# REGOLAMENTO (CE) N. 536/2008 DELLA COMMISSIONE

del 13 giugno 2008

recante attuazione dell’articolo 6, paragrafo 3, e dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 782/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio sul divieto dei composti organostannici sulle navi e recante modifica di detto regolamento

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 782/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 aprile 2003, relativo al divieto dei composti organostannici sulle navi [^1] , in particolare l’articolo 6, paragrafo 3, l’articolo 7, paragrafo 2, e l’articolo 8,

considerando quanto segue:

**(1)** Il regolamento (CE) n. 782/2003 impone alla Commissione di adottare appropriate misure al fine di dare attuazione al regolamento nel caso in cui la convenzione internazionale sul controllo dei sistemi antivegetativi nocivi sulle navi (di seguito denominata convenzione AFS), adottata il 5 ottobre 2001, non sia entrata in vigore entro il 1 o gennaio 2007.

**(2)** La convenzione AFS non è ancora entrata in vigore.

**(3)** È pertanto necessario adottare misure che consentano alle navi battenti bandiera di uno Stato terzo di dimostrare la propria conformità all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 782/2003, e disporre il controllo da parte dello Stato di approdo.

**(4)** L’articolo 8 del regolamento (CE) n. 782/2003 prevede che il regolamento possa essere modificato per tenere conto degli sviluppi a livello internazionale e, in particolare, in seno all’Organizzazione marittima internazionale (di seguito denominata IMO), oppure per migliorare l’efficacia del regolamento alla luce dell’esperienza acquisita.

**(5)** Il comitato per la protezione dell’ambiente marino dell’IMO (di seguito denominato MEPC), in conformità alla regola 1, paragrafo 4), lettera a), dell’allegato 4 della convenzione AFS, ha adottato linee guida per le ispezioni e la certificazione dei sistemi antivegetativi sulle navi con la risoluzione MEPC 102(48) dell’11 ottobre 2002.

**(6)** Il MEPC, in conformità all’articolo 11, paragrafo 2, della convenzione AFS, ha adottato linee guida per l’ispezione dei sistemi antivegetativi sulle navi con la risoluzione MEPC 105(49) del 18 luglio 2003.

**(7)** Il MEPC, in conformità all’articolo 11, paragrafo 1, della convenzione AFS, ha adottato linee guida per il campionamento rapido dei sistemi antivegetativi sulle navi con la risoluzione MEPC 104(49) del 18 luglio 2003.

**(8)** Fino all’entrata in vigore della convenzione AFS, è opportuno applicare le disposizioni della stessa alle navi battenti bandiera di uno Stato che è parte contraente di detta convenzione. Analogamente, le navi battenti bandiera di uno Stato che non è parte contraente della convenzione AFS non devono ricevere un trattamento più favorevole all’interno della Comunità.

**(9)** Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell’inquinamento provocato dalle navi, istituito dal regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio [^2] ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

Il presente regolamento si propone i seguenti obiettivi:

— stabilire misure che consentano alle navi battenti bandiera di uno Stato terzo, che entrano in un porto o in un terminale offshore di uno Stato membro, di dimostrare la propria conformità all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 782/2003,

— stabilire procedure di controllo da parte dello Stato di approdo all’interno della Comunità, e

— modificare i riferimenti alla dichiarazione di conformità AFS nel regolamento (CE) n. 782/2003 e nell’allegato I di detto regolamento.

## **Articolo 2**

**1.** Le navi di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 782/2003 dimostrano la propria conformità all’articolo 5 di detto regolamento secondo quanto stabilito dai paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo.

**2.** Durante il periodo interinale, le navi battenti bandiera di uno Stato che è parte contraente della convenzione internazionale sul controllo dei sistemi antivegetativi nocivi sulle navi (di seguito denominata convenzione AFS) dimostrano la propria conformità all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 782/2003 mediante una dichiarazione di conformità secondo quanto stabilito al punto 5.4.1 delle linee guida per le ispezioni e la certificazione dei sistemi antivegetativi sulle navi, allegate alla risoluzione MEPC 102(48) del comitato per la protezione dell’ambiente marino dell’Organizzazione marittima internazionale (di seguito denominato MEPC).

**3.** A decorrere dall’entrata in vigore della convenzione AFS, le navi battenti bandiera di uno Stato che è parte contraente della medesima convenzione dimostrano la propria conformità all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 782/2003 mediante un certificato internazionale del sistema antivegetativo, secondo quanto disposto dall’allegato 4 della convenzione AFS.

**4.** Le navi battenti bandiera di uno Stato che non è parte contraente della convenzione AFS dimostrano la propria conformità all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 782/2003 mediante una dichiarazione di conformità rilasciata dall’amministrazione dello Stato di bandiera secondo quanto stabilito dall’articolo 10 della convenzione AFS, in combinato disposto con l’allegato 4 della stessa e le linee guida per le ispezioni e la certificazione dei sistemi antivegetativi sulle navi, allegate alla risoluzione MEPC 102(48) del MEPC. Ai fini del presente paragrafo, i riferimenti al certificato internazionale del sistema antivegetativo fatti nel suddetto articolo, nell’allegato e nelle linee guida si intendono come fatti alla dichiarazione di conformità.

## **Articolo 3**

**1.** Durante il periodo interinale, gli Stati membri applicano alle navi che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 782/2003, in conformità ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo, disposizioni in materia di controllo equivalenti a quelle contenute nella direttiva 95/21/CE del Consiglio [^3] .

**2.** Per quanto riguarda le ispezioni e l’accertamento di infrazioni, fatto salvo l’articolo 2 del presente regolamento, gli Stati membri applicano le disposizioni dell’articolo 11 della convenzione AFS e fanno riferimento alle linee guida per l’ispezione dei sistemi antivegetativi sulle navi, allegate alla risoluzione MEPC 105(49) del MEPC.

**3.** Il paragrafo 1 si applica alle navi di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 782/2003 a decorrere dal 1 o gennaio 2008.

## **Articolo 4**

Nell’adempiere agli obblighi previsti dagli articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n. 782/2003, gli Stati membri fanno riferimento alle linee guida per il campionamento rapido dei sistemi antivegetativi sulle navi, allegate alla risoluzione MEPC 104(49) del MEPC.

## **Articolo 5**

Il regolamento (CE) n. 782/2003 è modificato come segue:

| 1) | «9.: “Dichiarazione europea di conformità AFS”: un documento che attesta la conformità all’allegato 1 della convenzione AFS, rilasciato da un organismo riconosciuto per conto dell’amministrazione di uno Stato membro;» | «9. | “Dichiarazione europea di conformità AFS”: un documento che attesta la conformità all’allegato 1 della convenzione AFS, rilasciato da un organismo riconosciuto per conto dell’amministrazione di uno Stato membro;» |
| --- | --- | --- | --- |
| «9. | “Dichiarazione europea di conformità AFS”: un documento che attesta la conformità all’allegato 1 della convenzione AFS, rilasciato da un organismo riconosciuto per conto dell’amministrazione di uno Stato membro;» |  |  |

| 2) | «b): Fino ad un anno dopo la data di cui alla lettera a), gli Stati membri riconoscono ogni dichiarazione europea di conformità AFS.» | «b) | Fino ad un anno dopo la data di cui alla lettera a), gli Stati membri riconoscono ogni dichiarazione europea di conformità AFS.» |
| --- | --- | --- | --- |
| «b) | Fino ad un anno dopo la data di cui alla lettera a), gli Stati membri riconoscono ogni dichiarazione europea di conformità AFS.» |  |  |

3) Nell’allegato I, punto 1.4, il riferimento alla risoluzione MEPC 101(48) è sostituito da un riferimento alla risoluzione MEPC 102(48).

## **Articolo 6**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 13 giugno 2008. *Per la Commissione* Antonio TAJANI *Vicepresidente*

[^1] [GU L 115 del 9.5.2003, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_115_R_TOC) .

[^2] [GU L 324 del 29.11.2002, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2002_324_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 93/2007 della Commissione ( [GU L 22 del 31.1.2007, pag. 12](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_022_R_TOC) ).

[^3] [GU L 157 del 7.7.1995, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1995_157_R_TOC) .

[^1]: .
[^2]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 93/2007 della Commissione ().
[^3]: .