# REGOLAMENTO (CE) N. 468/2008 DELLA COMMISSIONE

del 28 maggio 2008

che rettifica il regolamento (CE) n. 314/2008 recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1182/2007 del Consiglio, del 26 settembre 2007, recante norme specifiche per il settore ortofrutticolo, recante modifica delle direttive 2001/112/CE e 2001/113/CE e dei regolamenti (CEE) n. 827/68, (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96, (CE) n. 2826/2000, (CE) n. 1782/2003 e (CE) n. 318/2006 e che abroga il regolamento (CE) n. 2202/96 [^1] ,

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 del Consiglio nel settore degli ortofrutticoli [^2] , in particolare l'articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

**(1)** Nel corso di una verifica è stato constatato un errore nell'allegato del regolamento (CE) n. 314/2008 della Commissione [^3] .

**(2)** Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 314/2008.

**(3)** Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede all'articolo 138, paragrafo 3, che, se per un prodotto di una determinata origine non è in vigore alcun valore forfettario all'importazione, si applica la media dei valori forfettari all'importazione in vigore.

**(4)** L'interessato deve chiedere l'applicazione del valore forfettario all'importazione rettificato per evitare di subire retroattivamente conseguenze svantaggiose,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

L'allegato del regolamento (CE) n. 314/2008 è modificato in conformità dell'allegato del presente regolamento.

## **Articolo 2**

Su richiesta dell'interessato, l'ufficio doganale in cui è stata effettuata l'imputazione procede al rimborso parziale dei dazi doganali per i prodotti originari dei paesi terzi in questione immessi in libera pratica nel periodo dal 5 al 7 aprile 2008.

Le domande di rimborso devono essere presentate entro l'ultimo giorno del terzo mese successivo a quello dell'entrata in vigore del presente regolamento, accompagnate dalla dichiarazione di immissione in libera pratica per l'importazione di cui trattasi.

## **Articolo 3**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 28 maggio 2008. *Per la Commissione* Jean-Luc DEMARTY *Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale*

[^1] [GU L 273 del 17.10.2007, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_273_R_TOC) .

[^2] [GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_350_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 352/2008 ( [GU L 109 del 19.4.2008, pag. 9](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2008_109_R_TOC) ).

[^3] [GU L 94 del 5.4.2008, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2008_094_R_TOC) .

Nel'allegato del regolamento (CE) n. 314/2008, la parte relativa al codice NC 0805 50 10 è modificata come segue:

| 1) | \| «TR \| 135,5 » \|; \| --- \| --- \| |
| --- | --- |

| 2) | \| «ZZ \| 113,5 » \|; \| --- \| --- \| |
| --- | --- |

[^1]: .
[^2]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 352/2008 ().
[^3]: .