicabile, a norma dell’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 130/2006, modificato dal regolamento (CE) n. 150/2008, a «tutte le altre società» della Repubblica popolare cinese è riscosso con effetto dal 1 o dicembre 2007 sulle importazioni di acido tartarico registrate in conformità dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1406/2007.

**3.** Si chiede alle autorità doganali di cessare la registrazione effettuata a norma dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1406/2007.

**4.** Salvo diversa indicazione, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 24 luglio 2008. *Per il Consiglio* *Il presidente* B. HORTEFEUX

[^1] [GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1996_056_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 ( [GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_340_R_TOC) ).

[^2] [GU L 23 del 27.1.2006, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_023_R_TOC) .

[^3] [GU L 48 del 22.2.2008, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2008_048_R_TOC) .

[^4] [GU L 312 del 30.11.2007, pag. 12](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_312_R_TOC) .

[^1]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 ().
[^2]: .
[^3]: .
[^4]: .