# REGOLAMENTO (CE) N. 324/2008 DELLA COMMISSIONE

del 9 aprile 2008

che stabilisce procedure rivedute per lo svolgimento di ispezioni della Commissione nel settore della sicurezza marittima

(Testo rilevante ai fini del SEE)

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 725/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo al miglioramento della sicurezza delle navi e degli impianti portuali [^1] , in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

vista la direttiva 2005/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa al miglioramento della sicurezza dei porti [^2] , in particolare l'articolo 13, paragrafi 2 e 3,

considerando quanto segue:

**(1)** Scaduti sei mesi dall'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 725/2004, la Commissione deve provvedere allo svolgimento di ispezioni tese a verificare l'applicazione del regolamento da parte degli Stati membri. L'organizzazione di ispezioni a cura della Commissione è necessaria per verificare l'efficacia dei sistemi nazionali di controllo della qualità, nonché delle misure, delle procedure e delle strutture esistenti in materia di sicurezza marittima.

**(2)** A norma dell'articolo 13, paragrafo 3, della direttiva 2005/65/CE, la Commissione deve controllare l'applicazione della stessa direttiva da parte degli Stati membri, effettuando congiuntamente le ispezioni di cui al regolamento (CE) n. 725/2004.

**(3)** L'Agenzia europea per la sicurezza marittima, istituita dal regolamento (CE) n. 1406/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio [^3] , deve fornire assistenza tecnica alla Commissione nell'esecuzione dei compiti di ispezione delle navi, delle società interessate e degli organismi di sicurezza riconosciuti.

**(4)** La Commissione deve coordinarsi con gli Stati membri in merito al programma e alla preparazione delle ispezioni. I nuclei ispettivi della Commissione devono potersi avvalere, ove siano disponibili, di ispettori nazionali qualificati.

**(5)** Le ispezioni della Commissione devono essere eseguite secondo una procedura predefinita e con un metodo uniforme.

**(6)** Le informazioni sensibili relative alle ispezioni devono essere trattate come informazioni riservate.

**(7)** Il regolamento (CE) n. 884/2005 della Commissione, del 10 giugno 2005, che istituisce procedure per lo svolgimento di ispezioni della Commissione nel settore della sicurezza marittima [^4] deve pertanto essere abrogato.

**(8)** Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 725/2004,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I OGGETTO E DEFINIZIONI Articolo 1 Oggetto Il presente regolamento stabilisce procedure per lo svolgimento di ispezioni della Commissione per il controllo dell'applicazione del regolamento (CE) n. 725/2004 a livello degli Stati membri, dei singoli impianti portuali e delle società interessate. Il presente regolamento stabilisce inoltre procedure per il controllo dell'applicazione della direttiva 2005/65/CE, effettuato dalla Commissione congiuntamente alle ispezioni a livello degli Stati membri e degli impianti portuali, per quanto concerne i porti definiti dagli Stati membri all'articolo 2, paragrafo 11, del presente regolamento. Le ispezioni sono condotte in modo trasparente, efficace, armonizzato e coerente. Articolo 2 Definizioni Ai fini del presente regolamento s'intende per: 1) «ispezione della Commissione», l'esame, effettuato dagli ispettori della Commissione, dei sistemi nazionali di controllo della qualità, delle misure, delle procedure e delle strutture in materia di sicurezza marittima esistenti negli Stati membri, e volto ad accertare l'osservanza del regolamento (CE) n. 725/2004 e l'applicazione della direttiva 2005/65/CE; 2) «ispettore della Commissione», qualsiasi dipendente della Commissione o dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima o ispettore nazionale rispondente ai criteri di cui all'articolo 7 e incaricato dalla Commissione di partecipare alle ispezioni; 3) «ispettore nazionale», qualsiasi dipendente di uno Stato membro nella funzione di ispettore della sicurezza marittima, qualificato secondo le norme dello Stato stesso; 4) «prova oggettiva», l'informazione, la registrazione o l'accertamento di natura quantitativa o qualitativa, concernenti la sicurezza o l'esistenza e l'attuazione di prescrizioni stabilite dal regolamento (CE) n. 725/2004 o dalla direttiva 2005/65/CE, e basati su osservazioni, misurazioni o prove verificabili; 5) «osservazione», l'accertamento effettuato nel corso di un'ispezione della Commissione e suffragato da prove oggettive; 6) «difformità», l'inosservanza delle prescrizioni del regolamento (CE) n. 725/2004 o della direttiva 2005/65/CE, dimostrata da prove oggettive e richiedente un intervento correttivo; 7) «grave difformità», l'inosservanza da cui derivi una grave minaccia per la sicurezza marittima che richieda un immediato intervento correttivo, e in particolare la mancata applicazione effettiva e sistematica delle prescrizioni stabilite dal regolamento (CE) n. 725/2004 o dalla direttiva 2005/65/CE; 8) «punto di contatto per la sicurezza marittima», l'organismo nominato da ciascuno Stato membro per fungere da punto di contatto per la Commissione e gli altri Stati membri, ai fini dell'attuazione, del controllo e dell'informazione sull'applicazione delle misure di sicurezza marittima definite dal regolamento (CE) n. 725/2004 e delle misure di sicurezza nei porti definite dalla direttiva 2005/65/CE; 9) «società interessata», qualsiasi soggetto tenuto a nominare un addetto alla sicurezza della società, un addetto alla sicurezza a bordo della nave o un addetto alla sicurezza dell'impianto portuale, qualsiasi soggetto responsabile dell'attuazione del piano di sicurezza della nave o del piano di sicurezza dell'impianto portuale, e qualsiasi soggetto designato da uno Stato membro come organismo di sicurezza riconosciuto; 10) «test», qualsiasi prova delle misure di sicurezza marittima con cui venga simulata la commissione di un atto illecito allo scopo di verificare l'efficacia dell'applicazione delle misure di sicurezza; 11) «porto», la zona delimitata dai confini tracciati dagli Stati membri a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 2005/65/CE e notificata alla Commissione a norma dell'articolo 12.

CAPO II DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 3 Cooperazione degli Stati membri Gli Stati membri cooperano con la Commissione nell'esecuzione dei suoi compiti ispettivi, fatte salve le competenze della stessa. Tale cooperazione comprende le fasi della preparazione, del controllo e della rendicontazione. Articolo 4 Esercizio delle competenze della Commissione 1. Gli Stati membri provvedono affinché gli ispettori della Commissione possano esercitare la loro autorità al fine di ispezionare le attività di sicurezza marittima svolte dalle autorità competenti ai sensi del regolamento (CE) n. 725/2004 o della direttiva 2005/65/CE e dalle società interessate. 2. Gli Stati membri provvedono affinché gli ispettori della Commissione abbiano accesso, su richiesta, alla documentazione riguardante la sicurezza e in particolare: a) al programma nazionale per l'applicazione del regolamento (CE) n. 725/2004 di cui all'articolo 9, paragrafo 3, del suddetto regolamento; b) ai dati comunicati dal punto di contatto e alle relazioni di controllo di cui all'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 725/2004; c) all'esito del controllo effettuato dagli Stati membri per verificare l'attuazione dei piani di sicurezza dei porti. 3. Qualora gli ispettori della Commissione incontrino difficoltà nell'espletamento delle loro funzioni, gli Stati membri interessati assistono la Commissione con ogni strumento di loro competenza affinché essa possa svolgere pienamente il suo compito. Articolo 5 Partecipazione di ispettori nazionali alle ispezioni della Commissione 1. Gli Stati membri si impegnano a mettere a disposizione della Commissione ispettori nazionali in grado di partecipare alle ispezioni della Commissione e alle connesse attività di preparazione e di rendicontazione. 2. Gli ispettori nazionali si astengono dal partecipare alle ispezioni della Commissione nello Stato membro dal quale dipendono. 3. Gli Stati membri forniscono alla Commissione un elenco degli ispettori nazionali cui la Commissione può chiedere di partecipare alle ispezioni. Tale elenco è aggiornato quanto meno entro la fine di giugno di ogni anno. 4. La Commissione trasmette al comitato istituito dall'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 725/2004 (di seguito «il comitato») l'elenco di cui al primo comma del paragrafo 3 del presente articolo. 5. La Commissione, qualora ritenga che per una determinata ispezione sia necessaria la partecipazione di un ispettore nazionale, s'informa presso gli Stati membri sulla disponibilità di ispettori nazionali per lo svolgimento dell'ispezione di cui trattasi. In linea di principio le richieste devono essere presentate otto settimane prima dell'ispezione prevista. 6. Le spese relative alla partecipazione di ispettori nazionali alle attività ispettive della Commissione sono a carico della Commissione secondo le norme comunitarie vigenti. Articolo 6 Assistenza tecnica dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima nelle ispezioni della Commissione Nel fornire alla Commissione l'assistenza tecnica di cui all'articolo 2, lettera b), punto iv), del regolamento (CE) n. 1406/2002, l'Agenzia europea per la sicurezza marittima mette a disposizione esperti tecnici affinché partecipino alle ispezioni della Commissione e alle attività di preparazione e rendicontazione connesse. Articolo 7 Criteri per la qualificazione e la formazione degli ispettori della Commissione 1. Gli ispettori della Commissione devono possedere una qualificazione adeguata e, in particolare, una sufficiente esperienza teorica e pratica nel settore marittimo. In linea di principio tale qualificazione comprende: a) un'adeguata conoscenza delle norme di sicurezza marittima e delle modalità secondo cui queste si applicano alle operazioni sottoposte ad esame; b) una buona conoscenza pratica delle tecnologie e delle tecniche di sicurezza; c) la conoscenza dei principi, delle procedure e delle tecniche di controllo; d) una conoscenza pratica delle operazioni sottoposte ad esame. 2. Per poter eseguire le ispezioni della Commissione, gli ispettori della Commissione devono aver completato con esito positivo un'apposita formazione. Nel caso degli ispettori nazionali, la formazione necessaria per poter esercitare la funzione di ispettori della Commissione: a) deve essere riconosciuta dalla Commissione; b) deve sussistere inizialmente ed essere periodicamente aggiornata; c) deve garantire un livello d'efficienza adeguato ai fini del controllo della conformità delle misure di sicurezza con il regolamento (CE) n. 725/2004 e la direttiva 2005/65/CE. 3. La Commissione assicura che gli ispettori della Commissione soddisfino i criteri di cui ai paragrafi 1 e 2.

CAPO III PROCEDURE PER LO SVOLGIMENTO DI ISPEZIONI DELLA COMMISSIONE Articolo 8 Preavviso delle ispezioni 1. La Commissione comunica con almeno sei settimane di anticipo la data dell'ispezione al punto di contatto dello Stato membro nel cui territorio essa avrà luogo. In caso di eventi eccezionali i termini di preavviso possono essere ridotti. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per garantire la riservatezza del preavviso di ispezione, in modo da non compromettere il procedimento ispettivo. 2. L'oggetto dell'ispezione della Commissione è comunicato in anticipo al punto di contatto. Qualora l'ispezione riguardi un impianto portuale, il punto di contatto è informato nel preavviso se: a) l'ispezione concerne le navi presenti nell'impianto portuale o in un'altra parte del porto, durante l'ispezione, e b) l'ispezione comprende il controllo del porto di cui all'articolo 13, paragrafo 2, della direttiva 2005/65/CE. Il controllo di cui alla lettera b) risiede nella verifica dell'attuazione della direttiva 2005/65/CE da parte degli Stati membri e dei porti presenti sul loro territorio, comunicati alla Commissione a norma dell'articolo 12 della direttiva 2005/65/CE. Il controllo consiste, in particolare, nel verificare che tutte le disposizioni della direttiva 2005/65/CE siano state recepite nelle valutazioni di sicurezza del porto e nell'elaborazione del piano di sicurezza del porto, e che le misure stabilite in tale contesto siano in armonia con le disposizioni adottate a norma del regolamento (CE) n. 725/2004 per gli impianti portuali situati nei porti interessati. 3. Il punto di contatto: a) informa le competenti autorità nello Stato membro in cui si svolge l'ispezione; b) comunica alla Commissione l'identità delle competenti autorità. 4. Almeno 24 ore prima dell'ispezione, il punto di contatto trasmette alla Commissione il nome dello Stato di bandiera e il numero IMO delle navi presumibilmente presenti durante l'ispezione in un impianto portuale o in un porto comunicato a norma del paragrafo 2, secondo comma. 5. Qualora lo Stato di bandiera sia uno Stato membro, la Commissione, se possibile, comunica al punto di contatto di tale Stato che la nave sarà sottoposta a ispezione durante la sua permanenza nell'impianto portuale. 6. Qualora l'ispezione di un impianto portuale situato in uno Stato membro includa l'ispezione di una nave battente bandiera dello stesso Stato, il punto di contatto comunica alla Commissione se la nave si trova o meno nell'impianto portuale durante l'ispezione. 7. Qualora una nave di cui è prevista l'ispezione non sia ormeggiata nel porto al momento dell'ispezione dell'impianto portuale, la Commissione e il coordinatore designato a norma dell'articolo 9, paragrafo 3, concordano l'ispezione di una nave alternativa. Quest'ultima può trovarsi in un altro impianto portuale all'interno del porto. I paragrafi 5 e 8 del presente articolo si applicano anche in tal caso. 8. Le ispezioni della Commissione sono svolte sotto l'egida dello Stato membro in cui si trova l'impianto portuale che è responsabile del controllo e della conformità ai sensi della regola 9 delle misure speciali per migliorare la sicurezza marittima contenute nella Convenzione internazionale del 1974 sulla salvaguardia delle vita umana in mare (SOLAS) modificata, quando: a) lo Stato di bandiera della nave non è uno Stato membro; o b) la nave non appare nelle informazioni fornite a norma del paragrafo 4 del presente articolo. 9. Il preavviso di ispezione trasmesso al punto di contatto può essere accompagnato dal questionario preliminare all'ispezione, da compilarsi dalle competenti autorità interessate, e dalla richiesta di documentazione di cui all'articolo 4, paragrafo 2. Il preavviso specifica inoltre la data entro cui il questionario compilato e la documentazione di cui all'articolo 4, paragrafo 2 devono essere restituiti alla Commissione. Articolo 9 Preparazione delle ispezioni 1. Gli ispettori della Commissione svolgono attività preparatorie per garantire l'efficienza, l'accuratezza e la coerenza delle ispezioni. 2. La Commissione fornisce al punto di contatto i nomi degli ispettori incaricati delle ispezioni e altre informazioni utili, tra cui il nome del capo del nucleo ispettivo, che deve essere un dipendente della Commissione con funzioni d'ispettore. 3. Per ogni ispezione il punto di contatto designa un coordinatore che provvede agli adempimenti pratici connessi alle attività di ispezione. Nel corso dell'ispezione, il capo del nucleo ispettivo è la persona di contatto principale per il coordinatore. Articolo 10 Svolgimento delle ispezioni 1. Nel verificare che gli Stati membri applichino le prescrizioni di sicurezza marittima stabilite dal regolamento (CE) n. 725/2004 deve essere usato un metodo uniforme. 2. Gli Stati membri provvedono a che gli ispettori della Commissione siano accompagnati durante l'intero svolgimento dell'ispezione. 3. Qualora una nave presente in un impianto portuale debba essere sottoposta a ispezione e non batta la bandiera dello Stato membro in cui si trova l'impianto portuale, quest'ultimo Stato provvede a che gli ispettori della Commissione siano accompagnati durante l'ispezione della nave da un funzionario di un'autorità contemplata dall'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 725/2004. 4. Gli ispettori della Commissione sono muniti di un documento di riconoscimento che abilita allo svolgimento delle ispezioni per conto della Commissione. Gli Stati membri provvedono a che gli ispettori della Commissione abbiano accesso a tutte le aree che devono essere sottoposte a ispezione. 5. I test sono svolti esclusivamente a seguito di comunicazione al punto di contatto e con il consenso di quest'ultimo circa il contenuto e le finalità. Il punto di contatto provvede al coordinamento necessario con le competenti autorità interessate. 6. Fatto salvo l'articolo 11, ogni qualvolta risulti opportuno e praticabile, gli ispettori della Commissione forniscono immediatamente sul posto un resoconto verbale informale delle loro osservazioni. Il punto di contatto pertinente è informato senza indugio di ogni grave difformità dal regolamento (CE) n. 725/2004 o dalla direttiva 2005/65/CE individuata in un'ispezione della Commissione, prima della stesura della relazione d'ispezione di cui all'articolo 11 del presente regolamento. Nel caso tuttavia in cui l'ispettore della Commissione riscontri, nel corso dell'ispezione di una nave, una grave difformità che richieda un intervento a norma dell'articolo 16, il capo del nucleo ispettivo informa immediatamente il punto di contatto dello Stato membro in qualità di Stato del porto. Articolo 11 Relazione di ispezione 1. Entro sei settimane dal completamento dell'ispezione la Commissione trasmette allo Stato membro una relazione d'ispezione. Tale relazione contiene, se del caso, i risultati del controllo effettuato in applicazione dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera b). 2. Le parti della relazione riguardanti le navi ispezionate durante l'ispezione di un impianto portuale sono trasmesse anche allo Stato membro di bandiera, qualora questo sia diverso dallo Stato membro in cui ha avuto luogo l'ispezione. 3. Lo Stato membro comunica ai soggetti sottoposti a ispezione le osservazioni ad essi relative che sono state effettuate nel corso dell'ispezione. La relazione non è tuttavia trasmessa ai soggetti sottoposti a ispezione. 4. La relazione indica dettagliatamente le osservazioni fatte nel corso dell'ispezione, individuando eventuali difformità o gravi difformità dal regolamento (CE) n. 725/2004 o dalla direttiva 2005/65/CE. Essa può contenere altresì raccomandazioni di interventi correttivi. 5. Nel valutare l'attuazione del regolamento (CE) n. 725/2004 e della direttiva 2005/65/CE, per ciascuna osservazione riportata nella relazione deve essere indicata una delle seguenti classificazioni: a) conformità; b) conformità, con raccomandazione di miglioramenti; c) difformità; d) grave difformità; e) irrilevanza; f) mancata conferma. Articolo 12 Risposta dello Stato membro 1. Entro tre mesi dalla data di spedizione della relazione di ispezione, lo Stato membro trasmette per iscritto alla Commissione una risposta alla relazione che: a) tenga conto delle osservazioni e delle raccomandazioni; e b) fornisca un piano di azione, in cui siano indicate le azioni e i tempi previsti per rimediare alle carenze riscontrate. 2. Se la relazione d'ispezione non rileva difformità o gravi difformità dal regolamento (CE) n. 725/2004 o la direttiva 2005/65/CE, non è richiesta alcuna risposta. Articolo 13 Azione della Commissione 1. In caso di difformità o grave difformità dal regolamento (CE) n. 725/2004 o dalla direttiva 2005/65/CE e dopo che sia pervenuta la risposta dello Stato membro, la Commissione può adottare una delle seguenti misure: a) trasmettere osservazioni allo Stato membro o richiedere ulteriori chiarimenti in merito alla risposta o a talune parti di essa; b) effettuare un'ispezione o un controllo di ottemperanza per verificare l'attuazione delle azioni correttive, con un termine minimo di preavviso di due settimane; c) avviare un procedimento per infrazione nei confronti dello Stato membro. 2. Qualora sia necessario svolgere un'ispezione di ottemperanza, lo Stato membro di bandiera comunica se possibile i successivi porti di scalo della nave alla Commissione, affinché quest'ultima possa decidere dove e quando svolgere l'ispezione di ottemperanza.

CAPO IV DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI Articolo 14 Informazioni sensibili Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 13 del regolamento (CE) n. 725/2004 e dall'articolo 16 della direttiva 2005/65/CE, la Commissione tratta i dati sensibili relativi alle ispezioni come informazioni riservate. Articolo 15 Programma di ispezioni della Commissione 1. La Commissione chiede il parere del comitato sulle priorità da stabilire per l'attuazione del programma di ispezioni. 2. La Commissione informa periodicamente il comitato sull'attuazione del programma di ispezioni e sui risultati delle ispezioni. Articolo 16 Comunicazione di gravi difformità agli Stati membri Qualora un'ispezione riveli gravi difformità dal regolamento (CE) n. 725/2004 o dalla direttiva 2005/65/CE che incidano sul livello generale di sicurezza marittima nella Comunità, la Commissione informa immediatamente gli altri Stati membri dopo aver trasmesso la relazione d'ispezione allo Stato membro interessato. Non appena si sia posto rimedio alla grave difformità in maniera ritenuta adeguata dalla Commissione, la Commissione ne informa immediatamente gli altri Stati membri cui la difformità stessa era stata comunicata a norma del primo comma. Articolo 17 Riesame La Commissione riesamina periodicamente il sistema di ispezioni e in particolare la sua efficacia. Articolo 18 Abrogazione Il regolamento (CE) n. 884/2005 è abrogato. Articolo 19 Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 9 aprile 2008. *Per la Commissione* Jacques BARROT *Vicepresidente*

[^1] [GU L 129 del 29.4.2004, pag. 6](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_129_R_TOC) .

[^2] [GU L 310 del 25.11.2005, pag. 28](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_310_R_TOC) .

[^3] [GU L 208 del 5.8.2002, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2002_208_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2038/2006 ( [GU L 394 del 30.12.2006, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_394_R_TOC) ).

[^4] [GU L 148 dell'11.6.2005, pag. 25](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_148_R_TOC) .

[^1]: .
[^2]: .
[^3]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2038/2006 ().
[^4]: .