# REGOLAMENTO (CE) N. 518/2008 DELLA COMMISSIONE

del 10 giugno 2008

recante fissazione, per la campagna di commercializzazione 2007/2008, dell'importo dell'aiuto all'ammasso per le uve secche e i fichi secchi non trasformati

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli [^1] , in particolare l'articolo 9, paragrafo 8,

considerando quanto segue:

**(1)** Il regime di aiuti istituito dal regolamento (CE) n. 2201/96 è abrogato, a decorrere dal 1 o gennaio 2008, dal regolamento (CE) n. 1182/2007 del Consiglio [^2] , recante norme specifiche per il settore ortofrutticolo. Il suddetto regime di aiuti continua tuttavia ad applicarsi, in virtù dell'articolo 55, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1182/2007, a ciascuno dei prodotti considerati per la rispettiva campagna di commercializzazione 2007/2008.

**(2)** L'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2201/96 prevede la concessione di un aiuto all'ammasso agli organismi d'ammasso per i quantitativi di uva sultanina, di uve secche di Corinto e di fichi secchi da essi acquistati in conformità al paragrafo 1 dell'articolo succitato, per l'effettiva durata del loro ammasso.

**(3)** Occorre fissare l'aiuto all'ammasso per le uve secche e i fichi secchi non trasformati della campagna di commercializzazione 2007/2008, a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1622/1999 della Commissione, del 23 luglio 1999, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio per quanto concerne il regime di ammasso applicabile alle uve secche e ai fichi secchi non trasformati [^3] .

**(4)** Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dell'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

Per i prodotti della campagna di commercializzazione 2007/2008, l'importo dell'aiuto all'ammasso di cui all'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2201/96, è fissato come segue:

| a) | i): 0,1408 EUR al giorno per tonnellata di peso netto fino al 28 febbraio 2009; | i) | 0,1408 EUR al giorno per tonnellata di peso netto fino al 28 febbraio 2009; | ii) | 0,1148 EUR al giorno per tonnellata di peso netto a decorrere dal 1 o marzo 2009; |
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| i) | 0,1408 EUR al giorno per tonnellata di peso netto fino al 28 febbraio 2009; |  |  |  |  |
| ii) | 0,1148 EUR al giorno per tonnellata di peso netto a decorrere dal 1 o marzo 2009; |  |  |  |  |

**b)** per i fichi secchi, 0,1311 EUR al giorno per tonnellata di peso netto.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 10 giugno 2008. *Per la Commissione* Mariann FISCHER BOEL *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1996_297_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1234/2007 ( [GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_299_R_TOC) ).

[^2] [GU L 273 del 17.10.2007, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_273_R_TOC) .

[^3] [GU L 192 del 24.7.1999, pag. 33](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1999_192_R_TOC) . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1051/2005 ( [GU L 173 del 6.7.2005, pag. 5](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_173_R_TOC) ).

[^1]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1234/2007 ().
[^2]: .
[^3]: . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1051/2005 ().