# REGOLAMENTO (CE) N. 323/2008 DELLA COMMISSIONE

dell'8 aprile 2008

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune [^1] , in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

**(1)** Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.

**(2)** Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano pure a qualsiasi nomenclatura che la riprenda anche in parte aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e sia stabilita da regolamentazioni comunitarie specifiche per l'applicazione di misure tariffarie o d'altra natura nel quadro degli scambi di merci.

**(3)** In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato debbono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, e precisamente in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3 di detta tabella.

**(4)** È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti, fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata e che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento, possano continuare ad essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario [^2] .

**(5)** Il comitato del codice doganale non ha emesso alcun parere entro il termine fissato dal presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato devono essere classificate nella nomenclatura combinata nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

## **Articolo 2**

Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento possono continuare ad essere invocate conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92, per un periodo di tre mesi.

## **Articolo 3**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, l'8 aprile 2008. *Per la Commissione* László KOVÁCS *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1987_256_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 580/2007 ( [GU L 138 del 30.5.2007, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_138_R_TOC) ).

[^2] [GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1992_302_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal Regolamento (CE) n. 1791/2006 ( [GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_363_R_TOC) ).

| (1) | (2) | (3) |
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| 1.: Articolo in plastica flessibile, a forma di occhiali, contenente una soluzione liquida colorata che ha la seguente composizione (% in volume): — acqua 40 — glicole propilenico 60 Il prodotto, ideato allo scopo di alleviare le cefalee, deve essere applicato sul viso, previo raffreddamento in frigorifero. — — — acqua — 40 — — — glicole propilenico — 60<br>—: acqua — 40<br>—: glicole propilenico — 60 | 3824 90 97 | La classificazione è determinata dalle regole generali di interpretazione della nomenclatura combinata 1, 3(b) e 6, nonché dal testo dei codici NC 3824 , 3824 90 e 3824 90 97 .<br>La soluzione contenuta nell'involucro di plastica è utilizzata come liquido refrigerante e conferisce al prodotto il suo carattere essenziale di una preparazione della voce 3824 .<br>L'articolo non ha proprietà terapeutiche o profilattiche ai sensi delle definizioni del capitolo 30. |
| 2.: Involucro costituito da fogli di plastica, contenente una miscela a base di acqua e olio, da inserire nelle coppe dei costumi da bagno o dei reggiseni. | 3926 20 00 | La classificazione è determinata dalle regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata 1, 3(b) e 6, nonché dal testo dei codici NC 3926 e 3926 20 00 .<br>Dato che l'articolo è concepito per essere inserito nelle coppe dei reggiseni o dei costumi da bagno da donna deve essere considerato, ai sensi della voce 3926 , un accessorio di abbigliamento della sottovoce 3926 20 00 . |
| 3.: Manufatto tessile a forma di cintura, contenente chicchi di frumento tenero, che, dopo essere stato riscaldato in un forno a microonde, è utilizzato per alleviare le lombalgie. | 1001 90 99 | La classificazione è determinata dalle regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata 1, 3(b) e 6, nonché dal testo dei codici NC 1001 , 1001 90 e 1001 90 99 .<br>Il frumento tenero contenuto nella cintura serve a trasferire il calore immagazzinato e conferisce al prodotto il carattere essenziale di un cereale della voce 1001 .<br>L'articolo non è destinato ad usi terapeutici o profilattici ai sensi delle definizioni del capitolo 30. |

[^1]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 580/2007 ().
[^2]: . Regolamento modificato da ultimo dal Regolamento (CE) n. 1791/2006 ().