# REGOLAMENTO (CE) N. 607/2008 DELLA COMMISSIONE

del 26 giugno 2008

recante modifica del regolamento (CE) n. 318/2007 che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per le importazioni nella Comunità di determinati volatili e le relative condizioni di quarantena

(Testo rilevante ai fini del SEE)

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE [^1] , in particolare l'articolo 10, paragrafo 3, secondo comma, e l'articolo 10, paragrafo 4, primo comma,

vista la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE [^2] , in particolare l'articolo 18, paragrafo 1, quarto trattino,

considerando quanto segue:

**(1)** Il regolamento (CE) n. 318/2007 [^3] della Commissione stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per le importazioni nella Comunità di determinati volatili diversi dal pollame e le condizioni di quarantena applicabili a detti volatili dopo l'importazione.

**(2)** L'allegato V di tale regolamento stabilisce un elenco di impianti e stazioni di quarantena riconosciuti dalle autorità competenti degli Stati membri per l'importazione di determinati volatili diversi dal pollame.

**(3)** Il Portogallo ha riesaminato i suoi impianti e stazioni di quarantena riconosciuti ed ha trasmesso alla Commissione un elenco aggiornato di tali impianti e stazioni. L'elenco di impianti e stazioni di quarantena riconosciuti di cui all'allegato V del regolamento (CE) n. 318/2007 va quindi modificato di conseguenza.

**(4)** Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 318/2007.

**(5)** Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

All'allegato V del regolamento (CE) n. 318/2007, la voce seguente è inserita dopo la seconda voce relativa al Portogallo:

| «PT | PORTUGAL | PT 0301 CQAR». |
| --- | --- | --- |

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 2008. *Per la Commissione* Androulla VASSILIOU *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1991_268_R_TOC) . Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/104/CE ( [GU L 363 del 20.12.2006, pag. 352](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_363_R_TOC) ).

[^2] [GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1992_268_R_TOC) . Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2007/265/CE della Commissione ( [GU L 114 dell'1.5.2007, pag. 17](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_114_R_TOC) ).

[^3] [GU L 84 del 24.3.2007, pag. 7](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_084_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 311/2008 ( [GU L 93 del 4.4.2008, pag. 3](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2008_093_R_TOC) ).

[^1]: . Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/104/CE ().
[^2]: . Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2007/265/CE della Commissione ().
[^3]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 311/2008 ().