# REGOLAMENTO (CE) N. 524/2008 DELLA COMMISSIONE

dell'11 giugno 2008

recante modifica del regolamento (CE) n. 1623/2000 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, per quanto riguarda il termine di utilizzazione dell'alcole di origine vinica aggiudicato per nuovi usi industriali

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo [^1] , in particolare l'articolo 33,

considerando quanto segue:

**(1)** Il regolamento (CE) n. 1623/2000 della Commissione, del 25 luglio 2000, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda i meccanismi di mercato [^2] , stabilisce, tra l'altro, le modalità di applicazione relative allo smaltimento delle scorte di alcole costituite a seguito delle distillazioni di cui agli articoli 27, 28 e 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e detenute dagli organismi d'intervento.

**(2)** A norma dell'articolo 80 del regolamento (CE) n. 1623/2000, sono indette gare per la vendita di alcole di origine vinica destinato a nuovi usi industriali al fine di ridurre le scorte di alcole vinico comunitario e consentire l'attuazione nella Comunità di progetti industriali di dimensioni limitate o la trasformazione di tali scorte in merci destinate all'esportazione a fini industriali.

**(3)** Tenuto conto degli ingenti quantitativi di alcole venduti nel 2006 per nuovi usi industriali, il termine di due anni previsto dall'articolo 85, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1623/2000 per l'utilizzazione dell'alcole da parte degli aggiudicatari risulta troppo breve e deve essere prorogato di un anno.

**(4)** Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1623/2000.

**(5)** Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

All'articolo 85 del regolamento (CE) n. 1623/2000, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5. L'utilizzazione dell'alcole aggiudicato deve essere conclusa entro il termine di tre anni a decorrere dalla data del primo ritiro.»

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, l'11 giugno 2008. *Per la Commissione* Mariann FISCHER BOEL *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1999_179_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1234/2007 ( [GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_299_R_TOC) ).

[^2] [GU L 194 del 31.7.2000, pag. 45](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2000_194_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1433/2007 ( [GU L 320 del 6.12.2007, pag. 18](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_320_R_TOC) ).

[^1]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1234/2007 ().
[^2]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1433/2007 ().