# REGOLAMENTO (CE) N. 309/2008 DELLA COMMISSIONE

del 2 aprile 2008

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette Isle of Man Manx Loaghtan Lamb (DOP)

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari [^1] , in particolare l'articolo 7, paragrafo 5, secondo comma,

considerando quanto segue:

**(1)** A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 e in applicazione dell'articolo 17, paragrafo 2, del medesimo regolamento, la domanda del Regno Unito concernente la registrazione della denominazione «Isle of Man Manx Loaghtan Lamb» è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* [^2] .

**(2)** L'Italia si è opposta alla suddetta registrazione a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 510/2006, adducendo in particolare il motivo di opposizione di cui all'articolo 7, paragrafo 3, lettera a), dello stesso regolamento, cioè che non ricorrono le condizioni prescritte dall'articolo 2 del regolamento (CE) n. 510/2006.

**(3)** Con lettera del 1 o giugno 2007 la Commissione ha invitato le parti interessate a procedere alle consultazioni appropriate.

**(4)** Il Regno Unito e l'Italia hanno raggiunto un accordo, notificato alla Commissione con lettera pervenuta il 4 dicembre 2007.

**(5)** In virtù di tale accordo, l'Italia si ritiene soddisfatta dalle informazioni fornite dal Regno Unito ed ha pertanto ritirato la propria opposizione.

**(6)** L'accordo raggiunto fra le parti interessate non rende necessario modificare gli elementi pubblicati in conformità all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006. La denominazione «Isle of Man Manx Loaghtan Lamb» deve pertanto essere registrata conformemente all'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento citato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

La denominazione che figura nell'allegato del presente regolamento è registrata.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 2 aprile 2008. *Per la Commissione* Mariann FISCHER BOEL *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_093_R_TOC) . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1791/2006 ( [GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_363_R_TOC) ).

[^2] [GU C 3 del 6.1.2006, pag. 3](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOC_2006_003_R_TOC) .

**Classe 1.1** —

REGNO UNITO

Isle of Man Manx Loaghtan Lamb (DOP)

[^1]: . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1791/2006 ().
[^2]: .