# REGOLAMENTO (CE) N. 417/2008 DELLA COMMISSIONE

dell’8 maggio 2008

recante modifica degli allegati I e II del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari [^1] , in particolare l’articolo 1, paragrafo 1, terzo comma,

considerando quanto segue:

**(1)** Il sale è una derrata alimentare di qualità, dotata di caratteristiche proprie strettamente connesse all’area geografica di produzione e ai metodi di ottenimento locali. La produzione di sale contribuisce allo sviluppo socio-economico di diverse regioni.

**(2)** Il cotone è un prodotto agricolo che riveste notevole importanza in alcune regioni. Il fatto di estendere al cotone il campo di applicazione del regolamento (CE) n. 510/2006 offrirebbe nuove possibilità di promuovere l’immagine e l’uso di tale prodotto.

**(3)** Al fine di rispondere alle aspettative di alcuni produttori e operatori per i quali la produzione di sale o di cotone costituisce una delle principali fonti di reddito, è opportuno inserire tali prodotti negli allegati I e II del regolamento (CE) n. 510/2006. Tale inserimento non modifica la natura essenzialmente agricola dei prodotti che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 510/2006.

**(4)** Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le indicazioni geografiche e le denominazione di origine protette,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

Il regolamento (CE) n. 510/2006 è così modificato:

**(1)** Nell’allegato I è aggiunto il seguente trattino:

«— sale».

**(2)** Nell’allegato II è aggiunto il seguente trattino:

«— cotone».

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, l’8 maggio 2008. *Per la Commissione* Mariann FISCHER BOEL *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_093_R_TOC) . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1791/2006 ( [GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_363_R_TOC) ).

[^1]: . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1791/2006 ().