# REGOLAMENTO (CE) N. 530/2008 DELLA COMMISSIONE

del 12 giugno 2008

che istituisce misure di emergenza per quanto riguarda le tonniere con reti a circuizione dedite alla pesca del tonno rosso nell'Oceano Atlantico, ad est di 45 ° di longitudine O, e nel Mar Mediterraneo

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel quadro della politica comune della pesca [^1] , in particolare l'articolo 7, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

**(1)** Il regolamento (CE) n. 40/2008 del Consiglio, del 16 gennaio 2008, che stabilisce, per il 2008, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura [^2] , stabilisce il quantitativo di tonno rosso di cui è autorizzata la cattura da parte dei pescherecci comunitari nell'Oceano Atlantico, ad est di 45 ° di longitudine O, e nel Mar Mediterraneo per il 2008.

**(2)** Il Regolamento (CE) n. 446/2008 della Commissione, del 22 maggio 2008 , recante adeguamento di alcuni contingenti di tonno rosso per il 2008 a norma dell'articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca [^3] , modifica il quantitativo di tonno rosso di cui è autorizzata la cattura da parte dei pescherecci comunitari nell'Oceano Atlantico, ad est di 45 ° di longitudine O, e nel Mar Mediterraneo per il 2008.

**(3)** Il regolamento (CE) n. 1559/2007 del Consiglio, del 17 dicembre 2007, che istituisce un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo e che modifica il regolamento (CE) n. 520/2007 [^4] , impone agli Stati membri di comunicare alla Commissione i contingenti individuali assegnati alle loro navi di lunghezza superiore a 24 metri.

**(4)** La politica comune della pesca mira a garantire la redditività a lungo termine del settore della pesca attraverso lo sfruttamento sostenibile delle risorse acquatiche viventi nel rispetto del principio precauzionale.

**(5)** A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 2371/2002, se è stato constatato un grave rischio per la conservazione delle risorse acquatiche viventi, la Commissione può decidere misure di emergenza che hanno una durata massima di sei mesi.

**(6)** I dati di cui dispone la Commissione e le informazioni raccolte dai suoi ispettori nelle missioni da essi effettuate negli Stati membri interessati indicano che le possibilità di pesca del tonno rosso nell'Oceano Atlantico, ad est di 45 ° di longitudine O, e nel Mar Mediterraneo, assegnate alle tonniere con reti a circuizione battenti bandiera della Grecia, della Francia, dell'Italia, di Cipro e di Malta o immatricolate in tali paesi, si considerano esaurite il 16 giugno 2008 e che le possibilità di pesca dello stesso stock assegnate alle tonniere con reti a circuizione battenti bandiera della Spagna o immatricolate in tale paese si considerano esaurite il 23 giugno 2008.

**(7)** Secondo il comitato scientifico della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT), la sovraccapacità della flotta rappresenta il fattore principale che potrebbe condurre all'esaurimento dello stock di tonno rosso dell'Atlantico Orientale e del Mediterraneo. La sovraccapacità della flotta comporta un rischio elevato di superamento del livello di pesca autorizzato. Inoltre, la capacità di cattura giornaliera di una singola tonniera con reti a circuizione è talmente elevata che il livello di cattura autorizzato può essere raggiunto o superato molto rapidamente. In tali circostanze, qualsiasi superamento del livello di pesca autorizzato rappresenta una grave minaccia per la conservazione dello stock di tonno rosso.

**(8)** Nel corso della campagna di pesca del tonno rosso 2008, la Commissione ha operato una stretta vigilanza sul rispetto da parte degli Stati membri dell'insieme delle norme comunitarie applicabili. Le informazioni in suo possesso, nonché quelle raccolte dai suoi ispettori, mostrano che gli Stati membri interessati non hanno integralmente rispettato i requisiti previsti dal regolamento (CE) n. 1559/2007.

**(9)** È quindi necessario che, a decorrere dal 16 giugno 2008, la Commissione vieti la pesca del tonno rosso nell'Oceano Atlantico, ad est di 45 ° di longitudine O, e nel Mar Mediterraneo da parte delle tonniere con reti a circuizione battenti bandiera della Grecia, della Francia, dell'Italia, di Cipro e di Malta o immatricolate in tali paesi, e, a decorrere dal 23 giugno 2008, la pesca del tonno rosso nell'Oceano Atlantico, ad est di 45 ° di longitudine O, e nel Mar Mediterraneo da parte delle tonniere con reti a circuizione battenti bandiera della Spagna o immatricolate in tale paese.

**(10)** Per rafforzare l'efficacia di tali misure destinate a scongiurare una grave minaccia per la conservazione dello stock di tonno rosso è inoltre opportuno che agli operatori della Comunità sia fatto divieto di accettare lo sbarco, la messa in gabbia a fini di ingrasso o di allevamento e il trasbordo di catture di tonno rosso effettuate da tonniere con reti a circuizione nell'Oceano Atlantico, ad est di 45 ° di longitudine O, e nel Mar Mediterraneo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

La pesca del tonno rosso nell'Oceano Atlantico, ad est di 45 ° di longitudine O, e nel Mar Mediterraneo da parte di tonniere con reti a circuizione battenti bandiera della Grecia, della Francia, dell'Italia, di Cipro e di Malta o immatricolate in tali paesi è vietata a decorrere dal 16 giugno 2008.

A decorrere da tale data è inoltre vietato conservare a bordo, mettere in gabbia a fini di ingrasso o di allevamento, trasbordare, trasferire o sbarcare catture di tale stock effettuate dalle navi suddette.

## **Articolo 2**

La pesca del tonno rosso nell'Oceano Atlantico, ad est di 45 ° di longitudine O, e nel Mar Mediterraneo da parte di tonniere con reti a circuizione battenti bandiera della Spagna o immatricolate in tale paese è vietata a decorrere dal 23 giugno 2008.

A decorrere da tale data è inoltre vietato conservare a bordo, mettere in gabbia a fini di ingrasso o di allevamento, trasbordare, trasferire o sbarcare catture di tale stock effettuate dalle navi suddette.

## **Articolo 3**

**1.** Fatto salvo il paragrafo 2, a decorrere dal 16 giugno 2008 gli operatori della Comunità non accettano lo sbarco, la messa in gabbia a fini di ingrasso o di allevamento e il trasbordo nelle acque o nei porti comunitari di catture di tonno rosso effettuate nell'Oceano Atlantico, ad est di 45 ° di longitudine O, e nel Mar Mediterraneo da tonniere con reti a circuizione.

**2.** Fino al 23 giugno 2008 è consentito sbarcare, mettere in gabbia a fini di ingrasso o di allevamento o trasbordare nelle acque o nei porti comunitari catture di tonno rosso effettuate nell'Oceano Atlantico, ad est di 45 ° di longitudine O, e nel Mar Mediterraneo da tonniere con reti a circuizione battenti bandiera della Spagna o immatricolate in tale paese.

## **Articolo 4**

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* .

Esso si applica per sei mesi.

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 12 giugno 2008. *Per la Commissione* Joe BORG *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2002_358_R_TOC) . Regolamento modificato dal Regolamento (CE) n. 865/2007 ( [GU L 192 del 24.7.2007, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_192_R_TOC) ).

[^2] [GU L 19 del 23.1.2008, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2008_019_R_TOC) .

[^3] [GU L 134 del 23.5.2008, pag. 11](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2008_134_R_TOC) .

[^4] [GU L 340 del 22.12.2007, pag. 8](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_340_R_TOC) .

[^1]: . Regolamento modificato dal Regolamento (CE) n. 865/2007 ().
[^2]: .
[^3]: .
[^4]: .