# REGOLAMENTO (CE) N. 535/2008 DELLA COMMISSIONE

del 13 giugno 2008

recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 708/2007 del Consiglio relativo all'impiego in acquacoltura di specie esotiche e di specie localmente assenti

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 708/2007 del Consiglio, dell'11 giugno 2007, relativo all'impiego in acquacoltura di specie esotiche e di specie localmente assenti [^1] , in particolare l'articolo 23, terzo comma, e l'articolo 24, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

**(1)** Il regolamento (CE) n. 708/2007 istituisce un quadro volto a disciplinare le pratiche di acquacoltura connesse a specie esotiche e localmente assenti, al fine di valutare e ridurre al minimo l'impatto eventualmente esercitato sugli habitat acquatici da tali specie e da ogni altra specie non bersaglio ad esse associata. Esso prevede inoltre l'adozione di modalità di applicazione dei requisiti necessari per l'aggiunta di nuove specie nell'allegato IV.

**(2)** È quindi opportuno definire una procedura trasparente che consenta di valutare le domande presentate dagli Stati membri per l'aggiunta di nuove specie nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 708/2007. In particolare, è necessario chiarire e definire con maggiore precisione le condizioni stabilite nell'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 708/2007 e precisare le informazioni che devono corredare le domande di aggiunta di nuove specie presentate dagli Stati membri.

**(3)** Il regolamento (CE) n. 708/2007 prevede inoltre la possibilità di sviluppare un sistema informativo specifico che consenta agli Stati membri di condividere le informazioni contenute nei rispettivi registri sulle specie esotiche e localmente assenti in acquacoltura.

**(4)** È pertanto necessario sviluppare standard informatici e un linguaggio di comunicazione comuni che gli Stati membri utilizzeranno per condividere una serie di dati minimi contenuti nei rispetti registri nazionali delle introduzioni e delle traslocazioni. È opportuno prevedere disposizioni intese a contribuire all'armonizzazione dei sistemi informativi da predisporre a cura degli Stati membri.

**(5)** Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il settore della pesca e dell'acquacoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

Il presente regolamento stabilisce le modalità di applicazione dei requisiti necessari per l'aggiunta di nuove specie nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 708/2007 e le modalità per lo sviluppo di un sistema informativo specifico riguardante le autorizzazioni per l'introduzione e la traslocazione di specie esotiche e localmente assenti in acquacoltura.

## **Articolo 2**

Ai fini dell'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 708/2007 si intende per:

**a)** *«lungo periodo (in relazione al ciclo vitale»* : un periodo minimo di 10 anni successivo al completamento di due cicli di produzione;

| b) | i): degrado dell'habitat; | i) | degrado dell'habitat; | ii) | competizione con le specie autoctone per l'habitat riproduttivo; | iii) | ibridazione con le specie autoctone che minaccia l'integrità delle specie; | iv) | predazione e conseguente declino della popolazione di specie autoctone; | v) | depauperamento delle risorse alimentari autoctone; | vi) | diffusione di malattie e di nuovi agenti patogeni negli organismi acquatici selvatici e negli ecosistemi. |
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| i) | degrado dell'habitat; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ii) | competizione con le specie autoctone per l'habitat riproduttivo; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| iii) | ibridazione con le specie autoctone che minaccia l'integrità delle specie; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| iv) | predazione e conseguente declino della popolazione di specie autoctone; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| v) | depauperamento delle risorse alimentari autoctone; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| vi) | diffusione di malattie e di nuovi agenti patogeni negli organismi acquatici selvatici e negli ecosistemi. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## **Articolo 3**

**1.** Gli Stati membri presentano alla Commissione domande di aggiunta di nuove specie nell'elenco delle specie che figura nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 708/2007.

**2.** Tali domande sono trasmesse alla Commissione unitamente a una scheda in cui sono riportate le seguenti informazioni: a) nome scientifico della specie; b) distribuzione geografica; c) habitat e biologia; d) produzione acquicola; e) impatto delle introduzioni; f) fattori che possono influire sulla diffusione e la distribuzione; g) coerenza con i criteri previsti nell'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 708/2007.

## **Articolo 4**

**1.** Gli Stati membri istituiscono e tengono aggiornato un sistema informativo contenente i dati di tutte le domande di autorizzazione per l'introduzione di specie esotiche o la traslocazione di specie localmente assenti. Gli Stati membri compilano, per ogni domanda di autorizzazione, una scheda informativa contenente i dati indicati nell'allegato del presente regolamento e conforme al modello ivi riportato.

**2.** Entro il 31 dicembre 2009 gli Stati membri istituiscono un sito Internet in cui figurano le informazioni elencate nell'allegato del presente regolamento. Il sito è conforme agli orientamenti dell'«iniziativa per l'accessibilità del web».

**3.** Gli Stati membri comunicano alla Commissione l'indirizzo del sito Internet.

## **Articolo 5**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* .

Tuttavia, l'articolo 4 si applica sei mesi dopo l'entrata in vigore del regolamento.

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 13 giugno 2008. *Per la Commissione* Joe BORG *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 168 del 28.6.2007, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_168_R_TOC) .

Scheda informativa di cui all'articolo 4, paragrafo 1

La scheda informativa va compilata per un movimento singolo/multiplo [^1] (introduzione/traslocazione) di una specie esotica/localmente assente

**1.** Informazioni generali

1.1. Numero di riferimento della domanda di autorizzazione:

1.2. Prima domanda: SÌ/NO; in caso negativo: riferimento delle precedenti domande di autorizzazione:

| Data della domanda di autorizzazione: | gg/mm/aaaa: |
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1.4. Dati relativi alla specie:

1.4.1. Codice FAO:

1.4.2. Nome comune:

1.4.3. Nome scientifico:

1.4.4. Sottospecie (se pertinente):

1.4.5. Altre informazioni:

| Tetraploide: | SÌ/NO |
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| Ibrido artificiale fertile: | SÌ/NO |
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1.4.5.3. In caso affermativo, codice FAO e nome delle specie parentali:

1.5. Origine:

1.5.1. Paese:

1.5.2. Ubicazione (nome e indirizzo del luogo di origine):

1.5.3. Tipo di origine (vivaio/impianto di ingrasso/ambiente naturale):

1.6. Impianto di acquacoltura ricevente:

1.6.1. Ubicazione (nome e indirizzo):

1.6.2. Metodo di allevamento: sistema chiuso/aperto [^2]

1.7. Numero di organismi e stadio vitale (uova, larve, giovanili, adulti):

1.8. Finalità (consumo umano, allevamento a scopo di ripopolamento, ricerca, ecc.):

1.9. Numero di movimenti previsti:

**2.** Screening e valutazione dei rischi

2.1. Tipo di movimento:

| Introduzione o traslocazione routinaria: | SÌ/NO |
| --- | --- |

| Autorizzazione rilasciata: | SÌ/NO |
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| Data di rilascio dell'autorizzazione: | gg/mm/aaaa |
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2.1.1.3. Autorità che rilascia l'autorizzazione (indirizzo completo):

| Durata dell'autorizzazione: | X anni XX mesi |
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2.1.1.5. Eventuali condizioni:

| Quarantena: | SÌ/NO |
| --- | --- |

| Rilasci pilota: | SÌ/NO |
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| Introduzione o traslocazione non routinaria: | SÌ/NO |
| --- | --- |

2.1.2.1. Tipo di rischio:

2.1.2.1.1. Basso

2.1.2.1.2. Medio

2.1.2.1.3. Elevato

2.1.2.2. Sintesi della valutazione globale dell'impatto ambientale (alcune righe e un documento PDF), redatta anche in una seconda lingua comunitaria (alcune righe)

| Autorizzazione rilasciata: | SÌ/NO |
| --- | --- |

| Data di rilascio dell'autorizzazione: | gg/mm/aaaa |
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2.1.2.5. Autorità che rilascia l'autorizzazione:

| Durata dell'autorizzazione: | X anni XX mesi |
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2.1.2.7. Eventuali condizioni:

| Quarantena: | SÌ/NO |
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| Rilasci pilota: | SÌ/NO |
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**3.** Monitoraggio

| Durata del programma di monitoraggio: | X mesi |
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3.2. Sintesi dei risultati della valutazione del programma di monitoraggio (alcune righe e un documento PDF), redatta anche in una seconda lingua comunitaria (alcune righe)

| Piani di emergenza applicati: | SÌ/NO |
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| Revoca de’l'autorizzazione (se applicabile): | SÌ/NO |
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3.4.1. In caso affermativo: in via temporanea/in via definitiva

| Data: | gg/mm/aaaa |
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3.4.3. Motivo della revoca (alcune righe) anche in una seconda lingua comunitaria (alcune righe):

[^1] Le domande di autorizzazione possono riguardare più movimenti da effettuare entro un periodo massimo di sette anni [articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 708/2007].

[^2] Secondo la definizione di cui all'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 708/2007.

[^1]: Le domande di autorizzazione possono riguardare più movimenti da effettuare entro un periodo massimo di sette anni [articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 708/2007].
[^2]: Secondo la definizione di cui all'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 708/2007.