# REGOLAMENTO (CE) N. 466/2008 DELLA COMMISSIONE

del 28 maggio 2008

che impone obblighi di informazione e di sperimentazione agli importatori e ai fabbricanti di talune sostanze prioritarie in conformità al regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio relativo alla valutazione e al controllo dei rischi presentati dalle sostanze esistenti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio, del 23 marzo 1993, relativo alla valutazione e al controllo dei rischi presentati dalle sostanze esistenti [^1] , in particolare l'articolo 10, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

**(1)** I relatori designati dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 793/93 hanno valutato le informazioni trasmesse dai fabbricanti e dagli importatori relative a talune sostanze prioritarie. Dopo aver consultato i fabbricanti e gli importatori interessati, i relatori hanno stabilito che, ai fini della valutazione dei rischi, è necessario chiedere a detti fabbricanti e importatori di comunicare ulteriori informazioni e di effettuare prove complementari.

**(2)** Le informazioni necessarie per valutare le sostanze in questione non sono disponibili presso precedenti fabbricanti o importatori. I fabbricanti e gli importatori hanno verificato, in conformità dell'articolo 10, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 793/93, che le prove su animali non possono essere sostituite o limitate ricorrendo ad altri metodi.

**(3)** Pertanto, è opportuno chiedere ai fabbricanti e agli importatori di sostanze prioritarie di comunicare ulteriori informazioni e di effettuare prove complementari relativamente a tali sostanze. Per la realizzazione delle prove è necessario servirsi dei protocolli presentati dai relatori alla Commissione.

**(4)** Le disposizioni del presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 793/93,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

I fabbricanti e gli importatori delle sostanze elencate in allegato, i quali hanno trasmesso le informazioni ai sensi degli articoli 3, 4, 7 e 9 del regolamento (CEE) n. 793/93, forniscono le informazioni ed effettuano le prove indicate nell'allegato e ne comunicano i risultati ai relatori designati.

Le prove sono effettuate conformemente ai protocolli specificati dai relatori.

I risultati sono comunicati entro i termini indicati nell'allegato.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 28 maggio 2008. *Per la Commissione* Stavros DIMAS *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 84 del 5.4.1993, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1993_084_R_TOC) . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio ( [GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_284_R_TOC) ).

| N. | N. Einecs | N. CAS | Denominazione della sostanza | Relatore | Prove e informazioni richieste | Termine ultimo dalla data di entrata in vigore del presente regolamento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 247-759-6 | 26523-78-4 | Tris (nonilfenil) fosfito | FR | Test di tossicità acuta per la Daphnia magna<br>Informazioni sulla struttura<br>Informazioni sull'idrosolubilità<br>Determinazione del valore log Kow<br>Test di idrolisi<br>Test di sedimentazione su Lumbriculus variegatus<br>Dati di monitoraggio per i siti con PEC/PNEC > 1<br>Test di lunga durata su Daphnia, in funzione dei risultati del test di tossicità acuta per la Daphnia | 4 mesi |
| 2 | 237-410-6<br>239-148-8 | 13775-53-6<br>15096-52-3 | Esafluoroalluminato di trisodio | DE | Informazioni sugli usi a valle<br>Informazioni sulle emissioni nel comparto acquatico per tutte le fasi del ciclo di vita<br>Informazioni sulle emissioni in atmosfera per tutte le fasi del ciclo di vita<br>Informazioni sulla durezza del corpo idrico ricevente per 2 produttori<br>Informazioni sulla frazione di criolite nelle emissioni di particolato delle fonderie di alluminio<br>Studio di dissoluzione | 4 mesi |
| 3 | 266-028-2 | 65996-93-2 | Pece, catrame di carbone, alta temperatura (CTPHT) | NL | Informazioni sul rilascio dei 16 IPA dell'EPA nei vari comparti ambientali a seguito dell'utilizzo di CTPHT nella produzione e nell'uso di agenti agglutinanti per la produzione di bricchette, piccioni di argilla e agenti protettori contro la corrosione intensa. | 4 mesi |
| 4 | 246-690-9 | 25617-70-8 | 2,4,4-trimetilpentene | DE | Informazioni sulle emissioni dei siti di produzione e trasformazione negli impianti di trattamento delle acque reflue, acque di superficie e sedimenti.<br>Test di inibizione della respirazione in fanghi attivi (OCSE 209)<br>Test di riproduzione a lungo termine su Daphnia magna (OCSE 211) | 4 mesi |
| 5 | 231-111-4 | 7440-02-0 | Nichel | DK | Test di tossicità nei sedimenti | 12 mesi |
| 232-104-9 | 7786-81-4 | Solfato di nichel |  |  |  |  |
| 222-068-2 | 3333-67-3 | Carbonato di nichel |  |  |  |  |
| 231-743-0 | 7718-54-9 | Dicloruro di nichel |  |  |  |  |
| 236-068-5 | 13138-45-9 | Dinitrato di nichel |  |  |  |  |
| 6 | 287-477-0 | 85535-85-9 | Alcani, C 14-17 , cloroalcani | UK | Studio della bioaccumulazione nei pesci (OCSE TG 305) | 6 mesi |
| 7 | 202-696-3 | 98-73-7 | Nitrobenzene | DE | Test locale su linfonodi (OCSE TG 429/B42) | 6 mesi |
| 8 | 202-679-0 | 98-54-4 | 4-terz-butilfenolo | NO | Informazioni sull'esposizione locale dovuta alle emissioni di due impianti di trasformazione (5&6) negli impianti di trattamento delle acque reflue e nel comparto acquatico (acque dolci e acqua di mare). | 4 mesi |
| 9 | 200-915-7 | 75-91-2 | Idroperossido di terz-butile (TBHP) | NL | Tossicità per inalazione con dose ripetuta (28 giorni) (OCSE 412 — B8) | 12 mesi |
| Test COMET su tessuto respiratorio | 15 mesi |  |  |  |  |  |

[^1]: . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio ().