# REGOLAMENTO (CE) N. 635/2008 DELLA COMMISSIONE

del 3 luglio 2008

recante adeguamento dei contingenti di pesca del merluzzo bianco da assegnare alla Polonia nel Mar Baltico (sottodivisioni 25-32, acque comunitarie) per il periodo 2008-2011 ai sensi del regolamento (CE) n. 338/2008 del Consiglio

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca [^1] , in particolare l'articolo 23, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

**(1)** A seguito di indagini nazionali condotte nel 2007, la Polonia ha notificato alla Commissione un superamento di 8 000 tonnellate del proprio contingente di pesca per il merluzzo bianco nel Mar Baltico orientale (sottodivisioni 25-32, acque comunitarie) per il 2007.

**(2)** A norma dell'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2847/93, la Commissione, se constata che uno Stato membro ha superato il proprio contingente annuale per uno stock, opera detrazioni da detto contingente.

**(3)** L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 338/2008 del Consiglio, del 14 aprile 2008, recante adeguamento dei contingenti di pesca di merluzzo bianco da assegnare alla Polonia nel Mar Baltico (sottodivisioni 25-32, acque comunitarie) per il periodo 2008-2011 [^2] prevede che vengano applicate detrazioni sull'arco di quattro anni; tali detrazioni corrispondono, per il 2008, al 10 % del quantitativo pescato in eccesso nel 2007 e, per il 2009, 2010 e 2011, al 30 % del quantitativo pescato in eccesso nel 2007.

**(4)** Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il settore della pesca e dell'acquacoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

Il contingente di pesca per il merluzzo bianco nel Mar Baltico (sottodivisioni 25-32, acque comunitarie) assegnato alla Polonia per il periodo 2008-2011 è ridotto in conformità dell'allegato.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 3 luglio 2008. *Per la Commissione* Joe BORG *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1993_261_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1098/2007 ( [GU L 248 del 22.9.2007, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_248_R_TOC) ).

[^2] [GU L 107 del 17.4.2008, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2008_107_R_TOC) .

| Paese | Specie | Codice dello stock | Zona | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
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| Polonia | Merluzzo bianco *(Gadus morhua)* | da COD/3D25 a COD/3D32 | Sottodivisioni 25-32 (acque comunitarie) | 800 | 2 400 | 2 400 | 2 400 |

[^1]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1098/2007 ().
[^2]: .