# REGOLAMENTO (CE) N. 516/2008 DELLA COMMISSIONE

del 10 giugno 2008

che modifica i regolamenti (CE) n. 1200/2005, (CE) n. 184/2007, (CE) n. 243/2007, (CE) n. 1142/2007, (CE) n. 1380/2007 e (CE) n. 165/2008 relativamente ai termini dell'autorizzazione di alcuni additivi destinati all'alimentazione animale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale [^1] , in particolare l’articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

**(1)** La BASF Aktiengesellschaft ha presentato una domanda conformemente all'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003 proponendo di cambiare il nome del detentore dell'autorizzazione per quanto riguarda i regolamenti della Commissione (CE) n. 1200/2005 [^2] , (CE) n. 184/2007 [^3] , (CE) n. 243/2007 [^4] , (CE) n. 1142/2007 [^5] , (CE) n. 1380/2007 [^6] e (CE) n. 165/2008 [^7] .

**(2)** I regolamenti in questione autorizzano l'uso di alcuni additivi. L'autorizzazione e vincolata al detentore della stessa. In tutti i casi il detentore dell'autorizzazione è la BASF Aktiengesellschaft.

**(3)** Il richiedente sostiene che la BASF Aktiengesellschaft è diventata la BASF SE a decorrere dal 14 gennaio 2008, che la BASF SE è la stessa azienda e che al momento essa detiene i diritti alla commercializzazione degli additivi in questione. Il richiedente ha presentato documentazione adeguata a sostegno di quanto afferma.

**(4)** La modifica proposta per quanto riguarda le condizioni di autorizzazione è di natura prettamente amministrativa e non comporta una nuova valutazione degli additivi in questione. L’Autorità europea per la sicurezza alimentare è stata informata della domanda.

**(5)** Per permettere al richiedente di sfruttare i suoi diritti di proprietà con la denominazione BASF SE a decorrere dal 14 gennaio 2008, è necessario modificare le condizioni di autorizzazione a partire da tale data.

**(6)** Occorre pertanto modificare di conseguenza i regolamenti (CE) n. 1200/2005, (CE) n. 184/2007, (CE) n. 243/2007, (CE) n. 1142/2007, (CE) n. 1380/2007 e (CE) n. 165/2008.

**(7)** È opportuno prevedere un periodo di transizione durante il quale si possano esaurire le scorte esistenti.

**(8)** Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

**1.** Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1200/2005, nella colonna 2 della voce 1, l'espressione «BASF Aktiengesellschaft» è sostituita da «BASF SE».

**2.** Nell'allegato del regolamento (CE) n. 184/2007, nella colonna 2 della voce 4d800, l'espressione «BASF Aktiengesellschaft» è sostituita da «BASF SE».

**3.** Nell'allegato del regolamento (CE) n. 243/2007, nella colonna 2 della voce 4a1600, l'espressione «BASF Aktiengesellschaft» è sostituita da «BASF SE».

**4.** Nell'allegato del regolamento (CE) n. 1142/2007, nella colonna 2 della voce 4a1600, l'espressione «BASF Aktiengesellschaft» è sostituita da «BASF SE».

**5.** Nell'allegato del regolamento (CE) n. 1380/2007, nella colonna 2 della voce 4a62, l'espressione «BASF Aktiengesellschaft» è sostituita da «BASF SE».

**6.** Nell'allegato del regolamento (CE) n. 165/2008, nella colonna 2 della voce 4a1600, l'espressione «BASF Aktiengesellschaft» è sostituita da «BASF SE».

## **Articolo 2**

Le scorte esistenti, se conformi alle disposizioni applicabili prima dell’entrata in vigore del presente regolamento, possono continuare a essere commercializzate e usate fino al 31 ottobre 2008.

## **Articolo 3**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

Esso si applica a decorrere dal 14 gennaio 2008.

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 10 giugno 2008. *Per la Commissione* Androulla VASSILIOU *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_268_R_TOC) . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 378/2005 della Commissione ( [GU L 59 del 5.3.2005, pag. 8](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_059_R_TOC) ).

[^2] [GU L 195 del 27.7.2005, pag. 6](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_195_R_TOC) . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1445/2006 ( [GU L 271 del 30.9.2006, pag. 22](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_271_R_TOC) ).

[^3] [GU L 63 dell’1.3.2007, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_063_R_TOC) .

[^4] [GU L 73 del 13.3.2007, pag. 4](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_073_R_TOC) .

[^5] [GU L 256 del 2.10.2007, pag. 20](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_256_R_TOC) .

[^6] [GU L 309 del 27.11.2007, pag. 21](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_309_R_TOC) .

[^7] [GU L 50 del 23.2.2008, pag. 8](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2008_050_R_TOC) .

[^1]: . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 378/2005 della Commissione ().
[^2]: . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1445/2006 ().
[^3]: .
[^4]: .
[^5]: .
[^6]: .
[^7]: .