# REGOLAMENTO (CE) N. 552/2008 DELLA COMMISSIONE

del 17 giugno 2008

recante modifica ai regolamenti (CE) n. 2430/1999, (CE) n. 2380/2001 e (CE) n. 1289/2004 per quanto concerne le condizioni di autorizzazione di alcuni additivi destinati all'alimentazione degli animali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale [^1] , in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

**(1)** La società Alpharma (Belgium) BVBA ha presentato una domanda a titolo dell'articolo 13, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1831/2003 con la proposta intesa a cambiare il nome del titolare dell'autorizzazione nell'ambito dei regolamenti (CE) n. 2430/1999 [^2] , (CE) n. 2380/2001 [^3] e (CE) n. 1289/2004 [^4] . Tali regolamenti autorizzano l'utilizzazione di alcuni additivi. Le autorizzazioni sono legate al titolare dell'autorizzazione.

**(2)** Nel caso degli additivi cloridrato di robenidina 66 g/kg (Cycostat 66G) e maduramicina ammonio alfa 1 g/100 g (Cygro 1 %) elencati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 2430/1999, titolare dell'autorizzazione è la società Roche Vitamins Europe Ltd.

**(3)** Nel caso degli additivi maduramicina ammonio alfa 1 g/100 g (Cygro 1 %) elencato nell'allegato del regolamento (CE) n. 2380/2001 e decochinato 60,6 g/kg (Deccox) elencato nell'allegato del regolamento (CE) n. 1289/2004, titolare dell'autorizzazione è la società Alpharma AS.

**(4)** Il richiedente sostiene che la società Alpharma (Belgium) BVBA è il successore legittimo dei titolari delle autorizzazioni di cui ai considerando 2 e 3. Insieme alla domanda la Alpharma (Belgium) BVBA ha presentato, oltre a documenti giustificativi supplementari dei titolari originari di tali autorizzazioni, una serie di pertinenti documenti attestanti che i diritti di commercializzazione degli additivi summenzionati sono stati trasferiti alla Alpharma (Belgium) BVBA in questione.

**(5)** La modifica proposta delle condizioni delle autorizzazioni è di natura puramente amministrativa e non comporta una nuova valutazione degli additivi in parola. L’Autorità europea per la sicurezza alimentare è stata informata della domanda.

**(6)** Per consentire al richiedente di esercitare i diritti di commercializzazione sotto il nome Alpharma (Belgium) BVBA, occorre modificare le condizioni delle autorizzazioni.

**(7)** Occorre quindi modificare in tal senso i regolamenti (CE) n. 2430/1999, (CE) n. 2380/2001 e (CE) n. 1289/2004.

**(8)** È opportuno prevedere un periodo di transizione durante il quale si possano esaurire gli stock esistenti.

**(9)** Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

**1.** Nell’allegato I del regolamento (CE) n. 2430/1999, nella colonna 2 delle voci E 758 e E 770, le parole «Roche Vitamins Europe Ltd» sono sostituite dalle parole «Alpharma (Belgium) BVBA».

**2.** Nell’allegato del regolamento (CE) n. 2380/2001, nella colonna 2 della voce E 770, le parole «Alpharma AS» sono sostituite dalle parole «Alpharma (Belgium) BVBA».

**3.** Nell’allegato del regolamento (CE) n. 1289/2004, nella colonna 2 della voce E 756, le parole «Alpharma AS» sono sostituite dalle parole «Alpharma (Belgium) BVBA».

## **Articolo 2**

Gli stock esistenti, se conformi alle disposizioni applicabili prima dell’entrata in vigore del presente regolamento, possono continuare a essere commercializzati e usati fino al 30 settembre 2008.

## **Articolo 3**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è vincolante in tutti suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 17 giugno 2008. *Per la Commissione* Androulla VASSILIOU *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_268_R_TOC) . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 378/2005 della Commissione ( [GU L 59 del 5.3.2005, pag. 8](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_059_R_TOC) ).

[^2] [GU L 296 del 17.11.1999, pag. 3](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1999_296_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1519/2007 ( [GU L 335 del 20.12.2007, pag. 15](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_335_R_TOC) ).

[^3] [GU L 321 del 6.12.2001, pag. 18](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2001_321_R_TOC) .

[^4] [GU L 243 del 15.7.2004, pag. 15](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_243_R_TOC) .

[^1]: . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 378/2005 della Commissione ().
[^2]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1519/2007 ().
[^3]: .
[^4]: .